Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12366 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 15/06/2016), n.12366

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27540-2013 proposto da:

P.A., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio

dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRUNELLA BERTANI giusta procura in calce al ricorso;

contro

PE.PA., PUBBLICO MINISTERO CORTE D’APPELLO BOLOGNA;

– intimata –

“avverso la sentenza n. 1462/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

del 28/09/2012, depositata il 18/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l’Avvocato BRUNELLA BERTANI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di divorzio, tra P.A. e P. P., la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza in data 10/10/2012/rigettava gli appelli/confermando la sentenza di primo grado del Tribunale di Modena in data 10/1/20121 che aveva affidato il figlio minore L. ad entrambi i genitori, con collocazione preminente presso il padre; escludeva il mantenimento del figlio a carico della madre, e poneva a carico del P. assegno divorzile di Euro 500,00 mensili per la moglie.

Ricorre per cassazione il P..

Non svolge attività difensiva la moglie.

Con memoria in data 18/12/2015 il P. precisa che è passata in giudicato sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1267 del 2014, di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, celebrato tra le parti;

dichiara di rinunciare alla impugnazione relativa alla posizione del minore e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere riguardo all’assegno.

La Corte dà atto della rinuncia del ricorrente riguardo ai motivi inerenti alla posizione del minore.

Va inoltre dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all’assegno divorzile. Come è noto, per giurisprudenza consolidata (tra le altre Cass. N. 21331 del 2013), la delibazione di sentenza ecclesiastica non incide sull’assegno di divorzio, solo ove la relativa statuizione della sentenza sia passata in giudicato. Nella specie, al contrario, essa costituiva oggetto di impugnazione, sia sull’an che sul quantum.

Nulla sulle spese, non essendovi al riguardo richiesta da parte del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara estinto il procedimento, quanto alla impugnazione circa la posizione del figlio minore delle parti; dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla impugnazione dell’assegno di divorzio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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