Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12373 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4700/2010 proposto da:

B.D. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUNIGIANA,6, presso il Dott. D.G.,

rappresentato e difeso dall’avvocato INTILISANO Mario, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 169/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 27.11.08, depositato il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che ha concluso per l’accoglimento dal 1^ al 3^ motivo di

ricorso, inammissibili gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La Corte d’appello di Reggio Calabria, con il decreto impugnato, ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da B.D. in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Pretura di Messina – sez. lavoro – il 5.3.1991 e definito in Cassazione il 16.2.2006 dopo un primo annullamento nel 2000 e la pronuncia del giudice di rinvio del 2002.

La Corte di appello, dichiarato prescritto il diritto all’indennizzo fino al 30.12.1996 (prescrizione decennale), ha liquidato alla parte attrice, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale, per la durata irragionevole determinata (solo per i due giudizi di legittimità) in anni 2, mesi 8 e giorni 12, la somma di Euro 2.698,53 (pari a Euro 1.000,00 per anno di ritardo) oltre interessi legali, condannando il Ministero della Giustizia alle spese del giudizio, compensate in ragione della metà.

Per la cassazione di questo decreto la parte attrice ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso e, tra l’altro, ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso perchè notificato l’8.2.2010 mentre il decreto è stato depositato il 23.12.2008.

1.1.- La presente sentenza è redatta con “motivazione semplificata” ai sensi del provvedimento del Primo Presidente in data 22 marzo 2011.

1.2.- Va preliminarmente evidenziata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la notifica è bensì avvenuta dopo un anno e 48 giorni dal deposito ma il quarantasettesimo giorno (7 febbraio 2010) era festivo (domenica), talchè la notifica avvenuta l’8 febbraio 2010 è da considerare tempestiva ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

2.- Con i motivi di ricorso il ricorrente, in estrema sintesi, denuncia violazione di legge e lamenta: 1) che l’eccezione di prescrizione sia stata accolta dalla Corte di merito benchè proposta tardivamente; 2) e 3) che sia stato erroneamente ritenuto soggetto a prescrizione il diritto all’indennizzo, che, in ogni caso, la prescrizione non potrebbe decorrere per periodi antecedenti al 2001 (data di entrata in vigore della legge Pinto) ovvero prima dell’entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla CEDU; 4) infine, che la Corte di merito abbia violato i criteri CEDU di determinazione del ritardo e di determinazione dell’indennizzo, peraltro negando il “bonus” previsto per le cause di lavoro.

3.- Osserva la Corte che il ricorso è fondato perchè secondo la giurisprudenza di legittimità “la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito applicando i criteri CEDU per la determinazione della durata ragionevole (sei anni per il primo grado, l’appello e il giudizio di cassazione, quindi due anni per il giudizio di rinvio e un altro anno per il giudizio di legittimità).

Talchè, essendosi protratto il processo presupposto per circa quindici anni, il ritardo va determinato in anni sei.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Quanto alla richiesta di “bonus”, va ricordato che “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Pertanto, cassato il decreto impugnato, al ricorrente va riconosciuta la somma di euro 5.2 50,00 con gli interessi dalla domanda.

Le spese processuali dell’intero giudizio – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.250,00 a titolo di indennizzo oltre interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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