Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12381 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14550/2010 proposto da:

R.R. ((OMISSIS)), in qualità di erede del sig.

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI Angelo,

che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. dal 54343 al 54351/05 R.G. della CORTE

D’APPELLO di ROMA del 24/04/06, depositato il 06/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte d’appello di Roma, con decreto del 6.4.2009, ha accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da B.G. in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del 1996, liquidando alla parte ricorrente, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la Presidenza del Consiglio dei ministri alle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto R.R., erede di parte attrice, ha proposto ricorso affidato a un motivo.

Non ha svolto difese la Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

2.- Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo della sentenza che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

3. – Il motivo è manifestamente fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 del 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali e la causa può essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di metà.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo « e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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