Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1238 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1238 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Impositivo

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADOLFD MDSCATELLI ari, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo

Pagliari, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma
alla via Giovanni Pierluigi da Palestina n. 19;

2(0:

idoczczente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;
-controricarrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Umbria n. 8213/2007, depositata il 7 novembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Vèlardì, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

Data pubblicazione: 22/01/2014

SWEBIOIDEDDEL PROCESSO

La srl Adolfo Nbscatelli propone ricorso per cassazione,
sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale dell’UMbria che, rigettandone
l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione della
cartella esattoriale emessa sulla base di un avviso di
accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR, in ordine al quale
deduceva la nullità della notificazione, ha ritenuto infondate le
avviso per essere stato questo “consegnato a soggetto
appositamente delegato dal legale rappresentante della società
proprio per tale incombente onde non si comprende come possa
successivamente la parte dedurne la nullità alla quale, a tutto
concedere, avrebbe dato causa o quanto meno concorso essa
stessa”.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
tomi DELTA DECISICNE
Con il primo motivo la società contribuente, denunciando
violazione o falsa applicazione degli artt. 145 cod. proc. civ. e
60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, assume che la
notificazione dell’avviso di accertamento “effettuata nei pressi
dell’ufficio postale nelle mani del sig. Mariotti Claudio in
qualità di nipote del legale rappresentante della srl Adolfo
Moscatelli”, e quindi “la notificazione dell’atto ad un parente
del legale rappresentante in luogo diverso dalla residenza,

dal

domicilio o dalla dimora dì quest’ultimo, addirittura senza
l’osservanza della procedura prevista dall’art. 145 c.p.c.”,
renderebbe la notifica nulla e, per l’effetto, renderebbe
“illegittima l’iscrizione a ruolo Che funge da atto impositivo
notificato oltre i termini di decadenza di cui all’art. 43 del
d.P.R: n. 600 del 1973”.
Il motivo è fondato, ove si consideri che, secondo il
principio affermato da questa Corte, “per la validità della
notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni
dell’art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente Che copia
dell’atto sia consegnata a persona qualificatasi come “incaricata
della ricezione”, essendo necessario l’ulteriore requisito del
rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario,

2

doglianze del contribuente in ordine alla notificazione del detto

che non ricorre quando la persona venga trovata in un
appartamento diverso da quello in cui è ubicato l’ente, ancorché
nei medesimo stabile” (Cass. n. 12864 del 2012).
La nullità della notificazione dell’atto impositivo, si è
in proposito chiarito, può “ritenersi sanata, ai sensi dell’art.
156, secondo coma cod. proc. civ., per effetto del
raggiungimento dello scopo dell’atto, il quale, postulando che
alla notifica invalida abbia fatto comunque seguito la conoscenza
tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato, ma
non certo dall’impuqnazione di un atto diverso, che – come nella
specie – nella definitività del primo trovi soltanto il suo
presupposto: in applicazione di tale principio, la S.C. ha
escluso che la notifica della cartella esattoriale emessa nei
confronti dì un’associazione non riconosciuta per la riscossione
dell’importo risultante da un avviso di accertamento
asseritamente definitivo fosse idonea a sanare la . nullità della
notifica di quest’ultimo atto, eseguita direttamente presso il
legale rappresentante della medesima associazione” (Cass. n.
15849 del 2006).
L’esame del secondo motivo, con il quale si lamenta la
mancata indicazione del responsabile del procedimento nella
cartella impugnata, e del terzo, con il quale si denuncia vizio
di motivazione in ordine al quantum della pretesa tributaria alla
base della cartella, è assorbito dall’accoglimento del primo
motivo.
In conclusione, il primo motivo del ricorso deve essere
accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere
decisa nel merito con raccoglimento del ricorso introduttivo
della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la socceutenza e si
liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le
parti le spese per ì gradi di merito.
P.Q.M.

3

dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla

-

T

.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso
introduttivo della contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, liquidate in euro 4.200, oltre ad euro 200 per
esborsi.
Dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di
merito.

Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

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