Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12369 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE del SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL in persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato SCHIANO ANGELO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COLUCCIA LUIGI,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 780/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

16.4.08, depositata il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO FILIPPO;

udito per la ricorrente gli Avvocati Angelo Schiano e Luciano Ancora

che si riportano agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza qui impugnata, rigettando il gravame proposto dalle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. succeduta alla Gestione Commissariale Governativa Ferrovie del Sud Est, avverso la sentenza del tribunale della stessa sede, nei confronti di C.R., cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1998, ha confermato l’accoglimento della domanda del lavoratore avente ad oggetto il pagamento di differenze del trattamento di fine servizio, per omesso computo di alcune voci retributive.

La Corte territoriale, affermata la propria giurisdizione in considerazione della data di cessazione del rapporto, ha ritenuto fondata la domanda di computo di dette voci nell’indennita’ di buonuscita (calcolata al 31 maggio 1982) e nel trattamento di fine rapporto, atteso il loro carattere retributivo fisso e continuativo, ai sensi dell’art. 2121 c.c., nel testo anteriore alla L. n. 297 del 1982. Ha inoltre rilevato che la continuita’ della erogazione degli emolumenti in questione era provata dai prospetti paga esibiti e che la natura retributiva dell’indennita’ di trasferta, diaria e diaria ridotta era confermata dalla finalita’ di compensare una prestazione effettuata con modalita’ comportanti un disagio psico – fisico e materiale aggiuntivo.

La Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi, corredati da pertinente quesito, ed illustrati da memoria.

La parte intimata ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso e’ contestata la giurisdizione del giudice ordinario osservandosi che la questione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori alla data del 31 maggio 1982, va collocata in una data anteriore al 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, data la natura pubblicistica del rapporto di lavoro.

Il motivo e’ manifestamente infondato alla luce del costante orientamento giurisprudenziale sull’argomento (Cass. Sezioni unite 12863/2005; 10183/2006; 26096/2007; 17789/2008).

Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza impugnata di avere dapprima affermato che a partire dal 30 giugno 1998 il calcolo del TFR deve essere compiuto secondo la disciplina di diritto privato, non applicabile dell’indennita’ maturata nel periodo anteriore in cui vigeva la disciplina pubblicistica, e poi sostenuto che si deve procedere al calcolo del TFR sin dall’inizio del rapporto, cosi’ attribuendo efficacia retroattiva al D.Lgs. n. 80 del 1998, con violazione dell’art. 11 preleggi.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Infatti la sentenza ha affermato che il calcolo della buonuscita degli autoferrotranvieri alla data del 31 maggio 1982 e’ regolato dagli artt. 2120 e 2121 c.c. vecchio testo, mentre il TFR spettante a partire dal 1 giugno 1982 va computato secondo il nuovo testo dell’art. 2120 c.c.. Si tratta di un giudizio giuridicamente corretto, conforme alla giurisprudenza di questa corte in materia (5935 /1996; 8559 /l 999; 26096/ 2007 cit).

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la disciplina dell’indennita’ di buonuscita e’ regolata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, il cui art. 1 rinvia alla contrattazione collettiva,nella specie costituita dal C.C.N.L. 23 luglio 1976, il cui art. 24 esclude dal calcolo della buonuscita il lavoro straordinario e le varie indennita’ di trasferta, di diaria e diaria parziale. L’esclusione dell’indennita’ di presenza e’ sancita dall’art. 4 dell’accordo nazionale 21 maggio 1981. Peraltro – prosegue la societa’ – la stessa L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6 fa salva la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici; ed e’ da escludere la nullita’ delle clausole dei contratti collettivi anteriori alla L. n. 297 del 1982 che derogano al principio di onnicomprensivita’. La ricorrente sostiene inoltre che la L. n. 297 del 1982 sul TFR non si applica agli autoferrotranvieri; che le voci in questione (lavoro straordinario, indennita’ di trasferta, diaria intera, diaria ridotta, indennita’ di presenza) non rientrano nella retribuzione normale fissata all’art. 24 del ccnl 23 luglio 1976; che si tratta di voci saltuarie e variabili e pertanto da non computare.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Le censure in esso contenute si pongono infatti in contrasto con consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di buonuscita degli autoferrotranvieri. (Cass. 5595/1994; 2391/1995; 4872/1995;

5935/1996; 5624/2000; 26096/207 cit.; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. 9120/1995; 5935/1996 cit;

8559/1999; 12863/2005 cit; 10183/2006 cit.; 26.096/2007 cit).

Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure del ricorrente si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuita’ della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili, che rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo.

Sull’indennita’ di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuita’, sicche’ era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennita’ di presenza. Infine le critiche concernenti l’indennita’ mensile di L. 30.000, L. 570 e L. 500 giornaliere attengono questioni nuove delle quali non si trova traccia nella sentenza impugnata.

Il ricorso deve quindi considerarsi manifestamente infondato e le considerazioni svolte in memoria, centrate essenzialmente sulla presenza di un recente orientamento del giudice amministrativo favorevole alla societa’ ricorrente, non possono determinare una diversa conclusione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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