Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12378 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31024-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALDO PINTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO NIGRO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

COMO, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI che visto l’art.

42 c.p.c., e segg., art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso per

regolamento di competenza; con la condanna alle spese in favore di

L.A. e con la dichiarazione della sussistenza dei

presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1-quater.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

visti gli atti, osserva quanto segue.

1. Avendo C.P., esecutato nell’ambito di esecuzione mobiliare presso il Tribunale di Como, proposto opposizione all’esecuzione, eccependo in primis il difetto di competenza territoriale del giudice dell’esecuzione, nonchè adducendo nullità della notificazione dell’atto di precetto e pendenza di un procedimento penale in cui egli, quale persona offesa, avrebbe chiesto fosse disposto sequestro conservativo delle somme pignorate, ed essendosi costituito il creditore procedente, L.A., resistendo, il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 26 settembre 2018, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione avanzata dall’opponente, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito e condannando il C. a rifondere a controparte le spese della fase sommaria e a versarle altresì la somma di Euro 1095 ex art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso tale ordinanza il C. ha richiesto regolamento di competenza, adducendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe in essa rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, erroneamente reputandola tardiva, e denunciando pertanto erronea applicazione analogica dell’art. 38 c.p.c., al procedimento esecutivo e violazione dell’art. 26 bis c.p.c., nonchè dell’art. 25 Cost..

Il L. ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c., comma 5, chiedendo che il ricorso per regolamento sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia rigettato. Ha chiesto altresì, oltre alla condanna di controparte alla rifusione delle spese, la sua ulteriore condanna “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96 c.p.c., anche per quanto disposto dal medesima norma, comma 3, per aver agito in giudizio con malafede e colpa grave e, conseguentemente, condannare… al risarcimento del danno”.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, è stato proposto in relazione all’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, a conclusione della fase sommaria, ha rigettato l’istanza di sospensione della esecuzione. Pertanto, il fatto che nella motivazione sia stata presa in considerazione anche l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’opponente non significa che si siano superati i limiti della cognizione sommaria, vale a dire che sia stata assunta una decisione in ordine alla competenza, in particolare disattendendo l’eccezione suddetta.

E’ chiaro, infatti, che quando il giudice di un’opposizione in materia esecutiva si occupa della competenza nella fase sommaria e la ritiene sussistente, fissando il termine per il prosieguo del giudizio nel merito, in quanto appunto sommaria detta pronuncia non assume il valore di decisione sulla competenza, l’effettiva verifica di quest’ultima rimanendo affidata alla fase di cognizione piena, onde soltanto la pronuncia in essa resa a proposito della competenza è impugnabile con il regolamento.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte è consolidata in tal senso, insegnando che l’ordinanza conclusiva della fase sommaria costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non provvedimento decisorio neanche implicito sulla competenza, che potrà essere accertata, appunto, soltanto nella fase di cognizione piena (cfr. Cass. sez. 3, ord. 21 aprile 2010 n. 9511, Cass. sez. 3, ord. 30 giugno 2010 n. 15629, Cass. sez. 6-3, ord. 10 ottobre 2016 n. 20316 e, da ultimo, Cass. sez. 3, 17 ottobre 2019 n. 26285).

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – al contro ricorrente.

Il L. ha chiesto, come sopra si è riportato, la condanna di controparte ai sensi dell’art. 96 c.p.c., ma la sua richiesta è formulata in modo ambiguo e incompleto: da un lato sembra trattarsi di denuncia di lite temeraria (dato che la pronuncia in riferimento alla norma, comma 3, è indicata come una pronuncia “ulteriore”: “anche per quanto disposto dal comma 3”), dall’altro nulla ha addotto il L. in ordine ai danni che egli avrebbe patito quale conseguenza della temeraria proposizione del presente ricorso per regolamento di competenza. E d’altronde l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non può essere intesa come automatica conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, non emergendo peraltro specificità che ne sostengano nel caso in esame l’applicazione.

Sussistono ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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