Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1238 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15211/2015 proposto da:

F.F. & C. S.A.S., C.F. (OMISSIS), P.IVA (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio

dell’avvocato GENNARO D’ANDRIA, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA

CORBO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

MARIA CORBO’, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 638/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato Gennaro D’Andria, per la ricorrente, che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Federico Maria Corbò, per la controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “La UGF Assicurazioni s.p.a., attualmente UnipolSai Ass.ni s.p.a., intimava lo sfratto per finita locazione alla F.F. e c. s.a.s. (da ora in poi, F.) in relazione ad un contratto di locazione del (OMISSIS) relativo ad un locale commerciale, cui si opponeva la F.. Il Tribunale di Roma accertava che la scadenza intimata era quella legale, essendosi il contratto rinnovato per due successivi periodi di sei anni ciascuno, dal 1.7.1998 fino al 30.6.2010, e condannava la conduttrice al rilascio.

L’appello della Felici veniva rigettato dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza qui impugnata.

La F.F. e c. s.a.s. propone un motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 883/2015, depositata dalla Corte d’Appello di Roma in data 27.1.2015, con la quale la corte rigettava l’appello proposto dalla ricorrente. Deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, artt. 32 e 79 e la nullità del contratto di locazione stipulato il 1.7.1998.

La Unipol resiste con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deduce la nullità del contratto del (OMISSIS) perchè volto a sostituire, senza una formale disdetta, il precedente contratto già intercorrente tra le parti dal 1.5.1989, allo scopo di introdurre, prima della scadenza del precedente contratto, una modifica in aumento del canone di locazione non prevista e invalida in quanto in violazione del divieto di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79, di modificare in aumento il canone pattuito durante la vigenza del contratto di locazione.

In effetti, da un lato la società ricorrente ripropone la questione della scadenza contrattuale, in merito alla quale la corte d’appello, con accertamento di fatto non più ulteriormente ripetibile, ha confermato che il rapporto di locazione tra le parti fosse regolato dal contratto del (OMISSIS), e non da eventuali pattuizioni precedenti, rispetto alle quali esso aveva avuto effetti novativi, avendo introdotto una nuova scadenza e un nuovo canone di locazione ed ha confermato pertanto la scadenza di esso già individuata, in conformità all’intimazione, dal giudice di prime cure.

Dall’altro introduce una questione – quella della nullità del predetto contratto per violazione della L. n. 392 del 1978, art. 79 – che non risulta essere stata in precedenza oggetto del giudizio, non risultando dalla motivazione della sentenza di appello, che non è stata impugnata per omessa pronuncia.

Pertanto la questione in questa sede dedotta risulta questione nuova, conseguentemente inammissibile.

Si propone pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, tenuto conto della osservazioni del ricorrente contenute nella memoria, ha ritenuto di condividere pienamente il percorso argomentativo contenuto nella relazione. Aggiunge che il giudice di merito ha già accertato che l’originario contratto di locazione tra le parti è stato novato con il contratto del 1998, con accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede.

Il ricorso proposto va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come al dispositivo.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Liquida le spese legali in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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