Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1237 del 22/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1237 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO
notificazione
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente 1
contro
D
LATDDNEDIL srl;
– Intimata
–
avverso la sentenza della °ammissione tributaria regionale
della Lombardia m 122/33/07, depositata il 20 febbraio 200g;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cans. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per la
ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Vélardi, che ha concluso per
l’inarrmissibilità, ed in subordine il rigetto, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data pubblicazione: 22/01/2014
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia che,
rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto dalla srl
Lattonedil can l’impugnazione della cartella esattoriale,
notificata il 14 agosto 2003, avente ad oggetto iscrizione di
sanzioni per ritardato pagamento di imposte per l’anno 1999, ha
confermato l’annullamento dell’atto, per essere intervenuta
diceffibre 2002, n. 2002, dei detti ritardati versamenti in forza
di istanza presentata nel noveMbre 2003.
La contribuente non ha svolto attività difensiva nella
presente sede.
MYTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per cassazione, notificato a mezzo del servizio
postale, è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha
depositato l’avviso di ricevimento, sicché manca la prova
dell’adempimento dell’onere specificamente posto a suo carico.
Can sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, questa Corte
a sezioni unite ha infatti enunciato il seguente principio di
diritto: “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai
sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccanandata con la
quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto campimento delle formalità di cui all’art. 140 cod.
proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione
della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Né consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ.,
ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo canna
della citata disposizione, avvero fino all’adunanza della corte
in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.,
anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai
sensi dell’art. 372, secondo camma, cod. proc. civ.. In caso,
però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed
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definizione agevolata, ai sensi dell’art. 9 bis della legge 27
in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il
ricorso per cassaziane è inammissibile, non essendo consentita
la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazicne della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del
ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in
camera di consiglio può dcmandare di essere rimesso in
termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il
la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amdriistrazicne postale un duplicato dell’avviso
stesso, secondo guanto previsto dall’art. 6, primo canta, della
legge n. 890 del 1982” .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla si dispone in ordine alle spese, in considerazione
del mancato svolgimento di attività da parte dell’intimato.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Rama il 13 giugno 2013.
deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo