Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12366 del 17/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.17/05/2017),  n. 12366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15425-2011 proposto da:

M.A. (OMISSIS), G.M.L. (OMISSIS),

V.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARONE,

che li rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati DONATELLA MORAGGI e

LAURA DAMIANI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2 r.g.n. 9956/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PASQUALE VARONE;

udito l’avvocato LAURA DAMIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, V.U., M.A. e G.M.L., già dipendenti dell’INAIL con l’incarico di coordinatori generali di distinti settori, chiesero accertarsi che l’indennità di maggiore responsabilità ex art. 91 CCNL dai medesimi fruita dovesse essere computata nel calcolo della pensione integrativa in applicazione dell’art. 5 del Regolamento di previdenza dell’INAIL.

Il Tribunale rigettò la domanda; su impugnazione degli ex dipendenti la Corte d’appello di Roma ritenne che l’art. 5 del citato Regolamento a seguito della L. n. 144 del 1999, dovesse interpretarsi nel senso che al fine di stabilire quali elementi della retribuzione dovessero essere computati per il calcolo della pensione integrativa la volontà contrattuale collettiva si fosse sostituita alla volontà unilaterale dell’Ente. Pertanto, poichè dall’esame del c.c.n.l. l’indennità di maggiore responsabilità non era qualificata come computabile ai fini del calcolo della pensione integrativa, la pretesa era infondata.

Avverso tale sentenza V.U., M.A. e G.M.L. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’Inail. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di contratti collettivi nazionali di lavoro, con riferimento all’art. 85, comma 3, art. 90, comma 1, lett. a) e art. 91, comma 2 del c.c.n.l – parte normativa quadriennio 1994-1997, parte economica biennio 1994-1995 relativo all’Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali ricomprese nella stessa area di contrattazione nell’ambito degli enti pubblici non economici, sottoscritto l’11 ottobre 1996. In particolare, i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia escluso il diritto rivendicato in ragione del fatto che l’art. 85 del citato contratto collettivo nazionale non prevede la computabilità dell’indennità di maggior responsabilità per il calcolo dei trattamenti di previdenza e di quiescenza mentre ha ammesso tale utilità in relazione all’indennità di coordinamento. Ciò senza rendersi conto che la previsione espressa non sarebbe stata possibile perchè l’indennità di maggior responsabilità fu introdotta successivamente alla stipula del c.c.n.l. in oggetto, a seguito di apposita contrattazione integrativa per differenziare il trattamento economico dei coordinatori generali rispetto a quello dei coordinatori di settore a fronte dei differenti livelli di responsabilità.

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si prospetta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione su punti essenziali ai fini del decidere ed in particolare viene evidenziata l’illogicità della condotta dell’INAIL, non colta dalla sentenza impugnata, laddove si era ritenuta assorbita – nella determinazione del Direttore generale del 2.12.2007 – l’indennità di maggiore responsabilità in quella di coordinamento senza trarre la conclusione, tratta dall’INPS in presenza del medesimo quadro normativo, in ordine alla utilità dell’indennità di maggiore responsabilità nel computo dei trattamenti previdenziali e di fine rapporto.

3. Il terzo motivo, richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 5 del Regolamento di previdenza dell’INAIL approvato con D.M. 30 maggio 1969 in relazione alla esplicita previsione della inclusione nella nozione di retribuzione e ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza di ogni competenza di carattere fisso e continuativo, riconosciuta utile a tal fine da delibera del Consiglio di Amministrazione da assoggettarsi all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con quello del Lavoro, dandosi atto che il Consiglio di Stato aveva ripetutamente ritenuto illegittima tale ultima previsione. In dipendenza di ciò l’INPS, pure tenuto all’applicazione di analogo regolamento, aveva previsto di computare l’indennità di maggiore responsabilità nella nozione di retribuzione ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

4. Il quarto motivo concerne la violazione di norme di diritto con riferimento ai principi generali di diritto in ordine alla vincolatività ed all’efficacia della contrattazione collettiva tra Enti del medesimo comparto degli Enti pubblici non economici (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

5. L’esame del terzo motivo, di cui va affermata la fondatezza, va condotto per primo in quanto impone la ricostruzione del quadro normativo specifico al cui interno va collocata la fattispecie concreta.

6. I ricorrenti ritengono che l’indennità di maggior responsabilità che è stata loro corrisposta ai sensi dell’art. 91, comma 2, del c.c.n.l. 11/10/1996, al fine di differenziare il trattamento economico dei coordinatori generali da quello dei coordinatori di settore, debba essere considerato utile ai fini del calcolo del trattamento pensionistico integrativo e del trattamento di quiescenza ed invocano la corretta interpretazione della fonte di regolamentazione originaria della pretesa che, sostanzialmente, ravvisano nell’art. 5 del Regolamento di previdenza dell’INAIL approvato con D.M. 30 maggio 1969.

7. Questa Corte di cassazione (ex plurimis vd. SS. UU. n. 7158/2010; 8821/2008; 6633/2007), si è pronunciata su controversie intentate da dipendenti di ente previdenziale, in servizio come gli attuali ricorrenti alla data del 1.1.1976, al fine di ottenere la inclusione nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo di quanto percepito a titolo di diverse indennità ritenute fisse e continuative.

In tali occasioni ha precisato che:

– in applicazione della L. n. 70 del 1975, applicabile ai rapporti di impiego dei dipendenti dell’INPS e dell’INAIL, entrambi gli enti adottarono un regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego nel quale (nei rispettivi art. 5) si è dettata una nozione di retribuzione, rilevante ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico integrativo, che fa riferimento, oltre che allo stipendio lordo, ad eventuali assegni personali e ad altre competenze di carattere fisso e continuativo;

– la disciplina di cui ai citati Regolamenti rimase ferma anche dopo l’entrata in vigore della L. 20 marzo 1975, n. 70 di riordino degli enti pubblici non economici, finalizzata alla omogeneizzazione dei trattamenti normativi, diversamente stabiliti presso i vari enti dai rispettivi regolamenti;

– infatti l’art. 14, comma 2 della medesima legge sancì che i fondi integrativi previsti dai regolamenti di taluni enti sarebbero stati conservati in relazione al personale in servizio;

– indi, com’è noto, i fondi integrativi esistenti presso gli enti pubblici non economici di cui alla L. n. 70 del 1975, furono soppressi dal primo ottobre 1999, ad opera della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 2 prevedendosi però (comma 3 del medesimo articolo), che in favore degli iscritti veniva riconosciuto l’importo del trattamento pensionistico integrativo, calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, che restavano a tal fine confermate anche ai fini delle anzianità contributive maturate alla data del primo ottobre 1999;

– ne consegue che fino all’ottobre 1999 sono rimaste in vigore, quanto alla pensione integrativa, le norme del regolamento INAIL sopra indicato, ancorchè la sua maturazione si sia arrestata alla data suddetta.

8. La giurisprudenza di questa Corte (vd. Cass. 26139/2010) si è, pure, espressa nel senso che della base di calcolo della pensione integrativa prevista dal Regolamento del Fondo interno dell’Istituto e maturata al 30.9.1999 (data di soppressione del Fondo medesimo ad opera della L. n. 144 del 1999, art. 64) debbono far parte tutti gli elementi della retribuzione qualificabili (e, in concreto, qualificati) come di carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il loro mancato assoggettamento alle previste (dal regolamento del Fondo) trattenute contributive (cfr. Cass. n. 8821 del 2008, n. 11603 del 2008, n. 19014 del 2008). Sempre la stessa giurisprudenza ha ritenuto rilevanti, ai fini della qualificazione come fissi e continuativi dei compensi di volta in volta rivendicati, le modalità del pagamento (con particolare riguardo alla sua reiterazione nel tempo), nonchè il tenore della fonte istitutiva. Si è escluso, infatti, che possa definirsi fisso e continuativo un emolumento, pur erogato per un apprezzabile lasso di tempo, ove la disposizione (di legge, di regolamento o di contratto) che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come, per esempio, il raggiungimento di determinati risultati o obiettivi).

9. Stante il suddetto quadro normativo, le questioni da decidere sono le seguenti: a) se per il computo, ai fini della pensione integrativa, della indennità per cui è causa sia necessaria la emanazione di un qualsivoglia atto che ne abbia determinato la inclusione; b) se la voce di cui si chiede il computo sia fissa e continuativa.

10. Quanto al primo interrogativo è pacifico tra le parti che per effetto della sentenza del TAR Lazio n. 2372/1996 citata ed allegata dai ricorrenti e dell’altra, precedente, citata dall’Istituto contro ricorrente (n. 1087/1981) è stata annullata definitivamente la parte dell’art. 5 del Regolamento interno approvato con D.M. 30 maggio 1969 che subordinava l’utilità degli assegni o di altre competenze ivi indicati, ai fini del computo della pensione integrativa, alla emanazione di un provvedimento dell’Ente pubblico interessato.

Resta, dunque, da accertare il carattere fisso e continuativo del compenso in questione sul quale nessun approfondimento fattuale ed interpretativo la Corte territoriale ha posto in essere.

10. La sentenza impugnata ha giudicato sul diritto preteso dagli ex dipendenti attraverso una ricostruzione del quadro normativo difforme da quello sin qui esposto, cercando nelle previsioni della contrattazione collettiva, ritenuta nuova fonte di regolamentazione del sistema di computo della pensione integrativa, quella espressa determinazione dell’Ente già prevista dalla parte dell’art. 5 del Regolamento ormai annullata dalla giurisprudenza amministrativa.

11. La sentenza, dunque, va cassata, restando assorbiti gli ulteriori motivi, e va disposto il rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinchè, sulla base della premessa sopra indicata sui contenuti dell’art. 5 del Regolamento interno dell’INAIL approvato con d.m. 30 maggio 1969, accerti la sussistenza della natura fissa e continuativa, nel senso sopra chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dell’indennità di maggior responsabilità prevista dall’art. 91, comma 2, del c.c.n.l. Area dirigenti professionisti comparto parastato 1994-1997, ai fini del computo della pensione integrativa maturata dai ricorrenti alla data del 30 settembre 1999. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia quanto al motivo accolto alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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