Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12374 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28961/2008 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. RICCARDI Vincenzo,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI

Antonella, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2579/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

27.3.07, depositata il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26 novembre 2007 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da M.F. nei confronti dell’I.N.P.S., e diretta ad ottenere, quale dipendente dell’Azienda Napoletana Mobilità, il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva del periodo ultradecennale di attività lavorativa con esposizione al rischio amianto, ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8.

Il giudice del gravame ha rilevato che dagli atti non era desumibile alcun elemento in ordine all’attività espletata dal M., nè era stata mai specificata la fase di lavorazione cui lo stesso era addetto e la durata giornaliera di esposizione al lamentato rischio.

Inoltre il medesimo giudice ha sottolineato come attraverso la consulenza tecnica di ufficio erano emersi valori di esposizione ben inferiori alla soglia minima di 0,1, fibre per centimetro cubo.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

L’Istituto ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione il ricorrente ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31; dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Dopo aver dedotto che la prima norma denunciata fa riferimento a tutti i lavoratori comunque esposti all’amianto e che il termine esposizione deve essere riferito, in mancanza di qualsiasi limitazione in proposito a tutto l’ambiente di lavoro, richiama il procedimento affidato all’INAIL, e tramite il CONTARP, per l’accertamento dell’esposizione del lavoratore al rischio amianto, sottolineando la difficoltà dell’indagine in caso di mutamento dei luoghi e di dismissioni delle lavorazioni comportanti l’utilizzazione di quel minerale. Sottolinea che in detta ipotesi la consulenza tecnica di ufficio diretta alla verifica del livello di concentrazione delle fibre di amianto deve essere preceduta dall’acquisizione di altri elementi da cui desumere l’esposizione a tale rischio e il superamento della soglia oltre la quale si determina un rischio effettivo per il lavoratore.

L’illustrazione del motivo, come già evidenziato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si conclude con il seguente quesito di diritto: “In presenza di fatti e documentate circostanze che affermano la presenza dell’amianto nell’ambiente di lavoro e le operazioni di bonifica effettuate sulla base dei rilievi mossi da struttura sanitaria pubblica, possono indurre a considerare che un giudizio di ragionevole certezza può essere dato anche in presenza di un elevato grado di probabilità, per cui si può ritenere conclusivamente raggiunta la prova?”.

Nella richiamata relazione si è altresì sottolineato che: a) la censura proposta non investe le specifiche statuizioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancata indicazione delle mansioni cui il ricorrente era addetto, che il giudice del merito ha ritenuto necessarie ai fini della decisione, nè critica in modo adeguato l’accertamento compiuto dal giudice del merito sui valori di concentrazione delle fibre di amianto presso il deposito, limitandosi a generiche deduzioni sulla sufficienza, ai fini del beneficio in questione, del rischio ambientale derivante dalla utilizzazione dell’amianto nelle lavorazioni espletate nell’azienda; b) il quesito di diritto sopra riportato non risponde, per la sua genericità, alla funzione propria quale delineata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, cioè di far comprendere al giudice di legittimità, dalla sua lettura soltanto, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. fra le più recenti, Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

Queste osservazioni del relatore, che sono condivise dal Collegio, non possono essere inficiate dalle deduzioni svolte in memoria dal ricorrente.

Il M., infatti, con riferimento alla statuizione del giudice di merito circa la mancanza del requisito della soglia di esposizione ultradecennale all’amianto richiesta per il riconoscimento del beneficio in questione, rileva in memoria, dopo avere ribadito la presenza dell’amianto nell’ambiente di lavoro, che “sicuramente la percentuale (era stata) superiore a quella prevista ex lege”, così contrapponendo in modo inammissibile una propria valutazione a quella diversa ritenuta dal giudice del merito, sulla base degli accertamenti e del parere del consulente tecnico di ufficio, il quale l’aveva determinata, come riporta in ricorso il medesimo lavoratore, tra 0,4 e 1,2 fibre per litro, “valore ben inferiore alle 0,1 fibre per cm. cubo corrispondenti a 100 fibre per litro”. Ed il richiamo fatto dal ricorrente, per sostenere la sussistenza, nell’intero ambiente di lavoro, di una percentuale di fibre di amianto in misura superiore alla soglia minima di legge, alle consulenze tecniche di ufficio “depositate in cause analoghe proposte dai colleghi del ricorrente, svolgenti le medesime mansioni (espletate) dallo stesso” – le quali neppure in tale occasione sono state specificate -, è inammissibile, perchè dedotto per la prima volta in memoria e perchè assolutamente generico.

Nè il ricorrente ha confutato l’inidoneità del quesito di diritto rilevata nella relazione.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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