Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12379 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24086/2007 proposto da:

R.G., R.N.C., R.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato D’URSO STEFANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MUNAFO’ Luigi, giusta mandato speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 27255/2007 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente incidentale –

contro

R.G., R.N.C., R.A.;

– intimati –

avverso il decreto E.R. 17/06 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA dell’8.6.06, depositata il 16/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” R.G., R.N.C. e R.A. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria in data 16 giugno 2006 con cui veniva rigettata la domanda di condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per il ritardo nella definizione di una procedura fallimentare (iniziata dinanzi al Tribunale di Messina e proseguita dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) nella quale il loro padre e dante causa R. S. aveva presentato istanza di ammissione al passivo in data 10 dicembre 1985, non ancora soddisfatta al momento della morte del creditore, avvenuta nell’ottobre 2003.

La Corte d’appello ha rilevato che la durata della procedura fallimentare era obiettivamente eccessiva, ma non era in alcun modo imputabile a disfunzioni o a insufficienze organizzative del servizio- giustizia, considerando: (a) l’opposizione alla dichiarazione di fallimento da parte dei falliti; (b) il mancato deposito delle scritture contabili da parte dei falliti, che ha ritardato sia le operazioni di ricognizione dei beni da acquisire al fallimento, sia la formazione dello stato passivo; (c) l’esistenza di numerose vertenze giudiziarie, che hanno indotto il curatore ad esprimere parere contrario all’accoglimento dell’istanza di riparto parziale più volte presentata dal R.; (d) l’attuale pendenza di alcuni giudizi riguardanti il fallimento; (e) l’oggettiva difficoltà incontrata dal curatore nella gestione dell’ingente patrimonio acquisito alla massa e nella realizzazione dell’attivo.

Il Ministero ha resistito con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Osserva:

E’ preliminare l’esame del ricorso incidentale del Ministero. Esso è manifestamente infondato, perchè, per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 5 dicembre 2 002, n. 17261, e successive conformi), la disciplina dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui da vita la dichiarazione di fallimento.

E’ invece fondato il ricorso principale, in entrambi i suoi motivi.

La Corte di merito, nell’escludere che vi sia stata irragionevole durata nel procedimento, durato oltre quindici anni, di soddisfazione del credito insinuato nel fallimento, non ha tenuto conto dei criteri di durata della procedura fallimentare desumibili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; inoltre, non ha indicato alcuna ragione idonea a giustificare il notevole lasso di tempo di circa dieci anni (dal 1996 al 2005) intercorso tra la vendita del bene, su cui il R. vantava prelazione ipotecaria, e la liquidazione del dovuto all’avente diritto.

In conclusione,ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.,”.

2.- I ricorsi, proposti contro il medesimo provvedimento, vanno riuniti.

Il Collegio – alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza più recente – ritiene di condividere le conclusioni della relazione.

Con una recente pronuncia, invero, (Sez. 1^, 3.6.2009), questa Corte ha ritenuto che i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinar di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi- di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. n. 2195 del 2009; n. 8497 del 2008). Dunque, la ragionevolezza impone che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.

Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. n. 10074 del 2008; n. 20040 del 2006;

n. 29285 del 2005; n. 20275 del 2005), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. n. 2248 del 2007).

Pertanto, la durata ragionevole del fallimento, all’evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento “è, esso stesso, un contenitore di processi”, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi (Cass. n. 2195 del 2009).

Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione “caso per caso”, che non rende agevole individuare un termine fisso (in relazione al giudizio civile ordinario è, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata è di tre anni).

Relativamente alle procedure fallimentari, il giudice europeo ha, quindi, ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni (in particolare, la durata era stata di: 15 anni, Seconda Sezione, sentenza del 10/6/2009, ricorso 6480/03; 19 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 24824/03; 16 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2 009, ricorso 13606/04; venti anni e sette mesi, sentenza del 18/12/2007, Seconda Sezione, ricorso 14448/03; ventitrè anni e tre mesi, sentenza del 3/07/2007, Seconda Sezione, ricorso 10347/02; 14 anni ed otto mesi, sentenza del 17/07/2003, Prima Sezione, ricorso 56298/00), nondimeno ha anche avuto cura di ribadire che occorre trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto, affermando, in riferimento al soggetto sottoposto a procedura concorsuale, sia pure a fini in parte diversi, che talune limitazioni che lo riguardano non possono comunque eccedere i cinque anni (sentenza del 23/10/2007, Seconda Sezione, ricorso 4733/04;

sentenza del 20/09/2007, Seconda Sezione, ricorso 39638/04).

Peraltro, difformemente dalla decisione del 3.6.2009, innanzi richiamata, correggendo un’evidente errore materiale in essa contenuto (che indica in cinque anni lo standard di durata della procedura fallimentare), va conclusivamente affermato che alla luce dell’orientamento sopra riportato e degli elementi dianzi sintetizzati concernenti la procedura fallimentare, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicità della medesima, può quindi identificarsi, in linea tendenziale, in anni sette il termine di ragionevole durata, entro il quale essa dovrebbe essere definita. Ciò tenuto conto della ragionevole durata per tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento nonchè dell’ulteriore termine necessario per il riparto dell’attivo (un anno).

Ebbene, nel caso qui in esame il dante causa dei ricorrenti ha chiesto l’ammissione al passivo il 6.6.1988 (come accertato dalla Corte di appello e non specificamente censurato dai ricorrenti, i quali deducono la diversa data del 10.12.1985) e al momento della presentazione del ricorso per equa riparazione il procedimento era ancora pendente (18.1.2006), con la conseguenza che, in applicazione del parametro sopra indicato, in difetto della deduzione dell’inesistenza di una molteplicità di creditori, ovvero dell’insussistenza della necessità degli adempimenti ordinariamente imprescindibili in una procedura di ordinaria e media complessità, avrebbe dovuto essere completata entro il 6.6.1995, sicchè sussiste una violazione di circa undici anni e cinque mesi.

Peraltro, in presenza della domanda – non esaminata – di indennizzo del danno patrimoniale, non sussistono i presupposti per la decisione nel merito.

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato in accoglimento del ricorso principale con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce del principio innanzi richiamato, nonchè per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale e accoglie il ricorso principale; cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA