Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12369 del 07/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2 93 9/2 009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2/4/09, depositata il 12/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 3 giugno 2010, la società Poste Italiane ha chiesto, con un unico motivo, la cassazione della sentenza non definitiva depositata il 12 giugno 2009, con la quale la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro originariamente a termine intercorso tra la società e V.V. relativamente al periodo 25 luglio-30 settembre 2000, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. del 1994 “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre “, che il lavoratore aveva impugnando sostenendo la nullità del termine.

Il motivo attiene alla violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, dell’art. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso che il rapporto di lavoro fra le parti si fosse comunque estinto per implicito mutuo consenso, così venendo meno l’interesse ad agire della parte o- riginariamente ricorrente, che solo nel maggio 2004 avrebbe impugnato la legittimità del termine.

L’intimato non si è costituito in questo giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg. con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.

Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di consiglio.

A norma del terzo comma dell’art. 360 c.p.c., nel testo risultante dalla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 “Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire neppure parzialmente il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorchè sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente il giudizio”.

Nel caso in esame, trattandosi di sentenza che, rigettando una eccezione della parte convenuta appellata, non ha definito il giudizio, neppure con riguardo ad una o ad alcune delle domande, il ricorso per cassazione, a differenza di quanto previsto per le sentenze di cui all’art. 278 c.p.c. e per quelle che definiscono anche solo parzialmente il giudizio (cfr. il combinato disposto degli artt. 360 e 361 c.p.c.), è inammissibile.

Concludendo, si chiede che il Presidente della sezione voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio”.

E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, dichiarando pertanto inammissibile il ricorso. Nulla per le spese dell’intimato, non costituitosi nel presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011

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