Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12367 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA USL (OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 107, presso lo

studio dell’avvocato TORINO GIANFRANCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE GIAMPAOLO, giusta Delib. di incarico 29

luglio 2008, n. 554 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA

92 – PALAZZO TETTAMANTI -, presso lo studio dell’avvocato COSIMO

DAMIANO FABIO MASTROROSA, rappresentata e difesa dall’avvocato PARATO

VINCENZO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 914/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

9.5.08, depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

udito per la controricorrente l’Avvocato Vincenzo Parato che si

riporta agli scritti;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La Corte d’Appello di Lecce con la sentenza impugnata con il ricorso in epigrafe, al quale resiste con controricorso N.R. C., riformando, previo rinnovo della ctu la sentenza di primo grado, ha riconosciuto nell’attivita’ di infermiera addetta alla preparazione e somministrazione di cure chemioterapiche la concausa del “linfoma di Hodgkin” dal quale era affetta la N., accertando quindi la dipendenza della malattia da causa di servizio e condannando l’Azienda USL (OMISSIS) a pagare alla N. l’equo indennizzo.

L’Azienda propone ricorso sulla base di due motivi entrambi corredati da quesito.

Il primo motivo addebita in sostanza alla corte di merito di non aver chiarito le ragioni della preferenza accordata alla ctu di secondo grado “in assenza di rilievi critici espressi nella seconda consulenza nei confronti della prima”.

Il secondo motivo addebita alla corte di merito di aver riconosciuto l’esistenza della causa di servizio in assenza di elementi di prova.

Il primo motivo e’ infondato.

Infatti, anche volendo trascurare che il rilievo critico e’ implicito nella divergenza di conclusioni fra le due consulenze, va ricordato che quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d’ufficio (nella specie, la prima disposta nel giudizio di primo grado e la seconda in sede di gravame), il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per ultimo, la motivazione della sentenza e’ sufficiente – ed e’ escluso quindi il vizio di motivazione, deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o “aliunde” deducibili. In tal caso, le doglianze di parte, che siano solo dirette al riesame degli elementi di giudizio gia’ valutati dal consulente tecnico e non individuino gli specifici passaggi della sentenza idonei ad inficiarne, anche per derivazione dal ragionamento del consulente, la logicita’, non possono configurare l’anzidetto vizio di motivazione (per tutte, Cass. 4850/2009).

Il secondo motivo contiene censure inammissibili e va rigettato.

Infatti, tenendo conto che la sentenza, sulla scorta della consulenza, ha ravvisato nell’ambiente di lavoro una concausa della malattia e che la c.t.u e’ pervenuta a tali conclusioni sulla base di una valutazione prudenziale e, nella sostanza, probabilistica, degli effetti della esposizione sul sistema immunitario, il motivo esprime in definitiva dissenso diagnostico e non censura un vero e proprio vizio di motivazione.

Il ricorso va pertanto rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 ad Euro 2000,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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