Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1237 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13229/2016 proposto da:

C.N., C.G., M.G.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 40,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO SEMINARIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI ZAGARESE giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale nel ricorso iscritto

al n. R.G. 20488/2013 della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

A.C., P.V., quale procuratore speciale di

CA.GI., CA.EM., CA.GU., CA.ET.,

CA.CO., CA.LU. e CA.VI.,

L.G.A., quale procuratore speciale di CA.MA. e

CA.CA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5954/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

emessa il 14/12/2015 e depositata il 25/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c..

“1. C.N., C.G. e M.G.V. hanno richiesto la correzione – ex artt. 287 e 391 bis c.p.c. – della sentenza n. 5954/2016 emessa – nel procedimento n. 20488/2013 – in data 14.12.2015 e pubblicata il 25.3.2016, assumendo che la stessa è affetta dai seguenti errori materiali:

“1) erronea indicazione dei sigg.ri Ca.Ca. e Ca.Ma. – a mezzo del loro procuratore L. – quali eredi del sig. Ca.Co. (cfr. pag. 19);

2) erronea indicazione del ricorso proposto dal P.V. nella veste di procuratore come ricorso incidentale (cfr. pag. 20);

3) erronea indicazione tra i soggetti nei confronti dei quali il P. agisce in qualità di procuratore anche di Li.Gi. (cfr. pagg. 10 e 20);

4) mancata espressa menzione tra i soggetti tenuti alla refusione delle spese in favore dei congiunti C. – M., nel dispositivo, anche dei sigg.ri Ca.Ca. e Ca.Ma. a mezzo del loro procuratore, L.G.A., nonostante il rigetto del relativo ricorso incidentale e statuizione sulle spese secondo la soccombenza (cfr. pagg. 20 e 21 sentenza, segnatamente punto 11 della parte motiva e dispositivo”.

2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. Il ricorso è infondato in relazione all’errore dedotto sub 2), atteso che il ricorso proposto dal P., proposto in via principale ma successivo a quello dell’ A., doveva considerarsi convertito in incidentale (cfr., ex multis. Cass. n. 5695/2015: “il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi”).

4. Il ricorso è invece fondato – e merita accoglimento – in relazione agli altri errori denunciati.

4.1. Quanto all’errore dedotto sub 1), risulta effettivamente erronea e frutto di error calami l’indicazione di ” Ca.Co.” che compare a pag. 19, rigo 5 della sentenza, atteso che sia dall’intestazione della sentenza (pag. 3) che dalla narrativa (a pag. 10) emerge chiaramente che Ca.Ca. e Ma. hanno agito in qualità di eredi del fratello Ca.Ca. (e non Co.).

4.2. Egualmente frutto di error calami risulta l’indicazione di Li.Gi. fra i soggetti rappresentati da P.V., giacchè – per quanto emerge dall’intestazione della sentenza – il Li. è stato uno dei due difensori del P. nel giudizio di cassazione.

4.3. Va considerata frutto di mera omissione materiale emendabile a mezzo della richiesta correzione (cfr. Cass. n. 16959/2014: “la procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all’omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l’omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell’estensore”)- la mancata indicazione, nel dispositivo (penultimo periodo, a pag. 21), di Ca.Ca. e Ma. rappresentati da L.G.A., fra le parti tenute al pagamento delle spese processuali in favore di C.N., C.G. e M.G.V..

La sentenza è, infatti, univoca nell’indicare (al punto 11 della motivazione) che “le spese di lite seguono la soccombenza” ed è altrettanto indubbio che Ca.Ca. e Ma. sono risultati soccombenti nei confronti dei C. – M..

Quanto all’importo, la sentenza non offre alcuna indicazione per quantificarlo in misura diversa da quella posta a carico degli altri soccombenti.

5. Si propone pertanto che vengano disposte le seguenti correzioni della sentenza:

– a pag. 19, rigo 5: in luogo di ” Ca.Co.”, deve leggersi ” Ca.Ca.”;

– a pag. 10, rigo 13, e a pag. 20, ultimo rigo, deve intendersi soppressa l’indicazione di ” Li.Gi.”;

– a pag. 21, il secondo periodo del dispositivo deve intendersi integrato – al rigo 5 – con l’espressione “e L.G.A., in qualità di procuratore di Ca.Ca. e Ma.”.

6. Attesa la natura del procedimento, non dovrà provvedersi in punto di spese di lite (cfr. Cass. 21213/2013)”.

A seguito della discussione svolta in Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione.

Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui sopra.

PQM

la Corte corregge la sentenza n. 5924/2016 emessa da questa Corte il 14.12.2015 e depositata il 25.3.2016, disponendo che:

– a pag. 19, rigo 5, in luogo di ” Ca.Co.”, deve leggersi ” Ca.Ca.”;

– a pag. 10, rigo 13, e a pag. 20, ultimo rigo, deve intendersi soppressa l’indicazione di ” Li.Gi.”;

– a pag. 21, il secondo periodo del dispositivo deve intendersi integrato – al rigo 5 – con l’espressione “e L.G.A., in qualità di procuratore di Ca.Ca. e Ma.”.

Nulla per spese.

Manda alla Cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale della sentenza corretta.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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