Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12382 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3884-2019 proposto da:

E.M.A., E.F., S.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato COSTANTINO BIELLO;

– ricorrenti –

contro

D. & M. SNC DI M.F. E G.M. &

C., in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CAZZAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLO URRU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

La Corte.

Fatto

RILEVATO

che:

S.G., E.F. e E.M.A. riassumevano dinanzi al Tribunale di Sassari, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace, una domanda riconvenzionale da loro proposta nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da D. & M. s.n.c. per la restituzione da parte dei suddetti del deposito cauzionale in relazione a contratto locatizio durato dal 1 settembre 1993 al 30 agosto 2011. Adducevano che la conduttrice aveva effettuato danni all’immobile e chiedevano pertanto la sua condanna per un importo risarcitorio di oltre Euro 10.000; controparte resisteva. Il Tribunale rigettava con sentenza del 22 luglio 2016.

S.G., E.F. e E.M.A. proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Cagliari rigettava.

S.G., E.F. e E.M.A. hanno presentato ricorso articolato in due motivi – illustrati anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso D. & M. s.n.c..

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 2735 c.c., nonchè del contratto, art. 10, – in base al quale il conduttore aveva trovato adatti alla utilizzazione i locali – e dell’art. 115 c.p.c..

Questa censura tenta di spostare l’attenzione sulle norme riguardanti le prove, ma senza successo, in quanto non consiste in una reale denuncia di vizi in jure. In particolare, il motivo si risolve nella esposizione di principi di diritto estratti da varie sentenze, senza peraltro svolgere una critica puntuale alla motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla inidoneità, reputata appunto dal giudice di merito, della clausola del contratto, n. 10, a fornire una descrizione precisa e adeguata dello stato dell’immobile oggetto della locazione.

La censura invece avrebbe dovuto criticare l’impugnata sentenza in ordine a tale affermazione come premessa in jure, ovvero spiegare come e perchè tale clausola fosse idonea a fornire la descrizione completa e adeguata, o comunque illustrare come e perchè, in relazione agli asseriti danni, la clausola fosse idonea a evidenziarne l’esistenza fornendo proprio una descrizione dello stato dell’immobile in rapporto al quale emergessero, come acquisita diversità dello stato suddetto, i lamentati danni.

In ultima analisi, l’invocazione dei principi di diritto richiamati nel motivo gli attribuisce un’assoluta astrattezza, così da confinarlo nella inammissibilità.

Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di norme di diritto, richiamando il diritto alla difesa e alla disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., comma 1, prima parte.

Questa censura condivide la stessa natura inammissibile già riscontrata in quella precedente, ancora perchè, pur tentando di orientare l’attenzione alla normativa attinente alle prove – da intendersi, qui, come specifica manifestazione del diritto di difesa, pure invocato -, nella sua sostanza anch’essa ripropone una valutazione fattuale. A ciò si aggiunge, ad abundantiam, il mancato rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che corrobora l’inammissipilità: leggendo, il motivo non è dato sapere in che termini il giudice d’appello fosse stato investito dell’omesso esame dei documenti

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido per il comune interesse processuale, alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando solidalmente i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1400, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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