Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12373 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Nocera Inferiore con ordinanza n. R.G. 2975/2014 del 27/12/2014, nel

procedimento pendente tra:

D.P.F.;

EQUITALIA SUD SPA;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. DEL CORE

Sergio, che chiede che vada dichiarata la competenza del giudice di

pace di Nocera Inferiore;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ai sensi dell’art. 615 c.pc. D.P. F. propose opposizione, davanti al Giudice di pace di Nocera Inferiore, avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo della propria vettura disposto dalla s.p.a. Equitalia Polis in relazione al pagamento di sei cartelle esattoriali, per la somma complessiva di Euro 2.312,98, a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S..

Con l’atto suddetto l’opponente chiese che fosse dichiarata la nullità del preavviso di fermo e di due delle cartelle esattoriali a lei notificate, emesse dal Comune di Roccapiemonte per la somma di Euro 414,81 e dal Comune di Nocera Inferiore per la somma di Euro 140,41, sul rilievo che esse non erano state precedute dalla comunicazione dei verbali di accertamento delle presunte infrazioni al codice della strada e che erano attinenti a crediti in parte prescritti.

Si costituirono in giudizio la società Equitalia ed il Comune di Nocera Inferiore, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nocera Inferiore.

2. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, quel Giudice, con ordinanza del 27 dicembre 2014, ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell’art. 45 c.p.c. e art. 47 c.p.c., comma 4, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza del Giudice di pace.

Ha rilevato il Tribunale che l’opposizione proposta doveva essere qualificata in parte come opposizione agli atti esecutivi, in quanto contestava l’omessa notifica degli atti propedeutici, ed in parte come opposizione all’esecuzione, nella parte in cui l’opponente aveva contestato la prescrizione del diritto fatto valere con le cartelle in questione. In relazione a questa seconda contestazione, da ritenere come opposizione all’esecuzione, la competenza doveva essere radicata presso l’adito Giudice di pace, siccome indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; per cui, trattandosi di competenza per materia, doveva chiedersi d’ufficio il regolamento di competenza.

Nessuna delle parti ha depositato atti difensivi in sede di legittimità. Il P.M. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che venga dichiarata la competenza del Giudice di pace di Nocera Inferiore.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva innanzitutto il Collegio che il presente regolamento d’ufficio – che è, in effetti, un conflitto negativo – è stato tempestivamente proposto, ai sensi ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3.

2. Tanto premesso, il conflitto negativo va risolto, conformemente a quanto richiesto dal Tribunale che ha chiesto il regolamento ed al P.M. presso questa Corte, nel senso del riconoscimento della competenza del Giudice di pace di Ischia.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha più volte affermato che la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo (v. la sentenza 18 luglio 2005, n. 15149, nonchè le ordinanze 23 novembre 2011, n. 24753, 16 ottobre 2014, n. 21914, 18 febbraio 2015, n. 3283, e 8 giugno 2015, n. 11816).

Nel caso di specie, il Tribunale ha chiarito che la proposta opposizione all’esecuzione aveva ad oggetto il mancato pagamento di contravvenzione al codice della strada; la parte, cioè, ha proposto opposizione – analogamente al caso di cui alla citata ordinanza n. 21914 del 2014 di questa Corte – avverso il preavviso di fermo amministrativo, ma non ha inteso contestare quella misura bensì la mancata comunicazione dei verbali di accertamento delle presunte infrazioni al codice della strada e la prescrizione del diritto di credito azionato. L’opponente, quindi, ha contestato il diritto della parte di procedere ad esecuzione forzata prima che la stessa abbia avuto inizio (art. 615 c.p.c., comma 1), ed ha messo in discussione, in realtà, la sanzione amministrativa presupposta e la prescrizione della medesima; dal che deriva la competenza per materia del giudice di pace ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis e del vigente D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Nè assume rilievo, al riguardo, il fatto che l’opposizione sia stata promossa dopo la notificazione del preavviso di fermo amministrativo, atteso che l’impugnazione di quest’ultimo provvedimento ha costituito, in effetti, solo l’occasione per impugnare la stessa pretesa creditoria che il concessionario alla riscossione intende realizzare coattivamente.

3. Il regolamento di competenza va quindi accolto nei sensi in cui è stato proposto dal Tribunale di Napoli, dichiarandosi la competenza del Giudice di pace di Ischia.

Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento proposto d’ufficio e non essendovi stato svolgimento di attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Ischia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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