Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12377 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 24/06/2020), n.12377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25056-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IN ARCIONE 98,

presso lo studio dell’avvocato MARCO COCILOVO, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAURO DI MONACO, GUIDO PRINCIPE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 299/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato a quattro motivi, L.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, resa pubblica in data 20 gennaio 2018, che accoglieva il gravame interposto dall’I.N.P.S. avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, escludendo, così, la responsabilità e la relativa condanna dell’Istituto a titolo di risarcimento dei danni lamentati dal medesimo L. in conseguenza della presentazione di una denuncia – in seguito rilevatasi infondata – per il reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, per omesso versamento, nella qualità di legale rappresentante della Cooperativa Insieme, di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione dei dipendenti nel periodo novembre 2004-settembre 2005;

che la Corte d’appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora rileva, specificatamente osservava: 1) la decisione del giudice di primo grado era errata per aver disatteso il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante/querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l’elemento oggettivo che l’elemento soggettivo del reato di calunnia, sia perchè al di fuori di tale ipotesi, l’attività pubblicistica dell’organo titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciane/querelante, interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato/querelato; 2) erano irrilevanti le argomentazioni dell’appellato L. inerenti all’aver agito il denunciante con colpa grave o con colpa cosciente, poichè l’elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del delitto di calunnia e, pertanto, alla configurabilità di una responsabilità civile, è il dolo, il quale, tra l’altro, non può essere inteso come dolo eventuale, in quanto vi deve essere la consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato; 3) difettava la prova – gravante in capo al denunciato circa la consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato, essendo stato, quest’ultimo, denunciato dall’Ente per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziale solo perchè risultante legale rappresentante della Cooperativa Insieme al momento della proposizione della denuncia;

che resiste con controricorso l’I.N.P.S.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonchè dell’art. 368 c.p.;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e degli artt. 40,41 e 368 c.p.;

c) con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e dell’art. 368 c.p.;

d) con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2043 c.c., dell’art. 368 c.p., nonchè dell’art. 2697 c.c.;

con i quattro motivi di ricorso ci si duole che la Corte territoriale abbia fatto un’impropria e generalizzata applicazione del principio di diritto richiamato in sentenza al caso di specie, da reputarsi ad esso non riconducibile in quanto l’INPS (ente pubblico in situazione di privilegio rispetto al cittadino e che, per questo, dispone di tutti gli strumenti necessari per poter, con diligenza e prudenza, individuare il soggetto ritenuto possibile autore del reato, come è dimostrato dalla circostanza della successiva rettifica presentata dall’I.N.P.S. medesimo) non si sarebbe limitato a denunciare astrattamente il legale rappresentante della società Cooperativa Insieme per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ma, mediante una condotta imprudente e negligente (idonea a porsi come antecedente fattuale imprescindibile della ingiusta sottoposizione del danneggiato al processo penale), avrebbe presentato una denuncia direttamente nei confronti dell’odierno ricorrente, errando nell’indicazione del nominativo, così da doversi ritenere responsabile dei danni provocati a quest’ultimo in base ai principi generali della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., a prescindere dall’esistenza di una condotta calunniosa e delle sue componenti costitutive, oggettive e soggettive, là dove spettava comunque all’INPS (e non al danneggiato) fornire la prova sulla consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato;

a1.b1.c1.d1) i motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.;

la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poichè, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato o querelato (tra le tante: Cass. n. 30988/2018; Cass. n. 11898/2016; Cass. n. 1542/2010; Cass. n. 10033/2004; Cass. n. 15646/2003; Cass. n. 750/2002; Cass. n. 3536/2000);

le argomentazioni difensive del ricorrente (ribadite anche con la successiva memoria) non sono tali, dunque, da scalfire il rammentato principio di diritto, in quanto il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole;

pertanto, pur a fronte del comportamento certamente negligente dell’Istituto – concretizzatosi nel denunciare il L. come responsabile del reato di cui al D.L. n. 463 del 1983, art. 2, in quanto legale rappresentante della Cooperativa al momento della denuncia, senza previamente verificare se effettivamente, al momento dell’omissione denunciata, ricoprisse tale carica -, tale condotta non è idonea ad integrare l’elemento soggettivo del reato di calunnia, il dolo, dovendo il danneggiato dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato (tra le altre, Cass. n. 10033/2004, Cass. n. 21498/2005);

il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.050,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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