Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12366 del 20/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 20/05/2010), n.12366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN

DOMENICO 20, presso lo studio dell’avvocato FORTI ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRA GIOVANNI, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL (OMISSIS) della REGIONE TOSCANA

in

persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avv. GHERA

Edoardo, rappresentata e difesa dall’avv. CARDILLO GIUSEPPE, giusta

deliberazione n. 21 del 29.7.08 e giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITA’ DI (OMISSIS) in persona del

Direttore Generale pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avv.

CIOCIOLA Roberto, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO STOLZI,

giusta provvedimento D.G. n. 331 del 24.7.08, e giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INA – ASSITALIA SPA in persona del suo procuratore speciale, legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avv. CAMICI GIANMARIA,

rappresentata e difesa dall’avv. PECORINI Pietro, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 452/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

18.3.08, depositata il 28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

udito per il ricorrente l’Avvocato Roberto Forti (per delega avv.

Giovanni Guerra) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per controricorrente (Ina – Assitalia SpA) l’Avvocato Claudio

Camici (per delega avv. Pietro Pecorini) che si riporta ai motivi del

controricorso;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La sentenza della Corte d’appello di Firenze, impugnata con il ricorso in epigrafe, confermando la decisione del primo giudice, ha rigettato la domanda di P.R. volta a far accertare la responsabilita’ della Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) Toscana e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di (OMISSIS), ex art. 2087 o in subordine ex art. 2043 c.c. per i danni scaturenti dal carcinoma epatico dal quale egli era affetto, derivante a sua volta dall’infezione da epatite B contratta sul lavoro, che avrebbe determinato la patologia tumorale per la prolungata esposizione a radiazioni ionizzanti correlata alla sua attivita’ di tecnico di radiologia dal 1976 al 2003.

La Gestione liquidatoria, l’Azienda ospedaliera di (OMISSIS), e l’INA – Assitalia, chiamata quale garante dall’Azienda ospedaliera, resistono con controricorso.

Il ricorrente e l’INA – Assitalia hanno depositato memorie.

Il primo motivo di ricorso denunzia omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

A norma dell’art. 366 bis c.p.c., poiche’ nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Un, 1 ottobre 2007, n. 20603 e numerosissime altre conformi).

Il motivo non contiene tale momento di sintesi e costringe quindi la Corte ad enucleare il fatto decisivo in contrasto con quanto previsto dalla disposizione cit. nell’interpretazione datane da ormai consolidata giurisprudenza.

Le considerazioni svolte nella memoria non inducono questa Corte a diversa conclusione sul punto.

La memoria si sforza di enucleare e specificare le plurime ragioni della denunziata contraddittorieta’ nell’ambito dell’ampio argomentare del ricorso, ma tale tentativo e’ vano perche’ estraneo alla funzione dell’atto, che ha compiti solo illustrativi e non puo’ fornire rimedio alle carenze del ricorso.

Cio’ premesso, volendo considerare come fatto decisivo e controverso la non esclusione da parte del ctu della concausalita’ dell’esposizione rispetto allo sviluppo dell’epatite B in cirrosi e quindi in patologia neoplastica del fegato, vale osservare che in proposito non sussiste nell’argomentare della Corte fiorentina alcuna contraddittorieta’. Il ctu, come risulta dalla breve frase riportata dal ricorrente avrebbe affermato che non tutti gli epatocarcinomi sono correlati alle epatiti B e non tutte le epatiti B evolvono in carcinoma. Tale proposizione implica sul piano logico che alcuni epatocarcinomi sono correlati alle epatiti e alcune epatiti evolvono in carcinoma, ma la mera astratta possibilita’ diviene irrilevante di fronte all’accertamento concreto compiuto dalla Corte, sulla base della stessa ctu, che sul piano probabilistico ha considerato infima, e tale da non poter esser considerata in sede di prevenzione generale, la possibilita’ di tumore epatico radio indotto da una bassissima esposizione, quale quella verificatasi nei confronti del ricorrente.

La conclusione e’ quindi che il fatto controverso sul quale la memoria chiede di focalizzare l’attenzione non puo’ considerarsi affatto trascurato o contraddittoriamente valutato dalla Corte di merito.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare per violazione dell’art. 2087 c.c. in connessione con il D.Lgs. n. 230 del 2005 e il D.M. n. 488 del 2001;

violazione art. 2043 e 2051 c.c. e si conclude con un quesito nel quale si chiede a questa Corte di dire “se risulti violata, la norma di cui all’art. 2087 c.c. nella parte in cui la Corte non ha considerato il dovere di adottare le misure che erano necessarie a tutelare l’integrita’ fisica del lavoratore in relazione alle norme vigenti sulla protezione, segnatamente delle norme contenute nel D.Lgs. e nel D.M. n. 488 del 2001 con allegato tecnico” nonche’ di dire “se risulti violata la norma dell’art. 2050 c.c. nella parte in cui la Corte non ha considerato o argomentato in genere sulla norma medesima, in relazione al caso specifico e in particolare al dovere del datore di lavoro di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee a limitare il danno in relazione all’attivita’ di TSRM colpito da precedente patologia invalidante con alterazioni della funzionalita’ epatica”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico – giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che e’ inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia. (Cass. 7197/2009; sostanzialmente negli stessi termini, Cass. S.U. 26020/ 2008).

Il quesito sopra riportato ha carattere del tutto generico, sostanzialmente non correlato ai termini della controversia.

Anche in tal caso le considerazioni svolte nella memoria non possono essere condivise.

La Corte di merito ha sviluppato in proposito una propria specifica argomentazione (v. in particolare, la p. 7 n. 4 della sentenza) con la quale il quesito non si confronta minimamente, chiedendo una astratta, e percio’ inutile, affermazione di principio.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascuna della parti resistenti.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010

 

 

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