Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12374 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. I, 17/05/2017, (ud. 08/11/2016, dep.17/05/2017),  n. 12374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22323-2010 proposto da:

G.G.F. (C.F. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso l’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE CALVI, giusta procura a

margine del ricorso successivo;

– ricorrenti + ricorrente successivo –

contro

TENNIS CLUB CITTA’ DEI MILLE S.C. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso l’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO GRANELLI,

giusta procure a margine del controricorso e controricorso

successivo;

– controricorrente e controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 656/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato PAFUNDI GABRIELE che si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato RIBAUDO SEBASTIANO che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale; inammissibile, in subordine rigetto

del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – M.E., + ALTRI OMESSI

conferimenti, nonchè della successiva dipendente deliberazione del 25 ottobre 2001 con la quale era stata disposta la loro esclusione dalla compagine sociale in conseguenza dell’omissione di detti versamenti ulteriori.

p. 2. – Nel contraddittorio di Tennis Club Città dei Mille S.c.a.r.l., che ha resistito alla domanda, il Tribunale adito l’ha respinta, ritenendo che alcuni degli attori fossero decaduti dall’impugnazione per decorrenza del termine al riguardo applicabile ai sensi dell’art. 2527 c.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, e che le altre impugnazioni fossero infondate, dal momento che l’imposizione dei versamenti ulteriori trovava titolo nello statuto.

3. – Gli attori rimasti soccombenti, eccezion fatta per il deceduto B.F., hanno impugnato la sentenza, ma l’impugnazione è stata respinta con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 29 giugno 2009.

La Corte territoriale ha in breve ritenuto:

-) che una apposita clausola statutaria, quale quella introdotta nello statuto della cooperativa con delibera del 7 maggio 1997, ben poteva contemplare la imposizione di versamenti in denaro, ulteriori rispetto agli iniziali conferimenti, per l’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale;

-) che tale clausola statutaria, in sè lecita, non poteva considerarsi perciò affetta da nullità per impossibilità o illiceità dell’oggetto, con conseguente soggezione alla disciplina dettata dall’art. 2379 c.c., con l’ulteriore conseguenza che la successiva delibera di esclusione dei soci avrebbe dovuto essere impugnate entro il termine di cui all’art. 2527 c.c. nel testo applicabile ratione temporis;

-) che, essendo lecita la previsione statutaria in tema di versamenti ulteriori del socio, con conseguente validità della Delib. 7 maggio 1997, la quale costituiva il presupposto della deliberazione di esclusione dei soci, quest’ultima era stata correttamente fondata sul mancato pagamento contestato agli originari attori;

-) che era inapplicabile il termine di 60 giorni di cui all’art. 2533 c.c. nel testo novellato, dovendosi applicare il principio tempus regit actum.

4. – M.E., + ALTRI OMESSI

Distinto ricorso per analoghi motivi ha proposto F.V..

Il Tennis Club Città dei Mille c.a.r.l. ha resistito con controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – I ricorsi contengono due motivi.

p. 5.1. – Il primo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2345 e 2516 c.c., art. 2525 c.c., comma 3, art. 2527 c.c., comma 1 e art. 2524 c.c. (vecchia formulazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Si sostiene che le disposizioni richiamate in rubrica precluderebbero l’imposizione, nelle società cooperative,dell’obbligo in capo ai soci di corrispondere contributi in danaro ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali.

p. 5.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2345 e 2516 c.c. (vecchia formulazione) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si sostiene che la Corte d’appello, nell’attribuire validità alla previsione di imposizione di prestazioni accessorie purchè previste nello statuto sociale, non avrebbe tenuto conto dei tempi e delle modalità con cui, nel caso di specie, la clausola era stata inserita nello statuto.

Detta clausola, infatti, era inizialmente assente ed era stata introdotta successivamente mediante una delibera, quella del 7 maggio 1997, adottata a maggioranza, conseguentemente nulla, così da travolgere anche la delibera ad essa consequenziale di esclusione del 25 ottobre 2001.

p. 6 – I ricorsi vanno respinti.

p. 6.1. – Il primo motivo è infondato.

La statuizione della Corte d’appello, difatti, è conforme all’insegnamento di questa Corte – condivisa dalla prevalente dottrina, la quale ha evidenziato, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, come la disposizione dell’art. 2345 c.c., diretta a vietare i conferimenti in denaro nelle società per azioni, risultasse incompatibile ex art. 2516 c.c. con la disciplina delle cooperative – al quale si intende qui dare continuità, secondo cui non può di regola essere demandato nè all’assemblea nè tantomeno agli organi della cooperativa il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all’iniziale conferimento, salvo che tale potere non sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell’espletamento dell’attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 18 aprile 1998, n. 3942, sulla scia di Cass. 22 gennaio 1994, n. 654; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157; Cass. 9 maggio 2008, n. 11555, concernente fattispecie successiva alla modificazione della disciplina delle cooperative ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6; Cass. 17 luglio 2008, n. 19719; per l’ammissibilità dell’imposizione di versamenti in denaro ulteriori in forza di apposite clausole statutarie v. pure Cass. 25 settembre 2013, n. 21903, in motivazione).

L’imposizione di prestazioni ulteriori, anche in denaro, è dunque giustificata se fondata, come in questo caso, sullo statuto.

p. 6.2. – Il secondo motivo è infondato.

Nel quadro di applicazione della disciplina del tempo (trattandosi di deliberazioni del 7 maggio 1997 e del 25 ottobre 2001), le prestazioni accessorie, ove non previste originariamente nello statuto, dovevano essere introdotte con delibera assembleare all’unanimità, cosi come all’unanimità potevano essere modificate, sempre che lo statuto non prevedesse diversamente. Ne discende che una eventuale delibera a maggioranza doveva ritenersi non già nulla, bensì impugnabile ex art. 2377 c.c..

Ha difatti stabilito questa Corte che una deliberazione assembleare di società (nel caso, cooperativa), presa a maggioranza assoluta, anzichè alla unanimità come previsto dall’art. 2315 c.c., u.p..

(applicabile anche alle cooperative), essendo tale norma dichiaratamente derogabile, non può ritenersi del tutto inesistente, quasi fosse proveniente da un organo completamente sfornito di ogni potere deliberante: trattasi invece di deliberazione non conforme a legge e, come tale, soggetta alla disciplina speciale contenuta nell’art. 2377 c.c.: per questa disposizione, le deliberazioni invalide, eccettuate quelle nulle per impossibilità o illiceità dell’oggetto (art. 2379 c.c.) non sono soggette alle norme generali sulla nullità del contratto (artt. 1421, 1422 e 1423 c.c.), ma devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro il termine di tre mesi dalla loro data o dalla loro iscrizione nel registro delle imprese. Trattasi dunque di invalidità della Delib., che non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere fatta valere dalla parte entro il detto breve termine di decadenza (Cass. 1 ottobre 1960, n. 2542).

In seguito è stato parimenti ribadito che ai sensi dell’art. 2345 c.c., comma 3, dettato per le societa per azioni, ma applicabile anche alle societa cooperative, in forza dell’espresso rinvio di cui all’art. 2516 c.c., il principio dell’immodificabilità, senza il consenso di tutti i soci, delle prestazioni accessorie a carico dei soci medesimi, è derogabile dall’atto costitutivo. Da ciò consegue che la deliberazione della assemblea di una societa cooperativa, con cui la maggioranza imponga ai soci nuove prestazioni accessorie, ovvero modifichi quelle previste dall’atto costitutivo non è di per sè nulla per impossibilita dell’oggetto, nè inesistente per provenienza da un organo sfornito di potere, ma è soltanto impugnabile, se contraria alla legge od all’atto costitutivo, nei modi e nei termini previsti dall’art. 2377 c.c. (Cass. 7 luglio 1976, n. 2536; Cass. 29 novembre 1978, n. 5643).

Va da sè che, essendo soltanto impugnabile la deliberazione a monte, tale ipotetico profilo di invalidità, non dedotto mediante impugnazione in termini, neppure si riverbera su quella a valle.

p. 6.3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al rimborso, in favore di Tennis Club Città dei Mille S.c.a.r.l., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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