Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1238 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 750-2017 proposto da:

AVIS BUDGET ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA COLA

DI RIENZO, 92, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA SANSONI in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2565/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 2565 dell’8 luglio 2016 accoglieva l’appello promosso dal Comune di Firenze avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 1526/2014, con la quale era stata annullata la cartella esattoriale emessa in favore dell’appellante, per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada da parte di conducenti di vetture di proprietà dell’Avis ed oggetto di noleggio senza conducente.

Ed, invero, mentre il giudice di prime cure si era risolto a favore della tesi secondo cui il Comune si sarebbe dovuto rivolgere in esclusiva ai conducenti dei veicoli noleggiati, ad avviso del Tribunale invece meritava condivisione la tesi dell’appellante a mente della quale, poichè i verbali dai quali scaturivano le sanzioni oggetto della riscossione esattoriale, erano stati notificati anni addietro, senza che fosse state proposta tempestiva opposizione da parte della società, non era possibile contestare la cartella, sulla base di eccezioni che andavano invece fatte valere con la tempestiva impugnazione dei verbali.

La circostanza che l’appellata avesse poi comunicato ex art. 196 C.d.S. dopo la notifica dei verbali, i nominativi dei vari locatari autori delle violazioni, non aveva rilievo, in quanto in ogni caso sarebbe stato necessario proporre ricorso amministrativo al Prefetto ovvero ricorso al giudice di pace.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Avis Budget Italia sulla base di due motivi.

Il Comune di Firenze resiste con controricorso.

Equitalia Sud S.p.A. non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, art. 386 reg. C.d.S. e dell’art. 196C.d.S., nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto preclusa la contestazione circa la responsabilità della società, in conseguenza della mancata impugnazione dei verbali di infrazione, appunto notificati alcuni anni addietro.

In realtà deve ritenersi che sia possibile impugnare la cartella esattoriale non solo in caso di omessa notifica del verbale o dell’ordinanza ingiunzione, ma anche in ogni caso in cui si intenda contestare la sostanziale assenza del provvedimento sanzionatorio.

Nella fattispecie la doglianza, che investiva la stessa responsabilità della società che svolge attività di noleggio di veicoli senza conducente ai sensi dell’art. 84 C.d.S., consentiva l’impugnazione della cartella esattoriale, occorrendo altresì considerare che aveva a suo tempo comunicato ex art. 196 i nominativi di coloro che avevano noleggiato le vetture e si erano resi responsabili delle infrazioni contestate.

Pertanto, essendo solo il conduttore ovvero il conducente responsabili, l’amministrazione avrebbe dovuto, una volta ricevuta la comunicazione, notificare un nuovo verbale di contestazione ai responsabili.

Il secondo motivo denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dall’avvenuta comunicazione ai sensi dell’art. 196, sicchè per effetto del combinato disposto di tale previsione con l’art. 386 reg. C.d.S., e conformemente all’opinione della stessa P.A., come manifestata in circolari del Ministero dell’Interno, la richiesta sanzionatoria andava indirizzata nei confronti del conducente ovvero del locatario.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati e devono pertanto essere rigettati.

Reputa il Collegio che sia incensurabile la soluzione alla quale è pervenuto il giudice di appello – che peraltro ha precluso anche la disamina nel merito della questione concernente la pretesa responsabilità della società di autonoleggio per le infrazioni commesse da veicoli di sua proprietà nel periodo in cui sono oggetto di locazione, di ritenere che l’opposizione avverso la cartella esattoriale fosse inammissibile – per non avere la società proposto a suo tempo tempestiva opposizione al Prefetto ovvero in sede giurisdizionale avverso i verbali con i quali le era stata contestata l’infrazione.

Ed, invero, ancorchè sulla questione di fondo questa Corte, con soluzione che al Collegio appare del tutto meritevole di condivisione, abbia avuto modo di recente di pronunciarsi, affermando che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacchè l’art. 196 C.d.S., pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l’identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore (così Cass. n. 18988/2015), effettivamente deve reputarsi che la mancata opposizione avverso i verbali a suo tempo notificati abbia efficacia preclusiva.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno difatti precisato che (cfr. Cass. S.U. n. 16/2007) il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo in questo caso soltanto idoneo ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo direttamente stabilito dalla legge, mentre quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide “ex se” sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l’entità, mediante un ulteriore atto, l’ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 2.

Ne consegue che poichè avverso la cartella esattoriale o l’avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l’opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (così ex multis Cass. n. 21793/2010), l’opposizione avverso la cartella esattoriale, ancorchè in funzione recuperatoria della mancata contestazione del provvedimento irrogativo della sanzione, presuppone in ogni caso la mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (cfr. Cass. n. 5803/2015). L’avvenuta notificazione dei verbali alla società le imponeva quindi, in aggiunta alla comunicazione dei nominativi dei presunti (cor)responsabili, di dover altresì proporre opposizione avverso i verbali, anche la fine di far valere le eventuali illegittimità ricollegabili alla dedotta assenza di responsabilità per le infrazioni commesse, la cui omissione determina quindi la definitività del provvedimento sanzionatorio, e la conseguente impossibilità di poter far valere con l’impugnazione della cartella esattoriale, le doglianze che invece andavano rivolte nei confronti del verbale (in tal senso non può reputarsi deporre a favore della tesi della ricorrente nemmeno il precedente di questa Corte n. 16717/2004, che in relazione ad una fattispecie analoga, si è però arrestata al rilievo della mancata allegazione, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza del se e come fosse stata effettuata la comunicazione di cui all’art. 386 reg. C.d.S.).

Tale conclusione ha poi trovato conferma anche in Cass. S.U. n. 22080/2017 che nel chiarire l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha ribadito che (cfr. punto 7.1 della motivazione) una volta divenuto definitivo l’accertamento contenuto nel verbale non opposto, per la mancata opposizione nel termine decorrente dalla notifica, è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la notifica/omessa notifica del verbale.

La conferma della statuizione di inammissibilità della contestazione della cartella esattoriale, per vizi propri del provvedimento sanzionatorio adottato a monte, rende quindi del tutto privo di decisività il fatto concernente l’avvenuta comunicazione dei nominativi dei locatari, trattandosi peraltro di circostanza comunque esaminata in sentenza, ma correttamente ritenuta priva di rilievo ai fini della soluzione della controversia.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla per le spese per l’intimata che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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