Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12369 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12897-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M. C.F. (OMISSIS), D.V.L. C.F. (OMISSIS),

V.A.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO FELICE

PERONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 154/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2011 r.g.n. 189/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato LELIO MARITATO per delega verbale Avvocato MAURO

RICCI;

udito l’Avvocato GABRIELE MANETTI per delega Avvocato PAOLO PANNELLA.

Fatto

Con sentenza depositata il 15.12.2010, la Corte d’appello di Milano confermava la statuizione di primo grado che aveva accolto la domanda di R.M., D.V.L., V.A.I. e M.S. di aver corrisposta la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e il relativo supplemento sulla base dei contributi versati anteriormente alla maturazione della pensione presso la Gestione speciale dei lavoratori autonomi.

Ricorre contro tale pronuncia l’INPS, articolando un unico motivo di censura. R.M., D.V.L. e V.A.I. resistono con controricorso. M.S. è rimasto intimato.

Diritto

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 7 per avere la Corte territoriale ritenuto, sulla scorta di vari pronunciamenti si questa Corte di legittimità, che la disposizione cit., nel prevedere al comma 4 che la liquidazione di pensioni supplementari e di supplementi di cui al D.P.R. n. 488 del 1968, art. 19 sulla base di contributi versati o accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria successivamente alla data di decorrenza della pensione, “non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento”, si applicasse soltanto qualora la contribuzione versata presso la Gestione speciale dei lavoratori autonomi fosse successiva alla data di decorrenza del trattamento pensionistico e non anche quando, come nei casi per cui è causa, essa risalisse ad un momento anteriore.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui la L. n. 155 del 1981, art. 7, comma 6, a norma del quale le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 “si applicano anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi”, si riferisce solo alla ordinaria tipologia di supplementi regolati dai commi precedenti, cioè a quelli per attività svolta successivamente alla liquidazione della pensione, sussistendo invece sia ragioni letterali relative alla concatenazione dei vari commi dell’art. 7 cit., sia ragioni logico-sistematiche relative alla particolare natura e funzione dei supplementi previsti nell’ambito degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi che inducono ad escludere che la disposizione in questione si riferisca anche a contributi versati anteriormente alla liquidazione della pensione (così in particolare Cass. n. 13604 del 2001).

Più in particolare, si è osservato che, poichè la ragione della dilazione della usufruibilità delle contribuzioni versate nelle gestioni speciali prima del pensionamento nel regime ordinario risiede anche nella diversità dell’età pensionabile nei due regimi pensionistici, non hanno ragione di, operare, per i relativi supplementi, le diverse ragioni che giustificano la disciplina della decorrenza degli ordinari supplementi, nè sotto il profilo dell’esigenza di non consentire il troppo frequente ricorso ad operazioni di liquidazione, nè sotto l’eventuale profilo di una attenuazione, per ragione di solidarietà sociale, dei benefici che possono essere tratti dal cumulo tra pensione e retribuzione (in termini v. ancora Cass. n. 13604 del 2001, cit.).

Considerato che tale orientamento risulta confermato da successive pronunce di questa Corte (v. in specie Cass. nn. 28738 del 2011, 10037 del 2012, 1475 del 2013), con le quali si è ribadito il principio in forza del quale la L. n. 155 del 1981, art. 7, comma 6, si riferisce solo ai supplementi da liquidare in base a contribuzioni relative a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, reputa il Collegio di dovervi dare continuità anche nella presente circostanza, risultando le obiezioni proposte dall’Istituto con l’odierno ricorso già esaustivamente affrontate nei precedenti dianzi richiamati.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti controricorrenti, disponendosene la distrazione in favore dell’Avv. Ferdinando Perone, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, distratte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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