Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12367 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28161-2013 proposto da:

G.T., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN

MICHELE GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BRUNO MANDRELLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 267/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

21/11/2012, depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’avvocato PAOLO MEREU per delega dell’avvocato GIAN MICHELE

GENTILE, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di divorzio tra G.T. e A. S., la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 30/4/2013, rigettava l’appello proposto dalla G., confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Fermo, in data 6/12/2011, che aveva determinato un assegno divorzile per la moglie in Euro 350,00 mensili.

Ricorre per cassazione la G..

Non svolge attività difensiva il marito.

Con memoria in data 12/1/2016, la G. dava atto che il marito era nelle more deceduto, come da certificato di morte che produceva.

Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del procedimento.

La Corte dà atto della dichiarazione di volontà della G. di non proseguire nel procedimento.

Va dichiarata cessata la materia del contendere.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA