Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12378 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 11/05/2021), n.12378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1108-2017 proposto da:

CITTA’ SCAMBI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI

16, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA NAPOLITANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

37, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO ZANASI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1405/2016 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Città Scambi S.r.l., sulla base di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1405, depositata il 30 maggio 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dalla stessa contribuente, così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Bologna relativamente all’ICI dovuta per il periodo di imposta 2006;

– resiste con controricorso il Comune di Bologna;

– la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – con istanza del 28 settembre 2017, la ricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e, con memoria del 29 settembre 2017, ha richiesto la sospensione del giudizio, depositando documentazione relativa alla disciplina adottata dall’Ente locale in tema di definizione agevolata (art. 11, comma 1 bis, cit.), alla stessa istanza presentata ed al conseguente versamento eseguito (in unica soluzione);

2. – dalla documentazione così prodotta emerge che il Comune di Bologna (giusta deliberazione n. 288 del 5 agosto 2017) ha dato attuazione, dietro approvazione del relativo regolamento, alla disposizione abilitativa di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 1 bis, cit., alla cui stregua “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”;

3. – il D.L. n. 50 del 2017, cit., art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” (v., altresì, il regolamento cit., art. 6) e “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (comma 10);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);

4. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 11, comma 10, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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