Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12367 del 15/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28161-2013 proposto da:
G.T., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN
MICHELE GENTILE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRUNO MANDRELLI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 267/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
21/11/2012, depositata il 30/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito l’avvocato PAOLO MEREU per delega dell’avvocato GIAN MICHELE
GENTILE, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
In un procedimento di divorzio tra G.T. e A. S., la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza in data 30/4/2013, rigettava l’appello proposto dalla G., confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Fermo, in data 6/12/2011, che aveva determinato un assegno divorzile per la moglie in Euro 350,00 mensili.
Ricorre per cassazione la G..
Non svolge attività difensiva il marito.
Con memoria in data 12/1/2016, la G. dava atto che il marito era nelle more deceduto, come da certificato di morte che produceva.
Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, non avendo più interesse alla prosecuzione del procedimento.
La Corte dà atto della dichiarazione di volontà della G. di non proseguire nel procedimento.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Non si fa luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016