Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12368 del 09/05/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/05/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 09/05/2019), n.12368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24376/2017 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

BECCARIA, 88, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SANTONI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., legale rappresentante elettivamente

domiciliata in persona del pro tempore, in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1372/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/04/2017 R.G.N. 3809/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2017, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da C.S. nei confronti di Poste Italiane Spa;

2. la Corte ha ritenuto che, dall’istruttoria espletata, emergessero “elementi gravi, precisi e concordanti circa la responsabilità del C. per avere egli consentito (ndr. quale direttore) che un non dipendente svolgesse attività assimilabili a prestazioni di lavoro proprie dell’Ufficio e acquisisse la conoscenza di dati riservati, siccome relativi agli utenti del servizio”; ha considerato che tale condotta implicasse “grave lesione dell’elemento fiduciario derivante, anche sotto il profilo soggettivo, dalla constatata inclinazione del C. a disattendere i fondamentali obblighi di diligenza propri delle mansioni di direttore e inerendo le violazioni a prestazioni fornite dalla società al pubblico, suscettibili di ulteriori illegittimi comportamenti” ed integrasse anche “la fattispecie disciplinare di cui all’art. 54, lett. h) e art. 56, nonchè dell’art. 76, lett. e)” della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, legittimante il licenziamento per giusta causa;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.S. con 2 motivi, cui ha resistito la società con controricorso;

4. la difesa del C. ha anche comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2”, lamentando che la Corte di Appello avrebbe dato rilievo ad un comportamento che non era mai stato contestato al C.; che sarebbe stata accreditata l’esistenza di una vera e propria prassi consistente nell’affidare a soggetti estranei compiti di smistamento della corrispondenza valorizzando il comportamento di tal Z. che non era stato contestato al ricorrente; che in ogni caso “non pare che gli addebiti contestati al ricorrente siano stati adeguatamente provati in istruttoria”; che “non vi è alcun elemento che permetta di ritenere provata l’imputabilità delle attività svolte quel giorno dal Co. ad una esplicita disposizione gestionale del ricorrente”;

2. il motivo non può trovare accoglimento perchè il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007), sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la censura è attratta inevitabilmente nei confini di ciò che è sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

nella specie, nonostante la veste formale attribuita alla denuncia, nella sostanza si critica la ricostruzione della vicenda storica operata dalla Corte territoriale, come è reso palese dal riferimento alla valutazione probatoria compiuta da detti giudici, anche con riguardo all’interpretazione della contestazione dell’addebito che è riservata al giudice del merito (cfr. da ultimo Cass. n. 13667 del 2018);

3. il secondo motivo denuncia: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 5”; si sostiene che la Corte territoriale avrebbe male apprezzato la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non verificando la proporzionalità fra illecito disciplinare e sanzione applicata, anche perchè si eccepisce che la condotta addebitata sarebbe stata punibile con una sanzione conservativa prevista dalla contrattazione collettiva; si contesta “la versione dei fatti” accreditata dalla Corte napoletana, anche avuto riguardo alla documentazione depositata ed alle testimonianze assunte;

4. anche tale censura non può essere accolta perchè questa Corte insegna che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità (ex pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003); trattandosi di una decisione che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass. n. 18715 e 20817 del 2016);

inoltre anche tale motivo, riferendosi a documenti depositati e testimonianze assunte, finisce per contestare la ricostruzione dei fatti affermata dalla Corte di Appello, senza formulare la doglianza nel rispetto dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, impropriamente deducendo invece un error in iudicando, anche per quanto riguarda la riconduzione, motivata dalla Corte territoriale, dell’illecito disciplinare ad una fattispecie della contrattazione collettiva che prevede il licenziamento piuttosto che una sanzione conservativa;

ininfluente, infine, il riferimento contenuto nella memoria conclusiva di parte ricorrente al precedente rappresentato da Cass. n. 13176 del 2018 che si riferisce, con evidenza, ad altra vicenda storica non sovrapponibile alla presente, rispetto alla quale, anzi, questa Corte ha ribadito, anche in quell’occasione, i profili di inammissibilità di ricorsi per cassazione che tendono alla rivalutazione di accertamenti di fatto, sebbene in quella controversia fosse la parte datrice di lavoro ad adire il giudice di legittimità;

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con le spese liquidate in dispositivo secondo soccombenza;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

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