Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12382 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/05/2021), n.12382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20826/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

MBC s.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Piero Gentili, con domicilio eletto presso il detto

Avvocato (con studio in Roma, via Giacomo Giri n. 3);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Lazio n. 313/38/2011, pronunciata il 15 giugno 2011 e depositata il

23 giugno 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre

2020 dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 195/45/2010 emessa dalla CTP di Roma.

2. Il Giudice di primo grado, per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, aveva rigettato l’impugnazione di cartella di pagamento (n. (OMISSIS)) emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione per il 2002 (anche) al fine di recuperare l’IVA portata in detrazione in quanto rinveniente da credito maturato nel periodo d’imposta 2001, anno in cui la contribuente aveva però omesso di presentare la relativa dichiarazione.

3. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione,

accolse l’appello. Essa ritenne in particolare che il contribuente,

avendo regolarmente annotato tutte le fatture fonti per lui di un credito d’imposta ed operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, pur non presentando poi la dichiarazione annuale, avesse correttamente computato nella dichiarazione dell’anno successivo l’imposta detraibile, risultante dalle dette liquidazioni periodiche.

4. Contro la sentenza d’appello l’A.E. ricorre con un motivo e la ricorrente si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55”. In sostanza, ci si duole della statuizione di secondo grado laddove, in ipotesi di controllo formale e non sostanziale, ha ritenuto detraibile (con la dichiarazione inerente il successivo periodo d’imposta) l’IVA a credito relativa ad un periodo d’imposta nonostante l’omessa presentazione della relativa dichiarazione annuale ed in ragione delle dichiarazioni periodiche.

2.1. Il motivo non è fondato, in applicazione di principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi.

La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta difatti che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. Ne consegue che, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso (come nella specie), che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 03/04/2018, n. 8131, Rv. 647726-01; Cass. Sez. U, 08/09/2016, n. 17757, Rv. 640943-01).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 4.100,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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