Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12370 del 23/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/06/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/06/2020), n.12370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12827/2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI n. 5, presso lo studio dell’avvocato PIERO CESAREI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

n. 46, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO FRASCAROLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7061/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2013 R.G.N. 9894/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di V.G. ed ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti del Comune di San Gregorio da Sassola, volto ad ottenere: l’annullamento delle procedure di valutazione indette negli anni 2004 e 2006 per la progressione economica all’interno dell’area, il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato in posizione B4 dal dicembre 2004 ed in posizione B5 dal gennaio 2006, la conseguente condanna dell’ente municipale al pagamento delle differenze economiche;

2. la Corte territoriale, premesso che il V. era stato inquadrato dal 1 maggio 2003 nella categoria B3, ha rilevato, quanto alla prima progressione, che in effetti aveva errato il Tribunale nel ritenere che il diritto del ricorrente dovesse essere escluso in virtù di una prassi, che poi aveva trovato conferma nell’espressa previsione contenuta nel c.c.n.l. 2006/2009 per il personale del comparto enti locali, secondo cui lo sviluppo professionale presupponeva almeno due anni di permanenza nella posizione economica di provenienza;

3. ha evidenziato al riguardo che di detta prassi non vi era traccia nella documentazione prodotta, dalla quale non si evincevano neppure i criteri seguiti nella valutazione, ma ha aggiunto che la domanda non poteva, comunque, trovare accoglimento, perchè l’appellante non aveva indicato alcun elemento utile a provare la fondatezza della propria pretesa nè aveva precisato su quali basi poggiasse l’asserito diritto alla progressione;

4. quanto alla procedura espletata nell’anno 2006 la Corte territoriale ha rilevato che solo in grado di appello il V., inammissibilmente, aveva dedotto che ai sensi dell’art. 5 del CCNL 31.3.1999 non poteva il Comune utilizzare i medesimi criteri di selezione per il personale appartenente a categorie differenti;

5. ha aggiunto che, in ogni caso, il motivo d’appello non meritava accoglimento, sia perchè l’ente aveva correttamente tenuto conto dei parametri indicati dalle parti collettive per le ipotesi di passaggio all’ultima posizione economica, sia in quanto l’originario ricorrente non aveva dedotto e provato che, escludendo dal calcolo il punteggio attribuito per le voci a suo dire non valutabili, il risultato finale sarebbe stato utile per ottenere la domandata progressione;

6. il giudice d’appello ha sottolineato che l’appellante non aveva effettuato alcuna valutazione comparativa, avendo fatto leva solo sulle sue doti di laboriosità, flessibilità, versatilità e disponibilità e censurato, per questo, la valutazione espressa dal datore di lavoro che, invece, non può essere sindacata in sede giurisdizionale se non in caso di mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non violati nella fattispecie perchè solo a tre dei dodici partecipanti alla selezione era stato attribuito un punteggio superiore;

7. infine la Corte territoriale ha evidenziato che il testimone escusso non aveva confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso a sostegno delle pretese avanzate e, pertanto, infondata era anche la censura mossa alla decisione impugnata relativamente alla valutazione del materiale istruttorio;

8. per la cassazione della sentenza V.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con tempestivo controricorso il Comune di San Gregorio di Sassola.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, V.G. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e si duole della contraddittorietà e dell’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando che il dipendente non avrebbe mai potuto indicare, in relazione alla progressione del 2004, altri elementi utili a provare la fondatezza della propria pretesa, in assenza della previa necessaria predeterminazione dei criteri di selezione da parte della Pubblica Amministrazione;

1.1. il ricorrente ribadisce di essere stato escluso dalla progressione economica, attribuita a tutti i dipendenti in difetto di selezione, per il solo fatto del mancato possesso del requisito biennale e, quindi, la Corte territoriale, una volta ritenuta detta condizione non ostativa, avrebbe dovuto accogliere la domanda o, eventualmente, annullare la procedura;

1.2. rileva, infine, che non poteva il giudice d’appello fare ricadere sul V. le conseguenze della mancata dimostrazione dei criteri di valutazione, perchè, in realtà, quei criteri non erano stati adottati e non si poteva addossare al dipendente l’onere di depositare o di fare acquisire documentazione inesistente;

2. con la seconda censura, ricondotta dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente si duole della “irrazionalità, illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al diniego del riconoscimento del beneficio della progressione economica orizzontale per l’anno 2006” e sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe:

a) posto a suo carico una prova impossibile da fornire perchè egli conosceva solo i punteggi attribuiti ai colleghi, non sufficienti per effettuare una corretta comparazione;

b) errato nella valutazione della prova testimoniale;

c) omesso di provvedere sulla domanda di annullamento della procedura, che andava invece accolta perchè l’ente aveva utilizzato criteri non previsti dalla contrattazione collettiva;

3. la terza critica addebita alla sentenza impugnata la “violazione ed errata applicazione delle norme del c.c.n.l. 31/3/1999” ed imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto inammissibile, ex art. 437 c.p.c., il motivo d’appello inerente la legittimità dei criteri adottati, in quanto la questione era già stata prospettata, nel corso del giudizio di primo grado, all’udienza del 4 dicembre 2008 e nelle note autorizzate depositate il 28 settembre 2009;

3.1. il ricorrente aggiunge che il giudice d’appello ha errato nel ritenere rispettati i criteri indicati dalle parti collettive e precisa che nella specie non potevano essere applicati quelli previsti per il passaggio all’ultima posizione economica, sia perchè l’amministrazione non aveva riconosciuto il livello B4, sia in quanto la posizione economica B3, che presuppone una progressione verticale, costituisce trattamento tabellare iniziale;

4. è fondata l’eccezione di rito formulata dal controricorrente, perchè tutte le censure non superano il preliminare vaglio di ammissibilità;

5. con la recente sentenza n. 34476/2019 le Sezioni Unite di questa Corte hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla modifica dell’art. 360 c.p.c., attuata dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis (la sentenza impugnata risulta depositata il 20 novembre 2013), e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

5.1. quest’ultimo vizio, non riconducibile dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va denunciato ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

5.2. è evidente che nella fattispecie entrambe le censure formulate con i primi due motivi di ricorso esorbitano dai rigorosi limiti fissati dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, perchè: non indicano con chiarezza, nel rispetto degli oneri desumibili dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, il “fatto storico” decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, sollecitano un riesame del merito della controversia, addebitano alla sentenza gravata un vizio motivazionale ormai privo di rilievo e, comunque, insussistente in quanto il giudice d’appello ha dato ampio conto delle ragioni per le quali la domanda doveva essere disattesa, sia pure sulla base di argomenti diversi rispetto a quelli valorizzati dal Tribunale;

6. quanto, poi, all’omesso esame della domanda di annullamento della procedura, va detto che la doglianza doveva essere formulata ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c., perchè l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio o su un motivo d’appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che non può essere fatto valere con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare adeguatamente la decisione;

6.1. solo la denuncia dell’error in procedendo, infatti, consente al giudice di legittimità, in tal caso giudice anche del fatto processuale, di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (in tal senso Cass. 27.10.2014 n. 22759);

6.2. le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della errata formulazione dei motivi, hanno affermato che “nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronunzia da parte della impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni formulate non è necessario che faccia espressa menzione della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento all’art. 112 c.p.c.), purchè nel motivo si faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Va invece dichiarato inammissibile il motivo allorquando, in ordine alla suddetta doglianza, il ricorrente sostenga che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. 24.7.2013 n. 17931);

6.3. il ricorrente, nel lamentare il mancato esame della domanda di annullamento delle procedure indette negli anni 2004 e 2006, oltre a formulare in modo inesatto la rubrica del motivo, non fa cenno alcuno nè alle norme processuali violate nè alla nullità che dalla violazione sarebbe derivata, sicchè le censure devono essere ritenute inammissibili, in continuità con l’orientamento richiamato nel punto che precede;

7. ad analoghe conclusioni si giunge quanto alla terza censura che, nella parte in cui si duole dell’errata dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello inerente la legittimità dei criteri di selezione adottati, oltre a non individuare correttamente l’error in procedendo, è formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

7.1. il requisito imposto dal richiamato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve essere verificato anche nel caso in cui venga denunciata la violazione di norme del codice di rito, in relazione alla quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, perchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità del ricorso, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012);

7.2. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

7.3. il ricorrente si è limitato a trascrivere nel corpo del motivo un minimo stralcio delle deduzioni contenute nel verbale di udienza, senza fare alcun cenno al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e senza fornire indicazioni sull’allocazione, nel fascicolo processuale, degli atti rilevanti;

8. non può essere vagliata la fondatezza della censura inerente l’asserita violazione delle disposizioni dettate dal CCNL 31.3.1999 giacchè, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione che contesti la motivazione, da ritenersi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass. n. 30393/2017 e Cass. S.U. 24469/2013);

9. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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