Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12368 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21-2015 proposto da:

D.M., DU.MA., D.S., C.

O., tutti in proprio e quali eredi, prossimi congiunti, del

Sig. D.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO

DEGLI UBALDI 71, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

BERTUCCI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA, – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P. MATTEEUCCI 41,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIUSEPPE PITITTO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5800/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. Ma., M., D.S. e C.O., in proprio e nella qualità di eredi del defunto D.D., convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, l’ANAS s.p.a., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, avvenuto sul (OMISSIS), nel quale il loro congiunto aveva perso la vita.

A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, che la cuspide del giuard-rail contro cui era finita l’auto condotta dalla vittima era collocata in modo insidioso, in quanto sporgente verso l’interno della corsia di emergenza.

Si costituì in giudizio l’ANAS, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, affermata la responsabilità della società convenuta nella misura del 30 per cento, accolse in parte la domanda e condannò l’ANAS al risarcimento dei danni in favore di ciascuno degli attori, oltre interessi e con il carico della metà delle spese di lite.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello principale da parte dell’ANAS s.p.a. e appello incidentale da parte dei familiari della vittima.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29 ottobre 2013, in riforma di quella di primo grado, ha rigettato integralmente la domanda proposta dagli originari attori e li ha condannati al pagamento di un terzo delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto al resto.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono Ma., M., D.S. e C.O., con unico atto affidato a due motivi. Resiste l’ANAS s.p.a. con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso lamenta erronea valutazione delle istanze istruttorie ed erronea e contraddittoria motivazione sulla prova del nesso di causalità; il secondo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c..

5.1. Il primo motivo è inammissibile.

Esso, infatti, prospettato secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non più applicabile nella fattispecie ratione temporis, è inammissibile alla luce dei criteri di cui alla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, poichè ha ad oggetto elementi di prova che il Tribunale ha comunque positivamente valutato; e si risolve nell’indebito tentativo di ottenere in questa sede una nuova valutazione del merito.

5.2. Il secondo motivo è infondato.

La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, e 30 giugno 2015, n. 13421).

La giurisprudenza ha altresì affermato che l’applicazione delle regole di cui all’art. 2051 c.c. presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sè statica e inerte, il danneggiato è tenuto a dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660).

Nel caso specifico la Corte d’appello ha fatto buon governo di tali principi ed ha ricostruito la dinamica dell’incidente evidenziando che lo stesso era da ricondurre, in termini di efficienza causale, all’esclusiva responsabilità della vittima, la quale aveva perso il controllo del veicolo finendo contro il margine destro della strada, oltrepassando la barriera di cemento e urtando contro il guard-rail.

Ha aggiunto la Corte di merito che doveva ritenersi escluso, nel caso in esame, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento e che la colpa dell’incidente, da attribuire in via esclusiva al defunto D., era tale da integrare comunque, ai fini dell’art. 2051 c.c., gli estremi del caso fortuito. Non è invocabile, quindi, alcuna violazione di legge.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione, peraltro, degli esiti alterni dei due giudizi di merito, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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