Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1237 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 20/01/2011), n.1237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8014/2007 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARESE 23,

presso lo studio dell’avvocato CALABRESE Michele, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AEROPORTI DI ROMA HANDLING S.P.A., AEROPORTI DI ROMA S.P.A., in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo

studio dell’avvocato TERENZIO Enrico Maria, che le rappresenta e

difende, giusta procura ad litem atto notar PAOLO SILVESTRO di Roma

del 22/11/10, rep. 92025;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7071/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2006 R.G.N. 5672/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato CALABRESE MICHELE;

udito l’Avvocato ENRICO MARIA TERENZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato in data 30.5.2000, F.P., premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze dal 2.1.1992 della società “Aeroporti di Roma s.p.a.” con la qualifica di operaio di 6^ livello, esponeva che con lettere del 7 aprile, 9 aprile e 10 aprile 1998 la società gli aveva contestato di essersi rifiutato di operare durante le operazioni di rifornimento di alcuni aeromobili, e con successiva nota del 27 aprile 1998 gli aveva comunicato il recesso immediato in relazione alle contestazioni predette. Assumeva che la condotta della società configurava una manifesta e grave violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro oltrechè una violazione delle normative dettate in materia di sicurezza della circolazione aeroportuale interna, e rilevava altresì la inidoneità dei fatti contestati a giustificare il licenziamento intimatogli; chiedeva pertanto che fosse dichiarata la nullità o illegittimità del provvedimento solutorio con condanna della società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro ed alla corresponsione delle retribuzioni dovutegli.

Il Tribunale adito, disposta la chiamata in giudizio della “Aeroporti di Roma Handling s.p.a.”, quale cessionaria del ramo di azienda relativo alla prestazione dei servizi di assistenza a terra dell’Aeroporto di (OMISSIS), con sentenza in data 4.6 – 12.6.2002 rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24.10 – 9.3.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che il ricorrente, in corso di causa, aveva operato un inammissibile mutamento della causa petendi.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione F. P. con due motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso le società intimate.

Ciascuna delle società predette ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. Interno 30 settembre 1985, art. 2, comma 3.4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – omessa pronuncia.

In particolare il ricorrente osserva che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciare su un capo decisivo del gravame, con il quale esso ricorrente aveva rilevato che, in ragione della propria qualifica di operatore unico aeroportuale e del contenuto del D.M. 30 settembre 1985, era tenuto a rispettare la distanza di sicurezza e quindi a non operare nell’area di rifornimento, in quanto soggetto estraneo alle operazioni di rifornimento ai sensi dell’art. 2, comma 3.4, del predetto decreto ministeriale.

E rileva altresì che la Corte territoriale aveva implicitamente confermato l’errore interpretativo del primo giudice il quale aveva applicato in modo errato ed illogico la normativa regolamentare vigente in materia, dalla quale emergeva chiaramente che la qualifica di addetto alla “assistenza” era limitata al personale deputato al servizio antincendio.

I motivo non è fondato.

Innanzi tutto rileva il Collegio che nessun vizio di omessa pronuncia può nel caso di specie ravvisarsi ove si osservi che la Corte territoriale ha preso in esame la censura ed ha ritenuto l’inammissibilità sul punto del proposto gravame, evidenziando che solo nelle note difensive autorizzate, depositate, nel giudizio di primo grado, prima dell’udienza del 4.6.2002 nella quale la causa era stata discussa e definita, il ricorrente aveva fatto “specifico e reiterato riferimento al D.M. Interno 30 settembre 1985, contenente disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili”, facendo espresso richiamo alla disposizione di cui all’art. 2, comma 3.4 (che prescriveva all’esercente di “curare che nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo si trovi entro l’area di rifornimento … “) e rilevando che esso ricorrente non doveva essere presente durante le operazioni di rifornimento in quanto privo di qualsiasi potere di assistenza e controllo.

Di talchè ha evidenziato la Corte di merito che tali argomentazioni, ribadite ed amplificate nell’atto di appello, alteravano l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della domanda configurando una inammissibile “mutatio libelli”.

Il motivo suddetto si appalesa infondato anche per quel che riguarda l’ulteriore versante della proposta censura, concernente l’erronea implicita conferma da parte della Corte territoriale della non corretta interpretazione della normativa regolamentare operata dal primo giudice, sotto il profilo che il termine “assistenza”, di cui al D.M. 30 settembre 1985, art. 2, comma 3.4, qualificherebbe solo le competenze del servizio antincendio.

Ed invero in proposito deve rilevarsi che, alla stregua del criterio di interpretazione di cui all’art. 12 disp. gen., il quale impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, il contenuto della disposizione predetta si appalesa assolutamente chiaro, siccome confermato dalla lettura complessiva della norma che esclude ogni possibile dubbio interpretativo.

Osserva invero il Collegio che la disposizione di cui all’art. 2, comma 3, del predetto Decreto Ministeriale, detta le norme generali che devono essere osservate durante le operazioni di rifornimento di carburante, prevedendo al comma 3.4 che “l’esercente dell’aeromobile deve curare che nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo, si trovi entro la zona di rifornimento”; in aggiunta a tali norme, il successivo comma 4 prevede che “se durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante i passeggeri rimangono a bordo dell’aeromobile, oltre alle norme generali predette, devono essere osservate anche le seguenti misure:

… 4.3. per l’aeromobile da rifornire deve essere richiesto il servizio di assistenza antincendi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che vi provvede con proprio mezzo antincendio … 4.8. il rifornimento non può in alcun caso iniziare prima dell’arrivo del mezzo antincendio del servizio di assistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Appare pertanto di tutta evidenza che il riferimento operato dal predetto comma 4 all’assistenza dei vigili del fuoco concerne esclusivamente l’ipotesi in cui il rifornimento venga operato con i passeggeri a bordo; mentre non conducente si appalesa il richiamo, parimenti operato dai ricorrente, al comma 7.3, del detto decreto, atteso che il predetto comma 7 si riferisce agli “aeroporti non compresi nella tabella A della L. 23 dicembre 1980, n. 930, e nei quali il servizio antincendi non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Ne caso in esame il senso letterale delle parole è pertanto sufficientemente chiaro; e la lettura complessiva della norma lo chiarisce ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. Ciò conferma la correttezza dell’interpretazione fornita dai giudici di merito, atteso che il termine “assistenza” di cui all’art. 2, comma 3.4, si riferisce, in via generale, a tutte quelle attività collaterali alle operazioni di volo, mentre l’assistenza operata dai vigili del fuoco concerne solo l’ulteriore ipotesi che il rifornimento sia operato con i passeggeri a bordo.

Neanche sotto questo profilo il suddetto motivo può trovare accoglimento.

Col secondo motivo di ricorso il lavoratore lamenta insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che nell’atto introduttivo era stata dedotta solo una generica situazione di pericolo, mentre nel corso del giudizio si era operato un mutamento della causa petendi con conseguente introduzione di una domanda nuova.

Osserva che per contro, con il ricorso introduttivo, erano stati specificati i fatti materiali ed indicate tempestivamente le fonti, in base alle quali la condotta posta in essere appariva legittima; e l’omessa valutazione di tali fonti da parte del giudice di appello rendeva viziata, da una obiettiva deficienza, la motivazione della sentenza, essendo venuta meno la verifica della legittimità del licenziamento intimato al ricorrente.

Il motivo non è fondato.

Devesi in proposito evidenziare che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello (o comunque in corso di causa), allorchè si introducono elementi nuovi o quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell’atto introduttivo, vengono successivamente integrati con nuove circostanze, atteso che in tal modo non viene in rilievo solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma si introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine che altera l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, con conseguente violazione della lealtà del contraddittorio ma soprattutto del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. sez. lav., 23.3.2006 n. 6431; Cass. sez. lav., 20.10.2005 n. 20265).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente rilevato che il ricorrente, dopo aver nell’atto introduttivo dedotto “una manifesta e grave violazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di attuazione della direttiva CEE in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, oltrechè una violazione delle normative dettate in materia di sicurezza della circolazione aeroportuale interna”, aveva successivamente, nelle note depositate prima dell’udienza del 4.6.2002 e quindi nell’atto di appello, rilevato la violazione del D.M. 30 settembre 1985, che faceva divieto agli estranei di trovarsi entro l’area di rifornimento, nonchè la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 3, 4, 5, 12, 13 e 14, in tema di sicurezza (facendo esplicito riferimento alla norma che vieta di usare durante le operazioni di rifornimento utensili funzionanti elettricamente ed a quella che obbliga il personale addetto al rifornimento ad indossare indumenti che non provochino scintille).

Posto pertanto che – per come detto – si ha mutamento della causa petendi della domanda originaria non solo allorchè esso involga una trasformazione obiettiva della domanda stessa ma anche quando determini solo un ampliamento del tema di indagine, osserva il Collegio che siffatta evenienza si è verificata nella fattispecie in esame, avendo il ricorrente, in corso di causa, dedotto, a sostegno del rifiuto opposto a prestare la propria attività durante le operazioni di rifornimento, oltre alla generica affermazione di violazione della normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori e della circolazione aeroportuale interna, le ulteriori specifiche circostanze costituite dalla peculiarità delle mansioni svolte che esulavano da quelle di “assistenza” e non ne consentivano la presenza nel luogo dove avveniva il rifornimento, e dalla situazione di pericolo derivante dall’uso da parte dello stesso di attrezzature elettriche nonchè dalla mancata fornitura di materiale antiscintille.

Neanche tale motivo può pertanto trovare accoglimento, avendo in tal modo il ricorrente operato un inammissibile ampliamento del tema di indagine.

Il proposto gravame va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 44,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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