Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12367 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18661-2011 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati RENATO

SCOGNAMIGLIO e CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e

difendono giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrenti –

contro

L.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO

TESSAROLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

T.L., R.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4428/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2010 r.g.n. 1082/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA LATINO per delega CLAUDIO SCOGNAMIGLIO;

udito l’Avvocato COSTANTINO TESSAROLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni contro ricorrenti, già dipendenti della Banca Nazionale dell’Agricoltura e, dal 2000, dell’incorporante Banca Antoniana Popolare Veneta (Banca Antonveneta), successivamente acquisita dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., hanno chiesto la condanna di Banca Antonveneta al pagamento delle differenze concernenti le spettanze di fine rapporto derivanti dalla mancata inclusione nella relativa base di calcolo dei contributi versati dalla banca datrice di lavoro sul fondo aziendale di previdenza integrativa per i periodi per ciascuno indicati. Hanno dedotto, a sostegno della domanda, che alle suddette somme doveva essere riconosciuta natura retribuiva fino alla data di cessazione di ciascun rapporto di lavoro. Il Tribunale ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato computabili nella retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, gli accantonamenti eseguiti dal datore di lavoro osservando che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che ai trattamenti pensionistici integrativi doveva essere riconosciuta natura di retribuzione differita, sebbene, in relazione alla loro funzione previdenziale, essi dovessero essere ascritti alla categoria delle erogazioni solo in senso lato corrispettive rispetto alla prestazione lavorativa, perchè pur sempre dipendenti dalla durata del servizio e dalla misura della retribuzione ricevuta.

Avverso tale sentenza la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, prospettando due motivi sulla base dei quali ha chiesto la cassazione del provvedimento impugnato. Resistono con controricorso gli ex dipendenti. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’istituto di credito denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e art. 2099 cod. civ., L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis; carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare, deduce che, la nozione legale di retribuzione, fissata dalla L. n. 159 del 1969, art. 12, comma 1 deve comprendere esclusivamente elementi di natura retribuiva, aventi cioè causa o fonte nel rapporto di lavoro, con esclusione quindi di tutto ciò che il datore corrisponde “sui presupposto” di un rapporto di lavoro, come appunto i contributi versati al sistema della previdenza sociale, che hanno invece “causa” nel rapporto di previdenza complementare.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nonchè dell’art. 65 e art. 74, comma 4 del c.c.n.l. 12.2.2005 ex art. 360 c.p.c., n. 3; contraddittorietà e carenza della motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta, in sostanza, la ricorrente la errata interpretazione delle norme dei contratti e accordi collettivi applicabili alla fattispecie. Ha contestato, in particolare, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la definizione legale di retribuzione era pacificamente inderogabile dall’autonomia privata individuale e collettiva.

3. La questione oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso è stata sottoposta più volte all’esame di questa Corte di Cassazione, anche dinanzi alle Sezioni Unite, che con sentenza n. 6347/2015 l’ha affrontata partendo dalla formulazione del quesito se, per il periodo precedente la riforma introdotta da D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare – chiunque sia il soggetto tenuto alla erogazione dei trattamenti integrativi e quindi destinatario degli accantonamenti – abbiano natura e funzione retributiva oppure previdenziale e, quindi, si computino, o meno, nell’indennità di anzianità (maturata fino al 31 maggio 1982) e nel trattamento di fine rapporto (maturato successivamente).

5. Le Sezioni Unite, hanno ricostruito il quadro normativo che governa gli istituti della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare sin dalla fase antecedente alla riforma pensionistica realizzata negli anni 1992 e 1993 con l’emanazione di una legge delega (L. n. 421 del 1992) e di una pluralità di decreti legislativi fra i quali il D.Lgs. n. 124 del 1993 che disciplinò la previdenza complementare.

Quest’ultima aveva la propria fonte nell’art. 2117 cod. civ. che prevedeva la costituzione di fondi speciali per l’assistenza e la previdenza, alimentati dalla contribuzione sia del datore di lavoro che dei lavoratori.

6.Il contrasto di giurisprudenza sul quale è intervenuta la Corte a Sezioni Unite ha riguardato la natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza complementare (e, quindi, la loro computabilità ai fini dei trattamento di fine rapporto e della indennità di anzianità), con esclusivo riferimento al periodo precedente la riforma della previdenza integrativa, operata con il citato D.Lgs. n. 124 del 1993.

6. Le Sezioni Unite hanno ritenuto, come già Cass. 5 giugno 2012 n. 9016, che:

– riguardo ai fondi di previdenza integrativa, i versamenti datoriali non sono preordinati all’immediato vantaggio del lavoratore, ma, proprio in coerenza con la loro funzione, vengono accantonati (e quindi mai direttamente corrisposti) per garantire la funzione del trattamento integrativo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di sopravvenuta invalidità, secondo le condizioni previste dai relativo statuto;

– l’obbligo del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, nasce da un ulteriore rapporto contrattuale, distinto dal rapporto di lavoro subordinato, finalizzato a garantire, in presenza delle condizioni prescritte, il conseguimento di una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria, pensione integrativa che costituisce certamente un ulteriore beneficio per il lavoratore; esso tuttavia non modifica i diritti e gli obblighi nascenti da rapporti di lavoro e non incide sulle modalità di erogazione delle indennità di fine rapporto. In sostanza il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire;

– che, ove si accedesse alla tesi secondo cui ogni onere economico posto a carico del datore di lavoro avesse natura retributiva, si arriverebbe al risultato che la previdenza complementare sarebbe a carico esclusivo dei lavoratori, risultato non solo paradossale, ma contra legem, atteso che la natura solidaristica della previdenza complementare è prevista non solo da norme primarie (cfr., in particolare, l’art. 2117 cod. civ.), ma anche dall’art. 38 Cost.;

– l’obbligazione che il datore di lavoro assume con il sistema di previdenza integrativa nei confronti del fondo non è monetizzabile a favore del lavoratore come accade ad esempio per il servizio mensa o il servizio trasporto che il datore di lavoro può scegliere di organizzare direttamente o garantire con il rimborso del relativo costo a mani del dipendente;

– tale trattamento non ha subito gli effetti della citata L. n. 297 del 1982 in tema di trattamento di fine rapporto, considerato che, ai sensi dell’art. 4 di tale legge, le forme di previdenza privata aggiuntive restano salve se hanno natura diversa da quella delle indennità di fine lavoro; ed infatti, se le prestazioni integrative avessero avuto natura retributiva sarebbero state caducate in virtù della norma citata;

– il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 166 del 1991, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica aveva stabilito che la L. n. 153 del 1969, art. 12 (che fissava la nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali) doveva essere interpretato nel senso che dovevano essere escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale le contribuzioni e le somme versate o accantonate per il finanziamento di trattamenti integrativi previdenziali o assistenziali; la norma prevedeva altresì che restavano salvi i contributi effettuati anteriormente all’entrata in vigore della legge; infine, con riferimento al primo periodo di paga successivo all’entrata in vigore della nuova normativa, era previsto che, per le contribuzioni o le somme destinate al finanziamento dei trattamenti integrativi, era dovuto, ad esclusivo carico dei datori di lavoro, un contributo di solidarietà del 10% in favore delle gestioni pensionistiche di legge alle quali sono iscritti i lavoratori. La Corte costituzionale (C. cost. n. 421 del 1995), chiamata a intervenire sulla suddetta normativa nella parte in cui esclude il diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi effettuati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge (16 giugno 1991) sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali e assistenziali integrative, ha affermato che la norma non era di interpretazione autentica bensì innovativa con efficacia retroattiva ed ha rilevato che non era la retroattività a determinare l’illegittimità della norma quanto piuttosto l’avere essa stabilito per gli inadempienti l’esonero totale dal versamento dei contributi senza alcuna contropartita, in contrasto con il principio di razionalità-equità fissato dall’art. 3 Cost. coordinato con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. che a sua volta costituisce parametro per l’interpretazione dell’art. 38 Cost., comma 2.

– Con tale pronuncia, integrata da C. cost. n. 178 del 2000, la Corte ha affermato, in sostanza, che per rendere la normativa esaminata conforme ai principi costituzionali, sarebbe stata necessaria l’istituzione, anche per il passato, di una contropartita analoga al contributo di solidarietà, idonea a dare ragione dell’esonero dalla contribuzione in favore della previdenza obbligatoria. In conclusione la Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore ha inserito la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., per cui le contribuzioni degli imprenditori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi “emolumenti retributivi con funzione previdenziale”, ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale;

– le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con le citate decisioni sono state pienamente recepite dal legislatore con la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 193 e 194, che ha nuovamente disciplinato la materia riproducendo, al comma 193, il D.L. n. 103 del 1991, art. 9 bis, comma 1, prima citato, privandolo della definizione di interpretazione autentica; con il comma 194 è stato istituito, anche per il passato, il richiesto contributo di solidarietà;

– deve sottolinearsi che, in considerazione del carattere retroattivo dell’esonero dalla contribuzione AGO dei versamenti ai fondi di previdenza complementare, carattere retroattivo ritenuto costituzionalmente legittimo dalle citate decisioni della Corte costituzionale, i predetti versamenti hanno sempre avuto, fin dall’inizio della istituzione di detti fondi, natura previdenziale e non retributiva, onde è infondata la pretesa al loro inserimento nelle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

– appare evidente da quanto sopra che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze prima citate, il legislatore ha inserito retroattivamente (e quindi anche per il periodo precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993) la previdenza integrativa nel sistema dell’art. 38 Cost., confermando il principio espresso dal giudice delle leggi secondo cui il contributo dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi integrativi non può definirsi emolumento retributivo con funzione previdenziale ma costituisce una contribuzione di natura strutturalmente previdenziale;

– da ultimo deve rilevarsi che, se è vero che in alcune decisioni la Corte di Giustizia ha affermato che le prestazioni erogate dai regimi di previdenza complementare privata rientrano nella nozione di retribuzione dettata dall’art. 141 del Trattato UE, costituendo anche esse “vantaggi pagati direttamente o indirettamente… dal datore di lavoro al lavoratore” in ragione del rapporto di lavoro (cfr. sent. 17 aprile 1997, causa 147/95; sent. 28 settembre 1994, causa 128/93) è anche vero che, a tutto voler concedere, ciò non implica, per le ragioni di carattere sistematico in precedenza evidenziate, l’inserimento delle quote corrisposte dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare prima dell’entrata entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR;

– all’esito delle suddette considerazioni può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro-natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Con riferimento al caso di specie è pacifico che i ricorrenti in primo grado avevano aderito al fondo aziendale di previdenza integrativa, alimentato, in particolare, mediante il versamento periodico di contributi, sia da parte di ciascun lavoratore sia da parte della Banca. Dall’applicazione del principio di diritto sopra enunciato, che non viene incrinato dalle considerazioni svolte dai contro ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c. in quanto meramente riproduttive della tesi confutata, deriva l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ricorrono i presupposti per decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e rigettare quindi integralmente la domanda dei ricorrenti in primo grado.

8. Considerato il contrasto di giurisprudenza verificatosi sulla materia del contendere si reputa conforme a giustizia compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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