Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12377 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 11/05/2021), n.12377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17266-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VALORE REALE SGR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DELLE

MUSE 8, presso lo studio dell’avvocato ANGELA SIRIGNANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA PEJA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1900/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 1900/2014, depositata il 10 aprile 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello di Valore Reale SGR S.p.a. e, in integrale riforma della pronuncia di prime cure, ha annullato l’avviso di liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva sottoposto a tassazione di registro un decreto ingiuntivo esecutivo nonchè una scrittura privata (ivi) enunciata “soggetta a termine fisso e non registrata”;

– il giudice del gravame ha ritenuto che, – in ragione del suo obiettivo contenuto motivazionale, – l’atto impugnato si risolveva nel generico, ed indeterminato, riferimento al “numero del decreto ingiuntivo ed… alla scrittura privata”, così risultando inidoneo a dar conto degli “elementi sia fattuali che giuridici” postivi a fondamento, avuto riguardo, più specificamente, all’omessa esplicitazione della base imponibile, delle disposizioni negoziali sottoposte a tassazione e delle stesse aliquote applicate;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso Valore Reale SGR S.p.a.;

– con atto ritualmente notificato Polis Fondi SGR S.p.a. ha spiegato intervento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 41, 52 e 54, all’art. 42 TUIR, alla L. n. 212 del 2000, art. 7 ed alla L. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che, – avuto riguardo alle stesse difese svolte da controparte nel primo grado del giudizio e nell’atto di gravame proposto, – erroneamente la Commissione tributaria regionale aveva rilevato il difetto di motivazione dell’atto impugnato, considerato, poi, che l’adeguatezza della motivazione avrebbe dovuto misurarsi (proprio) sulla “idoneità dell’atto a svolgere la sua funzione” e che, a detti fini, rilevava essenzialmente l’enunciazione del criterio astratto di tassazione;

2. – in via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità dell’intervento in causa di Polis Fondi SGR S.p.a.;

2.1 – come statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Cost., giacchè la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass., 21 marzo 2019, n. 8006; Cass., 27 dicembre 2016, n. 27044; Cass., 17 maggio 2011, n. 10813; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2004, n. 1245);

2.2 – detto approdo, – in considerazione delle esigenze di tutela del diritto di difesa sotteso alla titolarità di situazioni giuridiche soggettive controverse, – è stato, quindi, rivisitato dalla Corte in relazione alla posizione del successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), a cui riguardo si è rilevato, dapprima, che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (così Cass., 23 marzo 2016, n. 5759; Cass., 11 maggio 2010, n. 11375); di poi che la facoltà di intervento, nel giudizio di legittimità, deve essere riconosciuta nell’ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell’esercizio del potere d’azione derivante dall’acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (v. Cass., 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33444; Cass., 7 giugno 2016, n. 11638);

2.3 – nella fattispecie, dunque, deve ritenersi inammissibile l’intervento del terzo a fronte della (già) perfezionatasi costituzione, con controricorso, della società che è stata parte del giudizio di merito definito con la gravata sentenza;

3. – tanto premesso, il motivo di ricorso dell’Agenzia è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3.1 – come rilevato dalla gravata sentenza, – e come, del resto, documenta la stessa ricorrente in assolvimento dell’onere di autosufficienza del ricorso, – l’avviso di liquidazione espone la seguente motivazione: “imposta principale di registro per atti giudiziari (D.P.R. n. 131 del 1986) decreto n. 11603/09 rep. N. 8090, ingiunto: Leonardo Re Srl, atto contenente enunciazione di scrittura priv. non registrata ai sensi dell’art. 5 comma 1, applicata definizione agevolata delle sanzioni (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17) per pagamento nei 60 gg.”;

3.2 – con riferimento alla liquidazione dell’imposta principale dovuta per la registrazione di atti giudiziari (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, commi 3 e 5), la Corte ha ritenuto che “l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare” (così Cass., 10 agosto 2010, n. 18532 cui adde Cass., 1 luglio 2020, n. 13402; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 13 agosto 2014, n. 17911; Cass., 17 aprile 2013, n. 9299);

– e, in termini più generali, la Corte ha rilevato l’imprescindibilità dell’indicazione, negli avvisi di accertamento, della base imponibile oggetto di recupero a tassazione, e delle relative aliquote applicate (v., ex plurimis, Cass., 12 luglio 2018, n. 18389; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4187; Cass., 11 giugno 2008, n. 15381);

– nè, come sempre rilevato dalla Corte, possono rilevare, ai fini della compiutezza della motivazione, le integrazioni operate (ex post) dall’Ufficio (in corso di causa) in quanto il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale (cfr., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6538; Cass., 19 novembre 2019, n. 29993; Cass., 12 ottobre 2018, n. 25450; Cass., 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass., 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2184; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., 13 giugno 2012, n. 9629);

3.3 – nella fattispecie in trattazione, come ben rilevato dal giudice del gravame, l’avviso di liquidazione impugnato, – che recava, per di più, la tassazione di (plurime) scritture private registrate di ufficio ed oggetto di enunciazione nel decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22), – non esponeva indicazioni quanto al contenuto dell’atto giudiziario (che non risultava nemmeno allegato all’avviso di liquidazione) e delle stesse disposizioni negoziali oggetto di enunciazione, così esibendo una motivazione assolutamente apparente che precludeva la conoscibilità, ancor prima di base imponibile ed aliquote (nemmeno indicate), degli stessi criteri fondamentali di tassazione, avuto riguardo ai contenuti dispositivi, ed ai conseguenti effetti negoziali (soggettivi e oggettivi), delle disposizioni enunciate;

– come del resto la controricorrente ben evidenzia, la stessa esposizione, in ricorso, dei fatti di causa rende ragione dei rilievi sin qui svolti, la progressiva identificazione delle scritture private poste a fondamento dell’atto impositivo non riuscendo a dar conto della stessa misura dell’imposta applicata, misura, questa, che trova una sua conciliazione nelle difese svolte dalla controricorrente quanto a precisazioni rese dall’Agenzia nel corso del primo e del secondo grado di giudizio (v. il controricorso, a fol. 10 ss.);

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente nel rapporto processuale con la controricorrente;

– non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile l’intervento in giudizio di Polis Fondi SGR S.p.a.; rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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