Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12377 del 17/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 17/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.17/05/2017),  n. 12377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1284-2012 proposto da:

G.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso il dott. P.G., rappresentato e

difeso dall’avvocato ELENA GUIDUCCI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori

dott.ri C.M.D., CA.FR. e CR.GI.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 1, presso

l’avvocato MAURIZIO DE STEFANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CORRADO SPAGGIARI, giusta procura speciale

per Notaio dott.ssa T.A. di REGGIO EMILIA – Rep. n. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositato il

07/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. CHIARINI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato M. DE STEFANO, con delega

verbale, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – G.G. ha chiesto di essere ammesso al passivo di (OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria per l’importo complessivo di Euro 280.927,90 in privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 1, trattandosi di credito derivante da rapporto di lavoro.

2. – Il credito è stato escluso per la carica e per il ruolo ricoperto dal G., “in ragione dei profili di responsabilità nella causazione del dissesto della società. Si ritiene che le spettanze siano da quantificare in sede di giudizio all’esito del quale potrà essere stabilito l’eventuale rapporto di debito-credito fra le parti dal momento che la procedura eserciterà le azioni risarcitorie pertinenti”.

3. – Il G. ha proposto reclamo che il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 7 dicembre 2011, ha respinto.

Il Tribunale ha ritenuto:

-) che il giudice delegato, in accoglimento della proposta dei commissari, non aveva inteso dar corso ad un’eccezione di compensazione tra il credito vantato dal G. e il credito risarcitorio fatto valere della procedura, ma avesse invece inteso recepire un’eccezione riconvenzionale idonea a bloccare la pretesa;

-) che vi era ampia prova dei gravi inadempimenti posti in essere dal G., direttore finanziario della società, fino al suo licenziamento per giusta causa avvenuto il 31 agosto 2010;

-) che, d’altro canto, avuto riguardo al riparto dell’onere probatorio applicabile, a fronte delle gravi contestazioni mosse dai commissari, il G. non aveva dimostrato la fondatezza del vantato credito.

4. – Contro il decreto il G. ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da memoria.

(OMISSIS) S.p.A. in amministrazione straordinaria, poi dichiarata fallita, ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Nel corso della discussione è stata formulata eccezione di cessazione della materia del contendere in dipendenza della pronuncia, da parte di questa Corte, dell’ordinanza del 24 novembre 2015, n. 24001.

L’eccezione va disattesa dal momento che:

i) il provvedimento impugnato in questa sede (decreto del 7 dicembre 2011 del Tribunale di Reggio Emilia) è diverso dal provvedimento impugnato nel giudizio conclusosi con la menzionata ordinanza (decreto del 12 luglio 2012 del Tribunale di Reggio Emilia);

ii) non risulta neppure che l’uno e l’altro provvedimento abbiano avuto ad oggetto il medesimo credito, dal momento che dalla detta ordinanza non emergono nè la sua entità, negli specifici titoli su cui esso si fonderebbe.

2. – Il ricorso contiene tre motivi.

2.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e dell’art. 112c.p.c.. Erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Secondo la ricorrente il Tribunale sarebbe incorso in violazione dell’art. 112 c.p.c. poichè avrebbe d’ufficio riqualificato l’eccezione del giudice delegato “”rivoltando” una eccepita responsabilità risarcitoria… con un supposto inadempimento della prestazione lavorativa”.

2.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 99, commi 5 e 6 e dell’art. 115 c.p.c.. Violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 101 c.p.c., comma 2. Erronea, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Nullità del decreto”.

Si sostiene in breve che la procedura si sarebbe costituita tardivamente e quindi sarebbe decaduta dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e dalle produzioni documentali.

2.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione dell’art. 2697 c.c.. Omessa motivazione in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità tra l’assunto comportamento del ricorrente e il danno subito dalla società”.

Si sostiene che “la motivazione difetta, altresì, totalmente di ogni prova in ordine al nesso di causalità tra l’assunto comportamento del ricorrente (comunque mai provato per quanto sopra esposto) ed il danno che detto comportamento avrebbe provocato alla società”.

3. – Il ricorso va respinto.

3.1. – Il primo motivo è infondato.

Anzitutto esso muove da una asserzione in fatto – quella secondo cui il giudice delegato avrebbe espressamente recepito un’eccezione di compensazione formulata dai commissari – che non ha riscontro nel dato testuale, che, come si è già visto, è il seguente: “Si ritiene che le spettanze siano da quantificare in sede di giudizio all’esito del quale potrà essere stabilito l’eventuale rapporto di debito-credito fra le parti dal momento che la procedura eserciterà le azioni risarcitorie pertinenti”. Sicchè il ricorrente ha semplicemente prospettato una personale interpretazione della lettura della vicenda data dal giudice delegato, che al contrario il Tribunale ha perciò stesso del tutto legittimamente diversamente ricostruito.

Ma, più in generale, occorre rammentare che non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il Tribunale che, esercitando il proprio potere d’ufficio di accertare la fondatezza della domanda proposta, rigetti l’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore, dovendo l’accertamento sull’esistenza del titolo dedotto in giudizio essere compiuto dal giudice ex officio in ogni stato e grado del processo, nell’ambito proprio di ognuna delle sue fasi, in base alla risultanze rite et recte acquisite nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali. (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 19 settembre 2013, n. 21482).

Il che val quanto dire che ove pure il giudice delegato avesse espressamente qualificato quella dei commissari come eccezione di compensazione, ciò non avrebbe in alcun modo vincolato il Tribunale.

3.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Stabilisce l’art. 99 della legge fallimentare ai commi sesto, settimo e ottavo, che: “Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste”.

Ciò rende manifesto che, mentre lo spirare del termine a ritroso di 10 giorni computati dal udienza rende perciò stesso inammissibile l’eventuale intervento di terzi, la costituzione dei resistenti effettuata a termine scaduto, lungi dal determinare inammissibilità, impedisce esclusivamente loro di formulare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonchè di indicare mezzi di prova e documenti: il che vuoi dire che i resistenti ben possono costituirsi tardivamente svolgendo eccezioni in senso lato o mere difese.

Una volta constatato che la procedura ha legittimamente partecipato alla fase di opposizione, l’inammissibilità della doglianza si manifesta sotto un duplice profilo:

-) per un verso il Tribunale, dopo aver ritenuto raggiunta la prova dell’inadempimento dei suoi obblighi da parte del G., ha ulteriormente fatto applicazione della regola desunta dai principi fissati da Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo cui, una volta dedotto l’inadempimento, spetta alla parte chi vi è tenuta provare di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è imputabile, con l’ulteriore conseguenza che il credito insinuato è stato ritenuto non provato, mentre tale ratio decidendi non è stata neppure sfiorata dal impugnazione, sicchè la decisione sol per questo è destinata a rimanere ferma;

-) per altro verso il motivo di impugnazione è totalmente generico, poichè omette del tutto di indicare quali sarebbero i documenti prodotti dalla procedura fase di opposizione (che non sono stati neppure approssimativamente indicati) e quali, eventualmente, le eccezioni in senso proprio.

3.3. – Il terzo motivo è assorbito.

L’assorbimento discende dalla dichiarazione di inammissibilità del precedente motivo per mancata impugnazione dalla già menzionata ratio decidendi, la quale rende irrilevante la questione della prova del controcredito della procedura e della sua riconducibilità causale alla condotta del G..

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA