Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12367 del 07/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 07/06/2011), n.12367
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.R. (OMISSIS), ricorrente che non ha
presentato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 73/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 25/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;
è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa è stata chiamata alla odierna adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:
“Con ricorso di cui è ignota la data di notifica, B.R. ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 25 marzo 2009, con la quale la Corte d’appello di Torino aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, accertando la non ascrivibilità tabellare della patologia da lei lamentata.
Alle domande ha resistito con controricorso il Ministero della salute.
Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e antecedentemente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c. e segg., con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.Lgs. citato.
Il ricorso non risulta depositato nei termini di legge.
Esso va pertanto trattato in camera di consiglio per essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Si chiede pertanto che il Presidente fissi la data dell’adunanza in camera di consiglio”.
E’ seguita la rituale notifica della suddetta relazione, unitamente all’avviso della data della presente udienza in camera di consiglio.
Alla luce del dato rilevato dal relatore e verificato dal collegio, il ricorso va dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente a rimborsare al Ministero resistente le spese di questo giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per onorari.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011