Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12368 del 10/05/2021

Cassazione civile sez. II, 10/05/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 10/05/2021), n.12368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26423-2019 proposto da:

B.I., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANBATTISTA

SCORDAMAGLIA, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 358/2019 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 20/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/1/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che B.I., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

B.I., con ricorso notificato il 19/9/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha emesso alcun provvedimento circa l’istanza di rimessione in istruttoria e i nuovi documenti prodotti.

1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente ritenendo che le dichiarazioni rese dallo stesso erano generiche e contraddittorie, senza, tuttavia, valutare le numerose circostanze riferite e lo sforzo con cui il richiedente si era adoperato per completare l’istruttoria della propria domanda.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza considerare che il richiedente, in conseguenza della falsa accusa di omicidio, era stato condannato ai lavori forzati con la connessa possibilità di subire, in caso rimpatrio, trattamenti inumani e degradanti.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza considerare che, come già dedotto nell’atto d’appello, emerge dalle fonti internazionali come la regione di provenienza del richiedente, e cioè la Casamance, è caratterizzata da una situazione di conflitto e di violenza generalizzata.

1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza, però, considerare il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia e la condizione di vulnerabilità personale in cui si verrebbe a trovare ove fosse nuovamente immesso, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale, come quello del suo Paese d’origine, idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali.

2.1. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

2.2. Intanto, in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c) medesimo decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020).

2.3. Ciò premesso, ed escluso quindi ogni rilievo impeditivo alla carenza di veridicità delle dichiarazioni rese dallo stesso che la corte d’appello ha (incontestatamente e, pertanto, definitivamente) accertato (v. la sentenza, p. 6), rileva la Corte che: – il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019); – la sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020), indicando, però, la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.5. La decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti.

La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che in (OMISSIS) non esiste una situazione di conflitto armato interno limitandosi a fare, sul punto, rifermento, per ciò che riguarda la regione della (OMISSIS), alle informazioni disponibili sul sito (OMISSIS), vale a dire ad una fonte che, per quanto autorevole, non è, tuttavia – al pari dell’altra cui ha fatto riferimento (e cioè il sito (OMISSIS)) riconducibile a quelle previste dall’art. 8, comma 3, cit..

In effetti, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che (se non già reperibili in atti nel fascicolo della Commissione territoriale) la Commissione Nazionale sul diritto d’asilo, sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO o del Ministero degli esteri, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 cit., fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Ora, l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 cit. non ha carattere esclusivo, ben potendo le informazioni sulle condizioni del Paese estero essere tratte da concorrenti canali di informazione, anche via web, quali ad esempio i siti delle principali organizzazioni non governative attive nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale (quali ad esempio Amnesty International e Medici Senza Frontiere), che spesso contengono informazioni dettagliate e aggiornate (cfr. Cass. n. 13449 del 2019), ma non può essere di certo sufficiente, senza neanche aver dato conto dell’attivazione dei canali informativi previsti dalla legge, il riferimento a dati desunti da una fonte, come il sito web “(OMISSIS)”, riguardante categorie di soggetti, come i turisti, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale (cfr. Cass. n. 16202 del 2012, la quale ha cassato la decisione della Corte di appello, che aveva ritenuto inverosimili le dichiarazioni di un cittadino del Togo sul rischio di persecuzione nel paese d’origine, facendo esclusivo riferimento, tra l’altro, alle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all’informazione turistica).

Tale fonte, invero, pur essendo espressione dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assolve compiti (assistere gli italiani e tutelarne gli interessi in situazioni di crisi all’estero) diversi da quelli indicati dalla norma anzi detta e, dunque, come questa Corte ha avuto modo di osservare (Cass. n. 8819 del 2020), non collegabili al dovere di cooperazione istruttoria che vige in materia, volto ad acquisire COI (Country of Origin Information) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò specificamente preposti.

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla corte d’appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2021

 

 

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