Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12378 del 20/05/2010
Cassazione civile sez. I, 20/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12378
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24013/2007 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ANGELICO 32, presso lo Studio Legale MELUCCO-SALVUCCI, rappresentata
e difesa dall’avvocato PULLANO Aniello, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTRO DI GIUSTIZIA;
– intimato –
sul ricorso 26243/2007 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente incidentale –
contro
G.G.;
– intimata –
avverso il decreto E.R. 513/06 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
29.5.06, depositato il 07/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” G.G. ha proposto ricorso per cassazione il 6 settembre 2007 sulla base di due motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Perugia in data 7 novembre 2006 con cui il Ministero della giustizia veniva condannato ex L. n. 89 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 3.500,00 a titolo di danno non patrimoniale – oltre interessi e spese processuali – per l’eccessivo protrarsi di un processo di scioglimento della comunione in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale di Frosinone dal marzo 1985.
Il Ministero ha resistito con controricorso, con un unico motivo.
Osserva:
Entrambi i motivi del ricorso principale sono inammissibili, perchè non si concludono con il quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..
Manifestamente infondato appare, d’altra parte, l’unico motivo del ricorso incidentale, giacchè le circostanze di cui il Ministero lamenta la mancata valutazione – accertamento in via riconvenzionale della esclusiva proprietà di un bene immobile del valore di quaranta milioni di lire; svolgimento di tre c.t.u. in corso di causa;
pronuncia di sentenza non definitiva – non rendono in alcun modo ragionevole e giustificata la pendenza del processo presupposto in primo grado da oltre venti anni.
In conclusione,ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.
2.- I ricorsi, proposti contro il medesimo provvedimento, vanno riuniti.
Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano – non scalfiti dal contenuto della memoria difensiva – e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e al rigetto del ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010