Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12371 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Sondrio con ordinanza n. R.G. 1234/2014 del 17/04/2015, depositata il

18/04/2015, nel procedimento pendente tra:

ACCISA SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO;

CIR COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. DEL CORE

Sergio, nel senso che debba essere dichiarata la competenza del

Tribunale di Brescia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. CIR ha affidato in subappalto alla s.p.a. Accisa alcuni lavori di sistemazione ed allargamento della sede stradale sulla (OMISSIS), alla stessa dati in appalto dalla s.p.a. ANAS. In fase di esecuzione dei lavori, tra le parti è stato stipulato un contratto di affitto di azienda in base al quale la società Accisa, oltre ad impegnarsi nel proseguimento dei lavori, si è impegnata a rendersi acquirente del medesimo ramo di azienda una volta che la società CIR fosse stata ammessa al concordato preventivo; la società ANAS ha autorizzato la prosecuzione dei lavori da parte della società Accisa. Successivamente sono insorte tra le parti varie contestazioni in ordine a ritardi nei pagamenti da parte della società CIR e ritardi nei pagamenti dei canoni di affitto da parte della società Accisa.

2. La società CIR ha ottenuto alcuni decreti ingiuntivi dal Tribunale di Ferrara, opposti dalla società Accisa, e davanti a quel Tribunale è stata aperta la procedura di concordato preventivo.

La società Accisa, a sua volta, ha nel presente giudizio convenuto la società CIR davanti al Tribunale di Milano, chiedendo la risoluzione del contratto di affitto di azienda ed il riconoscimento del proprio credito per la somma di Euro 1.248.025,43.

Nel giudizio si è costituita la società CIR, eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per essere competente quello di Ferrara e chiedendo nel merito il rigetto della domanda di risoluzione. Il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Sondrio, luogo dove ha sede l’azienda oggetto di affitto (art. 21 c.p.c.).

3. La società Accisa ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Sondrio il quale, con ordinanza del 18 aprile 2015, dissentendo rispetto alla ricostruzione operata dal Tribunale di Milano, ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza.

Ha osservato il Tribunale di Sondrio che non era esatto quanto affermato dal Tribunale di Milano circa la collocazione dei cantieri oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda della cui risoluzione si discute; ed infatti, pur trovandosi il Comune di Aprica nel circondario del Tribunale di Sondrio, i lavori di scavo e di rivestimento in questione interessavano due gallerie site, rispettivamente, nei territori dei Comuni di (OMISSIS), entrambi facenti parte della Provincia di (OMISSIS). Nè poteva avere alcuna importanza il fatto che la sede legale della società Accisa, con i relativi uffici, fosse a (OMISSIS), perchè il criterio decisivo è quello dell’art. 21 cod. proc. civ., secondo cui il foro è inderogabilmente quello del luogo dov’è posta l’azienda; e, nella specie, tale luogo sarebbe quello dove si trovano i beni strumentali all’esercizio del ramo d’azienda stesso, ossia dove si trova il cantiere stradale.

Ha concluso il Tribunale di Sondrio, quindi, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Brescia.

4. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il presente ricorso il Tribunale di Sondrio, adito in riassunzione dopo che il Tribunale di Milano si era dichiarato incompetente per territorio, solleva d’ufficio il regolamento di competenza ritenendosi, a sua volta, incompetente per il medesimo titolo, essendo competente il Tribunale di Brescia.

2. Ritiene il Collegio che il presente regolamento sia fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, con un orientamento al quale va data oggi continuità, che la competenza per territorio prevista dall’art. 21 c.p.c. nelle cause in materia di affitto di azienda è da ritenere una competenza inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., inderogabilità che trova il proprio fondamento nell’art. 447-bis c.p.c., che sancisce la nullità delle clausole derogative della competenza nelle cause ivi previste (v. le ordinanze 7 marzo 2005, n. 4873, e 4 luglio 2007, n. 15110). La sussistenza di un titolo di competenza per territorio inderogabile rende ammissibile il presente regolamento di competenza d’ufficio (ordinanza 23 luglio 2010, n. 17454), il quale è stato tempestivamente proposto, ai sensi ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3.

Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del giudice competente assume un rilievo decisivo stabilire, ai sensi dell’art. 21 cit., quale sia il luogo dov’è posta, nella specie, l’azienda del cui affitto si discute. Osserva il Collegio che, come correttamente ha posto in luce il Tribunale di Sondrio, dal contratto di subappalto stipulato tra la società CIR e la società Accisa risulta espressamente (art. 1 – oggetto) che i lavori in questione riguardavano la costruzione di due gallerie site nei Comuni di (OMISSIS), entrambi in Provincia di (OMISSIS).

Pertanto, poichè il luogo dov’è posta l’azienda coincide evidentemente con il luogo dove si trovano i relativi cantieri, a nulla rilevando la sede legale della società Accisa subappaltatrice, e poichè i due Comuni appena indicati si trovano entrambi nel circondario del Tribunale di Brescia, deve essere dichiarata la competenza per territorio di quel Tribunale.

3. Il regolamento di competenza va quindi accolto nei sensi in cui è stato proposto dal Tribunale di Sondrio, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Brescia.

Non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento proposto d’ufficio e non essendovi stato svolgimento di attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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