Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12371 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. I, 07/06/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 07/06/2011), n.12371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ((OMISSIS)), in persona del Ministro

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., quale erede di G.R., A.

E., G.L., quali eredi di A.G.,

C.M., C.F.P., C.S., C.

M., quali eredi di I.C., L.F.,

L.S., L.L., quali eredi di Lo.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI

ALDO CUCINELLA, giusta procura speciale alle liti a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

– intimati –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti ai nn. 60369, 60370,

60371, 60372, 60373, 60375, 60376, 60378, 60383/06 VG della CORTE

D’APPELLO di ROMA del 17/11/08, depositato il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro della giustizia, con ricorso del 1 marzo 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo numerosi motivi di censura -, nei confronti di B.M. – quale erede di R. G., deceduto il (OMISSIS) -, di A.E. e G.L. – quali eredi di A.G., deceduto il (OMISSIS) -, di M., F.P., S. e C.M. – quali eredi di I.C., deceduta il (OMISSIS) -, di F., S. e L.L. – quali eredi di Lo.Fe., deceduto il (OMISSIS) -, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 14 gennaio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la inammissibilità o per la reiezione del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascuna parte pro quota, la somma di Euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla data del decreto al saldo, condannandolo altresì al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 200,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari, questi da aumentare per ogni parte oltre la prima e fino al massimo di otto parti oltre la prima del venti per cento, che resistono, con controricorso, nella predetta qualità, B.M., A.E. e G.L., M., F.P., S. e C.M., F., S. e L.L., i quali hanno anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi di censura;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 15.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con distinti ricorsi del 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) i danti causa dei ricorrenti, ex dipendenti del Banco di Napoli, con ricorso del 29 marzo 1996, avevano promosso causa di lavoro dinanzi al Pretore di Napoli per il riconoscimento della perequazione della pensione; b) il Pretore adito aveva deciso la causa con sentenza del 15 giugno 2005;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato, detratti tre anni di ragionevole durata del processo presupposto, ha liquidato a ciascuna parte, jure hereditatis e pro quota, la somma di Euro 6.000,00 per i residui sei anni e tre mesi di irragionevole durata dello stesso processo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, vengono denunciati come illegittimi dal ricorrente principale, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la omessa motivazione o pronuncia sulla eccezione di prescrizione dei diritti azionati; b) il riconoscimento dell’indennizzo a ciascuna parte in misura eccessiva, senza considerare che lo stesso indennizzo poteva essere riconosciuto, jure hereditatis e pro quota, soltanto fino al momento del decesso del dante causa dei ricorrenti;

che, con il ricorso incidentale viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, la violazione dei minimi tariffari forensi nella liquidazione delle spese processuali;

che la censura sub a) è infondata;

che, infatti, i Giudici a guibus, in riferimento evidente anche all’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministro della giustizia, hanno respinto tale eccezione, in quanto contrastante con i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità;

che, comunque, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che, invece, la censura sub b), è fondata;

che, al riguardo, è noto il generale orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di equa riparazione prevista dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, nel caso di decesso di una parte, l’erede ha diritto a conseguire, jure successionis, l’indennizzo maturato dal de cuius per l’eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell’entrata in vigore della citata legge, nonchè, jure proprio, l’indennizzo dovuto in relazione all’ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio, ciò in quanto, anche se la qualificazione ordinamentale negativa del processo, ossia la sua irragionevole durata, è stata già acquisita nel segmento temporale in cui era parte il de cuius e permane anche in relazione alla valutazione della posizione del successore – che subentra, pertanto, in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell’indennizzo da riconoscere dovrà prendersi quale parametro di riferimento proprio la costituzione dell’erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla Convenzione europea e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 si fonda non sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito (cfr, ex plurimis, la sentenza n. 2983 del 2008);

che, in particolare, questa Corte ha anche enunciato il principio, per il quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, jure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 23416 del 2009);

che la Corte romana non ha osservato tali principi, riconoscendo e liquidando l’indennizzo in modo indiscriminato e non considerando, in particolare, la data del decesso dei danti causa dei ricorrenti;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione all’accoglimento di tale censura;

che il ricorso incidentale deve ritenersi assorbito;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, nella specie, costituiscono circostante incontestate tra le parti sia le date dei decessi dei danti causa dei ricorrenti, sia la mancata costituzione nel giudizio presupposto degli stessi ricorrenti, sia la promozione del giudizio di equa riparazione esclusivamente al fine di ottenere l’indennizzo jure hereditatis e pro quota;

che, inoltre – come esattamente affermato dalla Corte romana -, il termine triennale di ragionevole durata del giudizio presupposto è scaduto in data 29 marzo 1999, con la conseguenza che il periodo di irragionevole durata cui rapportare la spettanza e l’entità del diritto all’indennizzo deve essere calcolato dal 30 marzo 1999 alla data del decesso di ciascun dante causa dei ricorrenti, ciò in conformità ai qui ribaditi orientamenti di questa Corte;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, pertanto, ai ricorrenti devono essere riconosciuti jure hereditatis e pro quota, i seguenti indennizzi: a) a M. B. – quale erede di G.R., deceduto il (OMISSIS) – la somma di Euro 750,00 per il periodo dal 30 marzo 1999 al 9 febbraio 2000, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo effettivo; b) a M., F. P., S. e C.M. – quali eredi di C. I., deceduta il (OMISSIS) – la somma di Euro 1.300,00, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo effettivo; c) a F., S. e L.L. -quali eredi di Lo.Fe., deceduto il (OMISSIS) – la somma di Euro 2.250,00, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo effettivo;

che, invece, ad A.E. ed a G.L. -quali eredi di A.G., deceduto il (OMISSIS) -non spetta alcun indennizzo, in quanto il loro dante causa è deceduto ancor prima della decorrenza del termine triennale di ragionevole durata del processo presupposto, con la conseguenza che la domanda di equa riparazione dagli stessi proposta deve essere respinta, sussistendo tuttavia giusti motivi – tenuto conto della sostanziale fondatezza del ricorso incidentale (ancorchè assorbito) – per dichiarare compensate per intero tra i medesimi ed il Ministro della giustizia le spese dell’intero giudizio, di merito e di legittimità;

che, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 25352 del 2008);

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 3.450,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.400,00 (Euro 600,00+Euro 800,00 per gli altri otto ricorrenti) per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosene antistatario;

che, avuto riguardo all’esito finale della lite, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito: a) condanna il Ministro della giustizia a pagare ai ricorrenti, jure hereditatis e pro quota, i seguenti indennizzi: a B.M. la somma di Euro 750,00, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo effettivo; a M., F.P., S. e C.M. la somma di Euro 1.300,00, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo effettivo; a F., S. e L.L. la somma di Euro 2.250,00, oltre gli interessi dalla data della domanda di equa riparazione al saldo effettivo, condannandolo altresì al rimborso delle relative spese processuali che, previa compensazione per la metà, liquida per l’intero in Euro 3.450,00, ivi comprese Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.400,00 per diritti, ed Euro 2.000,00 per onorari;

b) respinge la domanda di equa riparazione proposta da A. E. e da G.L. e dichiara compensate per intero tra le parti le spese processuali relative. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA