Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12382 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio da:

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza in data 2

febbraio 2007, nella procedura prefallimentare n. 377/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale, dott. SCHIAVON Giovanni che ha

concluso chiedendo dichiararsi competente il Tribunale di Frosinone.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 13 ottobre 2006, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla dichiarazione di fallimento della s.r.l. Loren Cart con sede legale in (OMISSIS), ravvisando la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 2 febbraio 2007, ritenuta la propria incompetenza territoriale, ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’art. 9, L. Fall., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l’impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale (Cass. 2005/5391), ossia dimostrando che il luogo in cui è esercitata l’attività direttiva ed amministrativa dell’impresa è situato altrove (Cass. 2005/8186), restando comunque ininfluente, ai fini della determinazione del tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, il trasferimento legale dell’impresa successivo al verificarsi dello stato d’insolvenza.

(Cass. 2006/10051). Nel caso di specie risulta in atti che il trasferimento della sede legale da (OMISSIS) è stato deliberato in concomitanza con la messa in liquidazione della società e quando si era già manifestata l’insorgenza dello stato d’insolvenza, come dimostrato dal fatto che i crediti fatti valere ai fini della dichiarazione di fallimento sono sorti nel periodo in cui la società aveva sede in (OMISSIS), in epoca di poco antecedente al trasferimento della sede, e che nel medesimo comune sono stati levati i protesti a carico della società debitrice. Deve inoltre rilevarsi che alla delibera di trasferimento della sede non è seguito l’effettivo spostamento del centro direzionale dell’impresa, in quanto la nuova sede in (OMISSIS) è stata collocata, a mero fine di domiciliazione fiscale, presso uno studio professionale, dove non sono stati rinvenuti beni della società da sottoporre a pignoramento, nè i libri contabili.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dunque ravvisata la competenza del Tribunale di Frosinone a dichiarare il fallimento della s.r.l. Loren Cart, con conseguente annullamento della sentenza di detto tribunale in data 13 ottobre 2006.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone e cassa la sentenza di detto Tribunale in data 13 ottobre 2006.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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