Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12374 del 11/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 11/05/2021), n.12374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 13951/2012 R.G. proposto da:

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO s.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), con

sede legale in Milano in via San Maurilio n. 13, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Prof. Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto presso il detto

difensore (con studio in Roma, Viale Parioli n. 43);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-Direzione Provinciale di Monza e

Brianza-Ufficio Controlli, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Lombardia n. 145/07/2011, pronunciata il 15 novembre 2011 e

depositata il 28 novembre 2011;

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12 novembre 2020

dal Consigliere Fabio Antezza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Basile

Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avv. (Prof.) Francesco D’Ayala Valva, che

ha insistito nel ricorso;

udito, per il controricorrente l’Avv. Carlo Maria Pisani

(dell’Avvocatura Generale dello Stato), che ha insistito nel

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO s.r.l. ricorre, con tredici motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) avverso la sentenza n. 164/35/2009 emessa dalla CTP di Milano che aveva accolto l’impugnazione di avviso di accertamento IVA 2002 (n. (OMISSIS), notificato nel 2007).

2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, come emerge dagli atti di parte, con l’atto impositivo l’Amministrazione (D.P.R. n. 633 del 1972, ex artt. 19 e 54) recuperò 1.150.000,00 Euro a titolo di IVA indebitamente detratta in relazione alla fattura n. (OMISSIS) (del 20 dicembre 2002) emessa dalla società (OMISSIS) (subappaltatrice) nei confronti della società ricorrente (committente nonchè appaltatrice della Fischer s.p.a.), per un imponibile di Euro 5.750.000,00 ed in riferimento a prestazioni di cui ad un contratto di subappalto ma ritenute fittizie, cioè inerenti operazioni inesistenti.

3. La CTP accolse il ricorso, ritenendo non provato il carattere strumentale della fattura, con statuizione riformata dalla CTR con la sentenza oggetto di attuale impugnazione.

4. La Commissione regionale ritenne provata l’inesistenza dell’operazione sottesa alla fattura, oltre che l’assenza di buona fede in capo alla contribuente, all’esito di un articolato procedimento logico-inferenziale basato su molteplici presunzioni, ritenute, tutte, non solo gravi e precise ma anche tra loro concordanti nel senso di cui innanzi.

Il Giudice d’appello fondò il proprio giudizio sulla mancata esecuzione dell’opera, sulla natura di “cartiera” dell’appaltante Fischer s.p.a. (oggetto anche di procedimento penale), fortemente legata alla subappaltatrice (la società (OMISSIS) poi fallita), oltre che sulla concordanza di ulteriori gravi e precisi “indizi”. Tra essi, in particolare: l’inidoneità aziendale della contribuente appaltatrice-subappaltante (avente quale scopo sociale la produzione di gas tecnici e medicinali) ad eseguire la prestazione di cui all’appalto (fornitura di impianto per la fabbricazione di componenti d’acciaio), per un importo peraltro di 25.000.000,00 di Euro; la mancata predisposizione di strumenti per l’esecuzione dell’affare; il rilevante importo (ritenuto insolitamente alto ed anomalo) della caparra corrisposta alla subappaltatrice (OMISSIS) AG, di cui alla fattura in oggetto (pari a 5.750.000,00 Euro), rispetto al valore del subappalto (pari a 10.000.000,00 di Euro) e la sua repentina trasformazione quale acconto sul prezzo con riferimento a prestazione non eseguita (tanto da perdere la propria funzione di garanzia).

5. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con tredic motivi, sostenuti da memoria, l’A.E. si difende con controricorso (prospettando anche profili di inammissibilità dei motivi) e, disposta all’udienza del 13 febbraio 2020 l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito (in relazione ai motivi nn. 1A e 1B di ricorso), all’odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I motivi 1A e 1B sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con entrambi i detti motivi (sostanzialmente sovrapponibili), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, rispettivamente nn. 4 e 3, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella formulazione delle rubriche quanto nell’articolazione delle censure, si deduce, per la prima volta in sede di legittimità, l’inammissibilità dell’appello, notificato direttamente dall’Amministrazione a mezzo posta, in ragione del mancato deposito di copia di esso presso l’Ufficio di segreteria della CTP (in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 175 del 2014).

2.2. Le censure in esame sono infondate.

Dalla documentazione di cui al fascicolo d’ufficio del merito, conoscibile da questa Corte in quanto giudice del fatto processuale in ragione del dedotto error in procedendo, emerge difatti, come controdedotto dall’A.E., l’avvenuto deposito di copia dell’atto d’appello presso la segreteria della CTP con ivi apposto il relativo timbro in data 9 luglio 2010.

3. I motivi 2A e 2B sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con entrambi i motivi (sostanzialmente sovrapponibili), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, rispettivamente nn. 4 e 3, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella formulazione delle rubriche quanto nell’articolazione delle censure, si deduce, per la prima volta in sede di legittimità, l’inammissibilità dell’appello in ragione della mancata indicazione o, comunque dell’assoluta incertezza dell’appellante, anche con riferimento alla sede ed al legale rappresentante (in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1).

3.2. I motivi in esame sono infondati.

In merito è appena il caso di rilevare che lo stesso contribuente, che comunque si è difeso in appello contro l’A.E. impugnante, nel ricorso per cassazione ed in particolare nella stessa articolazione delle doglianze ha evidenziato che trattasi di appellante indicato nell’atto d’appello. Il contribuente ha difatti precisato (anche a pag. 111) che si tratta di appello redatto su carta intestata recante l’indicazione “Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza-Ufficio Controlli-Area Legale” nonchè sottoscritto in calce dal “Capo Ufficio Controlli”, “su delega del Direttore provinciale Paola Alifuoco”.

4. I motivi 3A e 3B sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

4.1. Con entrambi i motivi (sostanzialmente sovrapponibili), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, rispettivamente nn. 4 e 3, nonostante la tecnica utilizzata tanto nella formulazione delle rubriche quanto nell’articolazione delle censure, si deduce l’inammissibilità dell’appello in ragione della carenza di specificità dei relativi motivi.

4.2. I motivi in esame sono infondati.

Come emerge dalla sentenza di primo grado oltre che evidenziato dalla sentenza impugnata (entrambe trascritte nel ricorso), la CTP ha accolto l’impugnazione dell’atto impositivo non ritenendo gli elementi indiziari tali da fondare una prova ancorchè presuntiva. Tale statuizione è stata sindacata dall’Amministrazione con motivo, specifico, poi accolto dalla CTR che, difatti, ha per converso ritenuto raggiunta la detta prova presuntiva (nei termini sintetizzati al punto 4 della precedente ricostruzione del fatto processuale).

5. I restanti motivi di ricorso (dal n. 4 al n. 10), sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

5.1. Con le doglianze in esame, a tratti ripetitive e variamente relazionate all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 nonostante la tecnica utilizzata tanto nella formulazione delle rubriche quanto nell’articolazione delle censure, si deducono nullità della sentenza per carenza dei “contenuti essenziali dell’atto-sentenza” oltre che per vizi motivazionali sostanzialmente inerenti l’intero iter logico-giuridico.

5.2. I motivi in esame sono infondati, oltre che inammissibili sotto plurimi profili.

5.2.1. Essi difatti mirano a sostituire a quelle della CTR proprie valutazioni di fatto e probatorie, peraltro anche con difetto di specificità (in termini di autosufficienza) facendo riferimento a documentazione meramente richiama ma non tutta trascritta (ancorchè indirettamente) nel ricorso nella parte strettamente di interesse in questa sede per l’apprezzamento delle doglianze (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

5.2.2. Nel merito (cassatorio) è invece appena il caso di rilevare che la CTR, con statuizione peraltro aderente ai paradigmi “dell’atto-sentenza”, ha chiaramente e congruamente esplicitato l’iter-logico giuridico fondante la decisione.

Come già innanzi sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti processuali, difatti, la Commissione regionale ha ritenuto provata l’inesistenza dell’operazione sottesa alla fattura, oltre che l’assenza di buona fede in capo alla contribuente, all’esito di un articolato procedimento logico-inferenziale basato su molteplici presunzioni, ritenute, tutte, all’esito di valutazioni di fatto insindacabili in questa sede, non solo gravi e precise ma anche tra loro concordanti nel senso di cui innanzi.

Il Giudice d’appello ha in particolare fondato il proprio giudizio sulla mancata esecuzione dell’opera, sulla natura di “cartiera” dell’appaltante Fischer s.p.a. (oggetto anche di procedimento penale), fortemente legata alla subappaltatrice (la società (OMISSIS) poi fallita), oltre che sulla concordanza di ulteriori gravi e precisi “indizi”. Tra essi, in particolare: l’inidoneità aziendale della contribuente appaltatrice-subappaltante (avente quale scopo sociale la produzione di gas tecnici e medicinali) ad eseguire la prestazione di cui all’appalto (fornitura di impianto per la fabbricazione di componenti d’acciaio), per un importo peraltro di 25.000.000,00 di Euro; la mancata predisposizione di strumenti per l’esecuzione dell’affare; il rilevante (ritenuto insolitamente alto ed anomalo) della caparra corrisposta alla subappaltatrice (OMISSIS) AG, di cui alla fattura in oggetto (pari a 5.750.000,00 Euro), rispetto al valore del subappalto (pari a 10.000.000,00 di Euro) e la sua repentina trasformazione quale acconto sul prezzo con riferimento a prestazione non eseguita (tanto da perdere la propria funzione di garanzia).

6. In conclusione, il ricorso è rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della sola controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in forza dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 20.000,00,oltre alle spese prenotate a debito.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 20.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2021

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