Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12374 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23951-2013 proposto da:

ELETTROSYSTEM ACC SRL UNIPERSONALE, (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

ESPOSITO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/18/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 6/12/2012,

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Roberto Esposito difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Elettrosystem A.C.C. s.r.l. soc. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità della cartella notificata alla contribuente quanto alla sanzione per tardivo versamento di IVA. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il quinto motivo di ricorso, che va esaminato con priorità per ragioni di ordine logico, è manifestamente infondato, alla stregua dei principi affermati più volte da questa Corte a proposito dei requisiti necessari affinchè possa ritenersi esistente un fatto nuovo – cfr. Cass. 11470/2014; Cass. 25756/2014-.

L’oggetto della lite promossa dalla parte contribuente era rappresentato da somme dovute in dipendenza di omessi o carenti versamenti periodici IVA. L’Agenzia ha dedotto che la pretesa nasceva dalla liquidazione di imposte dovute in base alle dichiarazioni dallo stesso presentate. Il giudice di primo grado ritenne che le somme erano state versate “a tempo debito” e l’Agenzia, nel proporre appello ha evidenziato che i versamenti non erano tempestivi in quanto effettuati in una soluzione e non ratealmente come indicato in dichiarazione. Nessuna immutazione dell’oggetto della lite può dunque riscontrarsi nel caso di specie.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. La CTR ha totalmente omesso di pronunziarsi sulle censure, ritualmente esposte come motivi di appello dalla parte contribuente, in ordine all’omessa motivazione della cartella e alla violazione del divieto di ius novorum in appello.

Il secondo il terzo e il quarto motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati, avendo l’Ufficio contestato il mancato versamento dell’IVA secondo quanto dichiarato dalla parte contribuente. Sicchè la prospettazione di una diversità intrinseca fra omesso versamento e tardivo versamento non coglie nel segno, nemmeno potendosi ravvisare l’introduzione di fatti diversi da quelli posti a base della cartella e tanto meno l’indebito esame di essi da parte del giudice di appello.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, disattesi il secondo il terzo e il quarto motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione e il procedimento va rinviato ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, disattesi il secondo, il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Sesta civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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