Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1238 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11630/2006 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato CARUSO Michele, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.N.T. GLOBAL EXPRESS S.P.A. (già PONY EXPRESS S.P.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato RADICIONI

STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati BUFFONI Guido,

CIVITELLI TOMMASO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 761/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/04/2005 r.g.n. 6241/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato CARUSO MICHELE;

udito l’Avvocato RADICIONI STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14 aprile 2005, la Corte d’Appello di Roma respingeva il gravame svolto da G. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società PONY EXPRRSS spa, e di condanna al pagamento delle differenze retributive, indennità per ferie non godute e congedo matrimoniale, TFR, indennità di preavviso e risarcimento danni per licenziamento.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– l’istruttoria testimoniale non aveva contribuito a chiarire la natura autonoma/subordinata del rapporto di lavoro attesa la non univocità delle deposizioni testimoniali acquisite;

– valenza dirimente doveva attribuirsi al contratto stipulato inter partes a fronte del quale il rapporto di lavoro doveva essere qualificato di natura autonoma e non subordinata;

– le risultanze di causa, a prescindere dal dato contrattuale, inducevano a ritenere il rapporto lavorativo di natura autonoma, quali: l’utilizzo, per l’espletamento dell’incarico, di un motorino di proprietà del G., con oneri economici e di gestione a carico di questo; l’autonomia decisionale nei percorsi da seguire e nei tempi per le consegne; il rischio d’impresa a carico del lavoratore, comprovato dall’assenza di compenso in caso di mal funzionamento del motorino e di impossibilità nell’assolvimento del servizio;

– l’interesse della società risiedeva esclusivamente nella consegna dei plichi;

– G., per tutta la dura dell’incarico, aveva emesso fatture con ritenuta di acconto, modalità tipica degli emolumenti connessi alle prestazioni autonome.

3. A. sostegno del decisimi la Corte territoriale riteneva:

– doversi inquadrare la prestazione del pony express nelle prestazioni di lavoro autonomo sul presupposto della proprietà del bene strumentale primario (il motociclo) che nell’ambito della prestazione richiesta comportava apprezzabili impegni e costi di esercizio;

– riconnettersi la proprietà dei beni strumentali al rischio d’impresa, gravando sul “pony” il rischio di non poter accettare incarichi per lunghi periodi per eventuali guasti al mezzo di trasporto;

– l’attività organizzata autonomamente, gestendo le consegne in sostanziale autonomia e senza controlli se non di mero riscontro cartaceo;

– infine, che, in difetto di prova certa circa la natura autonoma/subordinata dell’attività prestata, dovesse prevalere quanto affermato dalle parti nel contratto di collaborazione da cui si evinceva che G. aveva dichiarato di voler costituire un rapporto di collaborazione autonoma.

4. Avverso la sentenza della Corte territoriale, G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. La Tnt Global Express (già Pony Express spa) ha resistito con controricorso.

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente che la Corte di appello ha escluso il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, in luogo di una collaborazione, “sulla base di una ipotesi preconcetta, suffragata da una prevalente giurisprudenza, anche della S.C., secondo la quale il pony express è per sua natura lavoratore autonomo”; che i giudici del merito hanno tratteggiato solo teoricamente la figura del pony express senza alcun riferimento alle effettive modalità della prestazione; che il contratto inter partes, stipulato cinque mesi primi dell’effettivo inizio della prestazione, non aveva avuto effettiva attuazione.

6. Il motivo è infondato. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della medesima, può legittimamente ritenersi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione.

Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente e congruamente motivato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro desunta dal contratto stipulato inter partes, nel quale G. aveva dichiarato di voler costituire un rapporto di collaborazione autonoma e dal comportamento tenuto dalle parti nell’attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo (v., ex multis, Cass. n. 13840 del 18/09/2003n. 3887 del 17/03/2001).

7. In particolare, il giudice del gravame ha rimarcato che a fronte della non univocità delle deposizioni testimoniali acquisite, le risultanze di causa relative al comportamento delle parti, a prescindere dal dato contrattuale, inducevano a ritenere il rapporto de quo di natura autonoma, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità: l’utilizzo, per l’espletamento dell’incarico, di un mezzo di locomozione di proprietà del G., con oneri economici e di gestione a suo carico; l’autonomia decisionale nel quomodo e nel quando dell’itinerario da percorrere e delle consegne; il rischio d’impresa a carico del lavoratore, comprovato dall’assenza di compenso per l’impossibilità della prestazione in caso di mal funzionamento del mezzo di trasporto. Il ricorrente, dal suo canto, si è limitato a riproporre le proprie tesi in ordine alla valutazione delle prove acquisite senza addurre argomentazioni idonee ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata, esente, pertanto, da lacune o vizi logici determinanti.

8. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) deducendo l’omessa pronuncia dei giudici di merito sulle istanze istruttorie subordinate (i capitoli di prova testimoniale proposti nel ricorso introduttivo del giudizio). Il ricorrente censura l’omessa ammissione, nei gradi di merito, di alcuni capitoli di prova testimoniale sotto il profilo della violazione della legge processuale, pur non indicando il contenuto delle norme asseritamente violate, desumibili, tuttavia, dal tenore del motivo (ex multis, Cass. n. 12549/2003). Per il ricorrente, l’istruttoria testimoniale ampliata a tali capitoli di prova avrebbe senz’altro dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

9. Il motivo è inammissibile. Osserva il collegio che le critiche mosse dal ricorrente alla decisione di inammissibilità dei capitoli di prova testimoniale non possono essere valutate dalla Corte in applicazione dei principio di diritto, assorbente ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per Cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorie, il ricorrente ha l’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, la loro rilevanza, i soggetti chiamati a rispondere e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova testimoniale non ammessa sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. nn. 9748/2010, 5479/2006, 19138/2004, 9290/2004). Tali indicazioni, nella fattispecie, non sono state fornite dal ricorrente limitatosi a trascrivere i capitoli di prova testimoniale formulati nel ricorso introduttivo.

10. Il ricorso va, quindi, rigettato. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Iva Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 20,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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