Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12383 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 17/05/2017, (ud. 30/01/2017, dep.17/05/2017),  n. 12383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24083/2012 proposto da:

C.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via degli Scipioni n.132, presso l’avvocato Federico Claudio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Defilippi Claudio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Bnl Gruppo Bnp Paribas;

– intimato –

avverso la sentenza n. 347/2012 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il

08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto notificato il 16 febbraio 2007 C.G. ha convenuto in giudizio Bnl S.p.A. dinanzi al Giudice di pace di Parma, chiedendone condanna alla restituzione di somme di denaro depositate su un conto corrente intestato alla di lui madre, cui era succeduto per causa di morte, oltre al risarcimento del danno.

La Banca ha resistito alla domanda deducendo anzitutto l’incompetenza territoriale del giudice adito, competente essendo il Giudice di pace di Roma.

2. – Il giudice di Pace adito ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale.

3. – Contro la sentenza il Casotti ha proposto appello nei confronti di Bnl S.p.A. Gruppo BNP Paribas chiedendo dichiararsi la competenza territoriale del Giudice di Pace di Parma ed accertarsi la nullità insanabile della comparsa di risposta avversaria nel giudizio di primo grado stante la violazione della norma posta dsalla L. n. 183 del 1993, art. 1.

4. – Con sentenza dell’8 marzo 2012 il Tribunale di Parma ha respinto l’appello osservando:

-) che la competenza territoriale del giudice originariamente adito non poteva radicarsi sulla base della disciplina dettata dall’art. 1469 bis c.c. e seguenti, dal momento che il contratto di conto corrente al quale si riferivano le richieste dell’appellante era stato acceso il 17 marzo 1995, ossia anteriormente all’entrata in vigore della normativa richiamata;

-) che era infondata l’eccezione di nullità della comparsa di costituzione della convenuta nel giudizio di primo grado in quanto priva della sottoscrizione del domiciliatario sia per mancanza di una disposizione in tal senso, sia perchè l’atto aveva pienamente raggiunto lo scopo.

5. – Contro la sentenza C.G. ha proposto ricorso per due motivi.

Bnl S.p.A. Gruppo BNP Paribas non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia: “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 2. Violazione della norma sulla competenza delle controversie del consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u, (e già dell’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19)”.

Si sostiene che la norma concernente la competenza in materia di controversie tra consumatore e professionista avrebbe natura processuale e, dunque, sarebbe applicabile a tutte le controversie sorte dopo la sua entrata in vigore, indipendentemente dall’epoca di stipulazione del contratto.

1.2. – Il secondo motivo denuncia: “Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione di norme di legge. Nullità della comparsa di costituzione e risposta per violazione della L. n. 183 del 1993, art. 1, lett. a) e c)”.

Si sostiene che la disposizione indicata in rubrica importerebbe la nullità della comparsa di costituzione non sottoscritta, come nel caso in discorso, dall’avvocato ricevente.

2. – Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2.1. – E’ fondato il primo motivo.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo avuto modo di affermare il principio, cui la successiva giurisprudenza si è uniformata, secondo cui: “La disposizione dettata dall’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 19 – che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima – si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto” (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2003, n. 14669, che ha affermato il principio in una controversia introdotta dopo l’entrata in vigore della L. 6 febbraio 1996, n. 52, nascente da un contratto consumatore-professionista stipulato nel 1994).

Erroneamente, dunque, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l’incompetenza del Giudice di pace di Parma per il fatto che il contratto di conto corrente era stato stipulato nel 1995.

2.2. – Il secondo motivo è infondato.

La L. 7 giugno 1993, n. 183 stabilisce all’art. 1:

“1. La copia fotoriprodotta di un atto del processo redatto e sottoscritto da un avvocato o da un procuratore e trasmesso a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono i seguenti requisiti:

a) all’avvocato che trasmette l’atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c., che può risultare anche dall’atto trasmesso, se questo rientra tra quelli indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3;

b) l’atto trasmesso porti l’indicazione e la sottoscrizione leggibile dell’avvocato estensore e tali elementi risultino dalla copia fotoriprodotta dell’atto medesimo. Se l’atto trasmesso contiene, a norma dell’art. 83 c.p.c., la procura, deve essere a questo apposta e deve risultare dalla copia fotoriprodotta la sottoscrizione leggibile della parte, di cui sia certificata l’autografia con la sottoscrizione leggibile dell’avvocato che trasmette l’atto;

c) la copia fotoriprodotta, il cui originale sia dichiarato conforme all’atto trasmesso da parte dell’avvocato estensore e trasmittente, sia sottoscritta dall’avvocato ricevente.

2. La copia fotoriprodotta di un provvedimento del processo sottoscritta da un avvocato e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui all’art. 1, lett. c).

3. La copia fotoriprodotta di un atto o di un provvedimento di altro processo sottoscritta da un avvocato e trasmessa a distanza attraverso i mezzi di telecomunicazione ad altro avvocato, si considera conforme all’atto trasmesso se ricorrono i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1”.

In proposito questa Corte ha affermato quanto segue: “In tema di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati per la trasmissione di atti processuali, la L. 7 giugno 1993, n. 183, art. 1 prevedendo che la copia fotoriprodotta e teletrasmessa dell’atto si considera conforme all’originale in presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma, ha introdotto una presunzione assoluta di conformità della copia trasmessa all’originale, equiparando – limitatamente all’oggetto (atti o provvedimenti processuali) ed alle finalità della norma – l’attestazione dell’avvocato a quella del pubblico ufficiale competente. Tale disposizione ha, pertanto, ampliato, limitatamente all’ambito processuale, la prima delle due ipotesi alternative di conformità della copia disciplinate dall’art. 2719 c.c., lasciando immutata la previsione di cui all’ultima parte della norma, con la conseguenza che nel caso in cui la copia non possa ritenersi conforme all’originale per difetto dei requisiti di legge, l’efficacia della copia deve essere comunque verificata, valutando se vi sia stato l’espresso disconoscimento della conformità all’originale” (Cass. 29 marzo 2010, n. 7521).

Ciò significa che la mancanza della sottoscrizione dell’avvocato ricevente determina semplicemente l’inapplicabilità della presunzione assoluta di conformità tra originale e copia, conformità che peraltro nel caso di specie non risulta punto messa in discussione.

Sicchè la denunciata nullità non sussiste.

3. – In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata pertanto con rinvio anche per le spese di questo giudizio di cassazione al Tribunale di Parma (Cass. 21 maggio 2010, n. 12455) in persona di diverso magistrato.

PQM

accoglie il primo motivo e rigetta in secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione al Tribunale di Parma in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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