Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12376 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 27/11/2020, dep. 11/05/2021), n.12376

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20425-2017 proposto da:

RIBA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2-A, presso lo

studio dell’avvocato VALENTINO VULPETTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO GUANTARIO giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE ROMA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BELLUNO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93/2017 della COMM.TRIB.REG. VENETO,

depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO, che ha concluso per il rigetto;

udito per il controricorrente l’Avvocato PELUSO ALFONSO che si

riporta.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 23/1/2015 la RI.BA. S.r.l. presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento di diversi avvisi di accertamento e atti di contestazione.

Avverso il diniego di autotutela opposto dall’Ufficio la società adiva la C.T.P. di Belluno, la quale respingeva il ricorso.

La C.T.R. del Veneto, con la sentenza n. 93/17 del 12/1/2017, respingeva l’impugnazione della società.

Avverso tale decisione la RI.BA. S.r.l. propone ricorso per cassazione. Deposita memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo della società ricorrente si articola in cinque sub-motivi (denominati “1 riguardo”, “2 riguardo”, ecc.), coi quali, richiamato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 (sic), si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1, D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 1, lett. c), L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 2248 del 1865, art. 4 allegato E, e art. 2909 c.c., in relazione a “molteplici profili dei vizi innanzi rubricati”, nonchè “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)”.

Nelle prime 51 pagine del ricorso la ricorrente espone il fatto processuale attraverso la pedissequa e integrale trascrizione dell’istanza di autotutela, del provvedimento di rigetto, del ricorso in primo grado, dell’appello della contribuente, della sentenza della C.T.R..

E’ evidente che il ricorso de quo non rispetta i limiti contenutistici dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), in base ai quali l’atto introduttivo del giudizio di cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; l’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (in proposito, tra le altre, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196-01, e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8009 del 21/03/2019, Rv. 653337-01).

Inoltre, nelle successive 25 pagine la RI.BA. formula un unico motivo, comprensivo di eterogenee censure (violazioni di diverse norme di legge e vizio di motivazione), col quale prospetta, in un cumulo inestricabile, questioni di fatto e la pretesa violazione di norme di diritto, per giunta riportando nuovamente stralci degli atti e dei documenti già precedentemente citati.

Al contrario, ogni motivo di ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018, Rv. 648533-01; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13312 del 28/05/2018, Rv. 648924-01).

Peraltro, quando il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), è tenuto, a pena d’inammissibilità della censura, non soltanto ad indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, ma anche ad esaminarne il contenuto precettivo e a raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020, Rv. 658610-01).

Oltre che per quanto già esposto, i sub-motivi – inspiegabilmente chiamati “riguardo” – sono inammissibili o comunque infondati perchè le censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 sono inammissibili ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., (in quanto proposte avverso sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado), perchè non hanno alcuna influenza sull’azione dell’Amministrazione finanziaria (e, quindi, sull’esercizio del potere di autotutela) le sentenze o i provvedimenti di assoluzione o archiviazione resi nei procedimenti penali e, infine, perchè si deve escludere, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che pronunce rese inter alios possano spiegare l’effetto di giudicato sugli atti impositivi.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, che sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

 

 

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