Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12375 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2408/2009 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI

TIBURTINI 510, presso lo studio dell’avvocato DE GIORGIO FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato TINO GREGORIO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO, AVVOCATURA

REGIONALE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 728/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 18.3.08, depositata il 12/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Francesco De Giorgio (per delega

avv. Tino Gregorio) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che condivide

la relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 12 maggio 2008, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva rigettato la domanda avanzata da C.R. nei confronti dell’I.N.P.S., del Ministero dell’economia e delle finanze e della Regione Calabria, per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

Il giudice del gravame, aderendo al parere espresso dal consulente tecnico di primo grado, ha rilevato che il complesso patologico da cui era affetta la C. non determinava l’impossibilità di deambulazione nè di compiere autonomamente gli atti comuni della vita quotidiana. Ha pure disatteso le critiche rivolte dall’appellante in ordine all’indagine medica espletata, coincidendo le malattie quali diagnosticate dall’ausiliare con quelle allegate dall’assistibile e non essendovi sottovalutazione della loro incidenza sulle condizioni di salute di costei.

La cassazione della sentenza è ora richiesta dalla soccombente, con ricorso basato su due motivi, cui l’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso con il procedimento previsto dall’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la relazione ai sensi di tale norma, poi comunicata al Procuratore Generale e notificata alla parte costituita, la quale ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., in relazione agli artt. 442 e 445 cod. proc. civ. (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo). Lamenta che la sentenza impugnata non ha considerato l’aggravamento della malattia intervenuto nel corso del giudizio e dimostrato dalla allegata documentazione, ed ha omesso di motivare le ragioni del diniego della rinnovazione della consulenza di ufficio.

Al termine dell’illustrazione dei motivi sono stati formulati i seguenti quesiti;

“1) E’ legittima la pronuncia della Corte di appello di Catanzaro con sentenza n. 728/08 con riferimento al principio di legge dettato dall’art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione agli artt. 442 e 445 c.p.c.”;

“2) E’ legittima la pronuncia della Corte di appello civile di Catanzaro in relazione ai principi di legge stabiliti con L. n. 18 del 1980, in materia di riconoscimento del beneficio della indennità di accompagno”.

Il ricorso è inammissibile.

Come già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nessuno dei due quesiti, che peraltro sono proposti in forma assertiva, risponde ai requisiti quali delineati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. La quale ha più volte sottolineato che il quesito deve contenere l’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato, essendo la sua funzione quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale invece, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. fra le tante Cass. 7 aprile 2009 n. 8463, Cass. sez. unite 14 febbraio 2008 n. 3519), mentre qui entrambi i quesiti si risolvono in una generica istanza di verifica della violazione delle norme denunciate.

Questi rilievi, che sono condivisi dal Collegio, non possono essere inficiati dalle deduzioni svolte dalla ricorrente, laddove sostiene che “la formulazione del quesito di diritto anche se apparentemente assertiva, è caratterizzata da una valutazione e richiesta al giudice di legittimità di pronuncia in ordine alla esatta applicazione nella fattispecie della richiamata normativa prevista dall’art. 149 disp. att. c.p.c.” e che consente di delimitare il thema decidendum e di applicare il principio di diritto vigente in materia. Tali deduzioni infatti non fanno altro che confermare la genericità del quesito e la mancanza di un qualsiasi riferimento riassuntivo all’oggetto del procedimento e alla statuizione della decisione impugnata da cui il motivo dissente.

Nè a nulla rileva l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla L. 18 giugno 1969, n. 69, avendo essa effetto soltanto per i ricorsi per cassazione contro provvedimenti pronunciati dopo l’entrata in vigore della legge stessa.

D’altra parte, come pure è stato sottolineato in ricorso, la ricorrente pur affermando l’aggravamento delle sue condizioni di salute, non muove alcuna censura in ordine alla ritenuta mancanza dei presupposti della prestazione assistenziale individuati dal giudice del merito, che ha esplicitamente escluso l’impossibilità per la C. di deambulare in modo autonomo o di compiere da sola gli atti comuni della vita quotidiana, statuizione questa che da sola è sufficiente a ritenere l’insussistenza del diritto dedotto in giudizio.

In conclusione, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

La C., sebbene soccombente, resta esonerata dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

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