Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12381 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2396-2019 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO BARTIROMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO

DELL’INTERNO, (OMISSIS), PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza N. R.G. 9783/2018

del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO che

chiede che le Sezioni Unite di codesta Corte di Cassazione

respingano il ricorso, affermando la giurisdizione del giudice

tributario.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte.

visti gli atti, osserva quanto segue.

1. H.N. adiva il Tribunale di Napoli con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., per ottenere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno a pagarle la somma di Euro 155, oltre interessi, quale “ripetizione dell’indebito” rappresentato dalla maggior somma del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno versato negli anni 2013 e 2014 rispetto a quello successivamente determinato con decreto del Ministero dell’Interno del 5 maggio 2017 a seguito della sentenza del 2 settembre 2015 con cui la Corte di giustizia Europea aveva stabilito che il contributo imposto era sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla Dir. n. 2003/109/CE, riguardante lo status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti a lungo periodo, come modificata dalla Dir. n. 2011/51/UE.

Con ordinanza del 5 dicembre 2018 il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, qualificando la domanda come restitutoria di un tributo non dovuto.

La H. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c., chiedendo dichiararsi “la competenza esclusiva e funzionale del giudice ordinario e quindi del Tribunale di Napoli”, trattandosi di comportamento discriminatorio dello Stato italiano, imponente allo straniero pagamento sproporzionato, e non sussistendo natura tributaria nel contributo in quanto prescindente dalla capacità contributiva del soggetto e non finalizzato ad un servizio dello Stato a favore del richiedente.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e i due Ministeri non si sono difesi.

Il Procuratore Generale ha concluso nel senso che “le Sezioni Unite” respingano il ricorso affermando la giurisdizione del giudice tributario.

2. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto non è richiesto un regolamento di giurisdizione bensì, con riferimento all’art. 43 c.p.c., un regolamento di competenza, proposto avverso ordinanza definitoria di giudizio sommario, che avrebbe potuto essere impugnata esclusivamente mediante l’appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 14 maggio 2013 n. 11465, Cass. sez. 6-1, 27 marzo 2014 n. 7258 e Cass. sez. 62, ord. 2 novembre 2015 n. 22387), il che assorbe ogni altro profilo.

Ad abundantiam, si rileva che il regolamento di giurisdizione è un istituto preventivo del tutto privo di natura impugnatoria (v. S.U. ord. 16 maggio 2013 n. 11826 e S.U. ord. 10 settembre 2019 n. 22575; cfr. pure S.U. ord. 8 luglio 2019 n. 18266), per cui in esso non può essere convertito alcun mezzo di impugnazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto non si sono difese le controparti. Si dà atto che il tenore del provvedimento giustifica il pagamento del doppio contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali. Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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