Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12373 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 20/05/2010), n.12373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28922/2008 proposto da:

CANTIERI DEL MEDITERRANEO SPA in persona del Presidente del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE OCEANO ATLANTICO 37/H, presso lo studio

degli avvocati FESTA Tito e TOMMASO MAIONE, che la rappresentano e

difendono, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO

Luigi, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5983/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

13.7.07, depositata l’1/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cantieri del Mediterraneo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, depositata il 1 agosto 2008, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato il rigetto della domanda avanzata dalla società per il riconoscimento del diritto ad ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 1089 del 1968.

L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, nel quale è articolato il ricorso, critica la sentenza impugnata per avere escluso che la società ricorrente costituiva una azienda nuova rispetto alla preesistente e che aveva apportato un incremento occupazionale.

Prima del suesposto motivo, si deve esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto resistente: a) per la mancanza del requisito richiesto dall’art. 366 cod. proc. civ., della esposizione sommaria dei fatti; b) per l’inadempimento alle prescrizioni imposte dall’art. 366 bis cod. proc. civ., norma introdotta dalle modifiche apportate al processo di cassazione dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e qui da applicare trattandosi di ricorso proposto contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

Tale eccezione è fondata, come già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., che il Collegio condivide.

Riguardo al primo profilo, in effetti il ricorso è privo di qualsiasi accenno ai fatti di causa e alle vicende del processo.

Infatti, la società nella prima pagina del presente ricorso, dopo avere riportato le indicazioni del provvedimento, concernenti il giudice che l’aveva emesso e la data, e dopo avere, quanto al “cenno dei fatti”, limitato l’indicazione all'”oggetto della controversia (che) risulta essere il riconoscimento alla società ricorrente, della natura di nuova azienda ai fini del diritto agli sgravi di cui alla L. n. 1089 del 1968, e successive integrazioni e modificazioni”, “si riporta integralmente a tutto quanto esposto e documentato sia nel ricorso di primo grado che in sede di appello, evidenziando che in entrambe le sentenze prevale una valutazione meramente formale sulla configurabilità del termine nuova azienda rispetto agli elementi sostanziali…” etc..

Tanto però non è sufficiente per ritenere che sia stato soddisfatto il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 3. Detto requisito postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti, ivi compresa la sentenza impugnata (cfr. fra le tante Cass. 28 febbraio 2006 n. 4403, Cass. sez. unite 18 maggio 2006 n. 11653).

Nè l’esposizione dei fatti di causa è desumibile dalla successiva esposizione del motivo.

Sussiste pure l’inadempimento alle prescrizioni dettate dall’art. 366 bis cod. proc. civ., il quale dispone che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), stesso codice, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Invero, nell’unico motivo proposto, che non denuncia alcuna violazione di norme di diritto e sembra indirizzare le censure che svolge, invero in modo piuttosto disarticolato, solo in ordine alla valutazione degli elementi di novità dell’azienda stabiliti dalla legge ai fini dell’invocato beneficio, manca la chiara indicazione del fatto controverso con la successiva sintesi dei rilievi attraverso la quale poter cogliere la fondatezza della censura, così come richiede la giurisprudenza di questa Corte (v. pronuncia delle Sezioni unite 18 giugno 2008 n. 16528).

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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