Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12375 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7417/2010 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43,

presso lo studio dell’avv. GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 58305/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24.11.08, depositato il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e

per l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte di appello di Roma, con decreto del 4.2.2009, ha accolto la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da F.N. nei confronti del Ministero della Giustizia – non costituito – in relazione all’irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli.

Contro il decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con il quale denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 144 e 291 c.p.c., lamentando che il giudizio di equa riparazione si è svolto nella contumacia dell’Amministrazione perchè il ricorso con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza camerale dinanzi alla Corte di appello è stato notificato al Ministero ma non presso il competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, come disposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 1.

Resiste con controricorso il F., il quale propone ricorso incidentale con il quale chiede la cassazione del decreto impugnato e la decisione nel merito della causa e, in subordine, la cassazione con rinvio nel rispetto della previsione di cui all’art. 354 c.p.c..

1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

2.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato essendo incontestata l’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza direttamente al Ministro intimato.

Peraltro, la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì – secondo quanto disposto dalla citata norma – da nullità (rilevabile d’ufficio), ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., ovvero di sanatoria nel caso in cui l’Amministrazione si costituisca (Sez. 1, Sentenza n. 5212/2008).

A tale rinnovazione dovrà provvedere il giudice del rinvio (Sez. 1, Sentenza n. 13197/2006), non potendo essere accolta la richiesta del resistente di decisione nel merito la quale priverebbe l’Amministrazione di un intero grado di giudizio di merito.

Il ricorso incidentale, peraltro, deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto dalla parte totalmente vittoriosa e senza formulazione di censura alcuna nei confronti del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA