Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12376 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 17/05/2017, (ud. 20/12/2016, dep.17/05/2017),  n. 12376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19195-2014 proposto da:

B.V., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO X-PHARMA S.R.L.;

– intimato –

Nonchè da:

FALLIMENTO X-PHARMA S.R.L., in persona dei Curatore dott.ssa

Q.E. e rag. Z.E., rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ALESSANDRO DELLA CHA’, MATTEO SPATARO, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V., + ALTRI OMESSI

– intimati –

sul ricorso 19197-2014 proposto da:

G.L., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO X-PHARMA S.R.L.;

– intimato –

Nonchè da:

FALLIMENTO X-PHARMA S.R.L., in persona del Curatore dott.ssa

Q.E. e rag. Z.E., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SILVIO PELLICO 24, presso l’avvocato GIUSEPPE VALVO che lo

rappresenta e difende unitamente ALESSANDRO DELLA CHA’, MATTEO

SPATARO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.L., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositato il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/12/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. CAIAFA che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale FALLIMENTO

X-PHARMA, l’Avvocato G. VALVO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbiti i ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., affidato a due motivi e notificato il 16 luglio 2014, i sigg. B.V. ed altri quaranta soggetti impugnavano il decreto reso dal Tribunale fallimentare di Monza in data 20 maggio 2014 e comunicato loro il giorno successivo, reiettivo del reclamo ex art. 36 L. fall. avverso il progetto di riparto parziale, con cui la curatela del fallimento X Pharma aveva escluso i loro crediti per T.F.R., già ammessi con riserva allo stato passivo, al rango privilegiato ex art. 2751 bis c.c..

Premesso di essere stati tutti dipendenti della Merck Sharp & Dohme s.p.a. fino al 31 dicembre 2007, esponevano:

– che a seguito di trasferimento del ramo di azienda avevano proseguito il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, con l’acquirente X Pharma s.r.l., dall’i gennaio 2008 fino alla data di cessazione definitiva in data 12 maggio 2010;

– che essi avevano impugnato, nelle more, il predetto contratto di cessione dinanzi al Tribunale del lavoro di Roma, per ottenerne l’accertamento di nullità, in quanto stipulato al solo fine di risolvere i rapporti di lavoro subordinato, di cui richiedevano, per l’effetto, la ricostituzione;

– che, dichiarato dal Tribunale di Monza il fallimento della X Pharma s.r.l., essi avevano domandato ed ottenuto l’ammissione allo stato passivo, al rango privilegiato, del loro credito, a titolo di trattamento di fine rapporto, in virtù dell’avvenuta corresponsione del relativo ammontare da parte della società cedente alla X Pharma s.r.l.: con riserva, ex art. 96 legge fallimentare ed accantonamento delle somme nell’ipotesi che il giudice del lavoro rigettasse le domande di merito;

– che la controversia era stata poi definita con transazione novativa, che espressamente prevedeva la loro accettazione dell’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro: senza rinunzia, però, alla domanda proposta in sede concorsuale;

– che l’autonoma domanda proposta dal fallimento X Pharma nei confronti della Merck, egualmente volta all’accertamento della nullità, ex art. 1344 c.c., del contratto di cessione del ramo d’azienda, era stata respinta dal Tribunale di Roma;

– che la curatela, in sede di riparto parziale aveva comunicato loro l’esclusione dei rispettivi crediti già ammessi al passivo con riserva, proprio in forza della transazione: di cui dichiarava di volersi avvalere, ai sensi dell’art. 1304 c.c.;

– che il successivo reclamo era respinto dal giudice delegato, con decreto 29 ottobre 2013, che confermava l’esecutività del piano di riparto impugnato; e poi anche dal tribunale, adito con ulteriore reclamo, ex art.36, comma 2, legge fallimentare;

– che il Tribunale di Monza aveva motivato il rigetto con il rilievo che i reclamanti avevano dichiarato di rinunziare incondizionatamente ai diritti ed all’azione fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della MS di Italia S.r.l. e la transazione da essi conclusa riguardava l’intero oggetto della controversia, inclusi i crediti maturati dai lavoratori prima e dopo il passaggio alla X Pharma s.r.l.: onde, era legittimo l’esercizio del diritto potestativo, da parte della curatela, di volerne profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c.: restando, per contro, inefficace la clausola limitativa che escludeva dalla rinunzia i diritti fatti valere nei confronti del fallimento X Pharma s.r.l., stante la natura imperativa della norma da quest’ultimo invocata.

Tutto ciò premesso i ricorrenti in epigrafe riportati deducevano:

1) la violazione degli artt. 96, 98 e 113 legge fallimentare e la carenza di motivazione nella ritenuta ammissibilità della questione dell’esistenza del loro credito in occasione del riparto dell’attivo;

2) la violazione degli artt. 1304, 1362 e 1976 cod. civ. nella ritenuta invocabilità, da parte della curatela, della transazione, di natura novativa, intercorsa tra i dipendenti e l’originaria datrice di lavoro MSD s.p.a., con cui i primi avevano accettato la risoluzione del rapporto e dichiarato di non aver più nulla pretendere dalla società cedente del ramo d’azienda.

Analogo ricorso veniva depositato dal sig. G.L. ed altri dieci dipendenti.

Resisteva con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., il fallimento X-Pharma s.r.l., che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale per la maggiorazione della somma liquidata a titolo di rifusione delle spese di lite.

I due ricorsi, riuniti per connessione, passavano in decisione all’udienza del 20 Dicembre 2016, dopo che il P.G. e i difensori avevano precisato le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

E’ vero che la sede naturale per impugnare o revocare un credito ammesso è il procedimento ex art. 98 legge fallimentare; ma tale opposizione non riguarda le ipotesi di fatto sopravvenuto quale, nella specie, una transazione – che senza impingere nella situazione soggettiva originaria, la modifichi con efficacia nei confronti al fallimento e sia da quest’ultimo invocata.

E’ invece fondato il secondo motivo.

La transazione in esame è andata ad incidere su situazioni soggettive sub judice nel processo pendente, introdotto con domanda dei dipendenti volta ad ottenere l’annullamento del contratto di cessione del ramo d’azienda in cui erano inseriti; con conseguente ripristino del rapporto di lavoro subordinato con la società cedente MSD Italia s.p.a.. Di una responsabilità solidale di quest’ultima per il trattamento di fine rapporto maturato durante la successiva continuazione dell’attività lavorativa presso la cessionaria X Pharma s.r.l. si sarebbe potuto parlare nella sola ipotesi di accoglimento della domanda di annullamento del contrato di cessione del ramo d’azienda: con la conseguenza che, in difetto di tale presupposto, la transazione intercorsa tra dipendenti e MSD Italia s.p.a. non poteva che riguardare l’obbligazione retributiva e previdenziale maturata ad esclusivo carico di quest’ultima.

In questo senso, la riserva esplicita di salvezza delle pretese dei dipendenti verso la società cessionaria, poi fallita, non costituiva una menomazione del diritto potestativo di un coobbligato solidale ad avvalersi dell’altrui transazione, ai sensi dell’art. 1304 c.c., bensì il logico sviluppo, in forma espressa ed inequivoca, di una conciliazione avvenuta nell’ambito di una controversia cui la X Pharma s.r.l. era estranea e da cui nessuna conseguenza, favorevole o sfavorevole, poteva quindi derivarle.

Il fatto stesso che oggetto della domanda di ammissione al passivo fosse costituito da somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, previdenza complementare, indennità sostitutiva del preavviso, salari e retribuzioni non corrisposti – pretese mai fatte valere in sede giudiziale nei confronti della MDS Italia s.p.a., convenuta, in principalità, solo per il ripristino del rapporto di lavoro – porta ad escludere che mediante la conciliazione di tale controversia con la società cedente del ramo d’azienda i dipendenti potessero disporre anche di crediti maturati nei confronti della cessionaria mediante la predetta transazione: infondatamente invocata, dunque, ex art. 1304 c.c., da chi non era, allo stato, coobbligato solidale.

Resta assorbito il ricorso incidentale.

La sentenza dev’essere quindi cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

PQM

Rigetta il primo motivo dei due ricorsi riuniti, accoglie il secondo nei limiti di cui in motivazione, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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