Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12379 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10715/2010 proposto da:

M.I. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato CHIOCCI Martino

Umberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONACELLI MARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro in

carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 947/08 RGVG della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 13/03/09, depositato il 24/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha

concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo del

ricorso e per il rigetto degli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte d’appello di Firenze, con decreto del 24.4.2009, ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da M.I. in riferimento al giudizio di divisione ereditaria promosso nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Perugia il 18.9.1996 e definito in primo grado con sentenza del 4.2.2008, successivamente corretta per errore materiale il 4.7.2008, liquidando alla parte attrice, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, per la durata irragionevole determinata in anni 7 e mesi 6, la somma di Euro 7.500,00, oltre interessi legali, compensando le spese del giudizio “in relazione alla mancata resistenza opposta dall’Amministrazione”.

Per la cassazione di questo decreto la parte attrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

2. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6 CEDU) lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente escluso dalla determinazione della durata irragionevole del giudizio presupposto il lasso di tempo di mesi 11 occorso per la nomina di un curatore ad una delle parti necessarie del procedimento, imputando il ritardo al ricorrente sebbene non avesse lui intrapreso il processo. Inoltre, erroneamente sarebbe stato escluso dal computo il termine di 7 mesi per rinvio eccedente i quindici giorni di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c..

3.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ragionevole, nella quale la Corte di merito avrebbe incluso il tempo occorso per la nomina del curatore alla parte interdetta nonchè il tempo trascorso a causa dell’astensione degli avvocati dalle udienze (19.9.2006-5.6.2007).

4.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e 6 CEDU nonchè gli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l’erronea compensazione integrale delle spese processuali per la “mancata resistenza opposta dall’Amministrazione”.

5. – Osserva la Corte che il ricorso è fondato nei limiti infrascritti.

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenza Prima sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavia stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso è possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009);

i rinvii superiori al termine ordinario di cui all’art. 81 disp. att. c.p.c., concessi dal giudice su richiesta delle parti, devono essere computati ai fini della determinazione dell’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l’esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del giudice istruttore (Cass. n. 1715 del 2008; n. 24356 del 2006).

In relazione ai rinvii dovuti ad astensione degli avvocati, la maggior durata dei processi che ne derivi costituisce effetto di una causa riconducibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, imputabili a fattori estranei all’organizzazione giudiziaria e, come tali, non idonee a far nascere un obbligo dello Stato di indennizzare le parti in conseguenza dei ritardi cagionati nella definizione di quei processi (Cass. n. 9405 del 2006; n. 29000 del 2005; n. 15143 del 2005, n. 15143), ma in ordine ad essi occorre, comunque, distinguere tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato (Cass. n. 1715 del 2008), poichè l’imputabilità del rinvio alla parte non esclude che sulla non ragionevole durata del giudizio possa concorrere anche l’eccessiva dilazione di tempo tra l’una e l’altra udienza, dovuta a ragioni organizzative riferibili all’amministrazione giudiziaria (Cass. n. 19943 del 2006).

Alla luce di tali principi correttamente la Corte di merito ha escluso dal computo della durata irragionevole il periodo di tempo occorso per la nomina di un curatore all’interdetto, trattandosi di attività processuale incidentale necessaria per la tutela del diritto di difesa di una delle parti necessarie del processo divisionale.

Per contro, appare irragionevole il rinvio di nove mesi disposto a seguito dell’astensione degli avvocati dalla attività di udienza, considerato che quella del 19.9.2006, come dedotto dal ricorrente e non contestato dall’Amministrazione, era stata fissata in accoglimento di istanza di anticipazione. Talchè la durata del ritardo va complessivamente determinata in anni otto.

Sennonchè il ricorrente è privo di interesse all’accoglimento della censura in tali limiti perchè la Corte, dichiarata assorbita la censura relativa alle spese, cassato il decreto impugnato, dovrebbe decidere nel merito la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e liquidare la somma di Euro 7.250,00, inferiore a quella liquidata dalla Corte di appello.

Infatti, “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno” (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009).

E’ fondata, invece, la censura relativa alla compensazione spese perchè i giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, proposti ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non si sottraggono all’applicazione delle regole poste, in tema di spese processuali, dall’art. 91 cod. proc. civ., e segg., trattandosi di giudizi destinati a svolgersi dinanzi al giudice italiano, secondo le disposizioni processuali dettate dal codice di rito. Ne consegue che la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sè a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell’Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010).

Il decreto impugnato va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito. Le spese di legittimità vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA