Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12369 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12369
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINZA
sul ricorso 2807-2015 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO
95, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FARAON, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA FARAON, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
NISSAN ITALIA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5753/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
18/07/2014, depositata il 19/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato LUCIANO FARAON, difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’ stata depositata la seguente relazione.
“1. S.A. convenne in giudizio, davanti al Tribule di Roma, la Nissan Italia s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al cattivo funziomento del sistema frente ABS della vettura Nissan (OMISSIS) da lui acquistata, a causa del quale, a suo dire, egli aveva perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo un tratto autostradale.
Si costituì in giudizio la società Nissan, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribule rigettò la domanda, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Roma che dichiarò la società Nissan priva di legittimazione passiva.
Impugta la sentenza di secondo grado, la Corte di cassazione cassò la decisione d’appello, rinviando alla medesima Corte territoriale.
2. Riassunto il giudizio dallo S. in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 19 settembre 2014, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e compensando le spese del giudizio di appello, del precedente giudizio di appello e di quello di legittimità.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre S.A. con atto affidato a due motivi.
La Nissan Italia s.r.l. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destito ad essere rigettato.
5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e dell’art. 115 c.p.c., oltre a nullità del procedimento; con il secondo, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
5.1. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono, quando non immissibili, comunque privi di fondamento.
Il primo motivo, formulato peraltro in modo non rispettoso dei criteri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), insiste sul fatto che la sussistenza di un vizio nel sistema ABS doveva ritenersi provata per mancata contestazione da parte della società Nissan. Non considera, però, che il testo attuale dell’art. 115 c.p.c. non era certamente quello vigente quando fu celebrato il giudizio di primo grado; come non considera – circostanza decisiva – che la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrato che l’incidente fu dovuto al cattivo funziomento dell’impianto frente, poichè lo stesso c.t.u., nell’impossibilità di visiore il mezzo incidentato, aveva formulato cinque diverse ipotesi, avvalorandone u come probabile. Pertanto, anche ammettendo l’esistenza del vizio della vettura, ciò non sarebbe sufficiente a superare la motivazione del giudice di merito che, con accertamento di fatto, ha escluso che sia stata fornita la prova del nesso di causalità tra vizio e incidente.
Il secondo motivo, anch’esso formulato in modo non rispettoso dei criteri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), richiama l’esistenza di altri precedenti giudiziari che avrebbero accertato l’esistenza di vizi costruttivi di vetture identiche a quella di proprietà dello S.; ciò, però, a parte l’evidente immissibilità della censura attesa la vaghezza dei richiami, non vale a superare la ratio decidendi della Corte d’appello.
Il ricorso, in definitiva, tende in modo palese ad ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha depositato u memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, rilevando che le osservazioni contenute nella memoria non modificano in alcun modo i termini della causa e sollecitano questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito. Nè è ipotizzabile alcu violazione del giudicato, trattandosi di generici riferimenti a cause aloghe svolte da parte di soggetti diversi nei confronti della società Nissan, mentre i vizi costruttivi di un veicolo devono essere accertati, evidentemente, in relazione alla singola vettura oggetto di ogni giudizio.
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della società intimata.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016