Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12381 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 11/05/2021), n.12381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28210/2014 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fiertler, con domicilio

eletto in Roma, via Millevoi n. 73/81 presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele

Pagnotta, domiciliato presso la cancelleria della Corte;

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale adesiva –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 629/4/2014 depositata il 4 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria veniva rigettato l’appello principale proposto dall’Agente della riscossione e l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 94/01/2011 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso di M.F. contro dieci intimazioni di pagamento per II.DD., Tassa automobili, IVA per gli anni di imposta 1995-8, portanti somme già oggetto di cartelle di pagamento notificate.

– La CTP riteneva applicabile alla fattispecie la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4 e quindi accoglieva il ricorso limitatamente a sette delle dieci intimazioni impugnate, decisione confermata dalla CTR.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agente della riscossione affidato ad un motivo, cui replica il contribuente con controricorso; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale adesivo a quello principale per il medesimo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale formulato dall’Agenzia delle Entrate in quanto tardivo e nemmeno articolato in uno o più motivi specifici ai fini dell’art. 366 c.p.c., salva la ritualità e tempestività del controricorso dalla medesima Agenzia articolato nel medesimo atto.

– Con l’unico motivo di ricorso principale, cui presta adesione l’Agenzia ricorrente incidentale, l’Agente della riscossione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sulla decadenza e sulla prescrizione, con particolare riferimento all’art. 2946 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del R.D. n. 262 del 1942, art. 12 per aver la CTR ritenuto erroneamente applicabile nella fattispecie la prescrizione quinquennale riservata ad obbligazioni da pagarsi periodicamente annualmente o in termini più brevi.

– Il motivo è fondato. Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP e IVA), in mancanza di un’espressa previsione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, dal momento che detti crediti erariali non costituiscono prestazioni periodiche, e la sussistenza dei relativi presupposti deve essere valutata in relazione a ciascun anno di imposta (Cass. Sez. U., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 32308 dell’11/12/2019). Non vi sono ragioni per discostarsi anche nel caso di specie da tale consolidato insegnamento giurisprudenziale, di cui terrà conto il giudice del rinvio.

-In conclusione, il ricorso principale va accolto, inammissibile il ricorso incidentale adesivo, e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo esaminato e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo, ed accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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